Incarto n. 10.2003.647/fl DA 3511/2003
Bellinzona 9 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria, per giudicare
__________
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, a __________, frazione di __________, il 2 settembre 2003, mentre bruciava degli scarti vegetali sul suo terreno, causato per negligenza un incendio che si è propagato al bosco adiacente, di proprietà di terzi, danneggiando;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del __________ che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale di __________ il 06.02.2003, ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 febbraio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e il Sost. Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________ (detto __________) __________;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ __________ è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico esteso anche al pericolo per l'incolumità pubblica.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale di __________ il 06.02.2003.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dall'imputazione di incendio colposo, per i fatti compiuti a __________, frazione di __________ il 2 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________ del __________ 2003 con l'estensione alla messa in pericolo per l'incolumità pubblica.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: