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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.10.2003 10.2003.590

21 octobre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·344 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.590/KRM DA 3201/2003

Bellinzona 21 ottobre 2003  

Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli-Ducoli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________, __________.1980, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, difeso da: Avv. __________ __________, __________ __________,  

siccome

ritenuto colpevole di            contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       il 23 giugno 2003 a __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla multa di fr. 100.--.

                                       2.  Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 27.80, a titolo di risarcimento.

                                       3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2003 dall'accusato;

considerato che                dai documenti allegati all'opposizione risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 27.80 di cui all'invito 25 agosto 2003 del Procuratore pubblico;

                                       visto quanto sopra il Ministero pubblico, il quale non si è avveduto che fra i documenti prodotti unitamente all'opposizione vi era anche la ricevuta di pagamento del 27 agosto 2003, recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;

pronuncia:               1.     Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 23 giugno 2003 a __________.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

__________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________, __________ __________, __________, Avv. __________, Via ____________________,  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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