Incarto n. 10.2003.549/fc DA 2959/2003
Bellinzona 1 dicembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1949, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, agricoltore difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo aprile - dicembre 2002, locato alla società __________ __________ SA, Pregassona e per essa a __________ __________ e __________ __________, il terreno agricolo particella no. __________ RFD, di sua proprietà, per complessivi circa 15'000 mq., superficie destinata alla coltivazione outdoor di canapa, sapendo o dovendo presumere che la stessa era destinata alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per tale locazione un canone di complessivi fr. 75'000.--, occupandosi inoltre della preparazione del terreno, della semina lungo il perimetro di girasoli per occultare la coltivazione di canapa e, saltuariamente, anche dell'irrigazione delle piante di canapa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Ordina la confisca dell'importo di fr. 35'000.-- sequestrati dalla Polizia il 29 luglio ed il 6 agosto 2003, così come risulta dai relativi verbali di sequestro (art. 58 e 59 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 settembre 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 dicembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________ __________;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti ma il ruolo avuto dall'accusato il quale era convinto che la coltivazione fosse destinata alla produzione di olio e ha fatto tutto il possibile per informarsi ed evitare che vi fosse un uso diverso. Egli si è quindi trovato in errore sui fatti e va prosciolto, tenuto pure conto che è disposto a restituire l'importo di 40'000.-- franchi percepito assieme ai franchi 35'000 sequestrati.
In subordine chiede una riduzione della pena.
Non si oppone alla confisca.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ __________ __________ è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere ordinata la confisca dell'importo di fr. 35'000.-- sequestrati dalla Polizia il 29 luglio ed il 6 agosto 2003, così come risulta dai relativi verbali di sequestro.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 3 LStup.; 58, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________ __________,
autore colpevole per negligenza di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________,
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca dell'importo di fr. 35'000.-- (trentacinquemila) sequestrati dalla Polizia il 29 luglio ed il 6 agosto 2003, così come risulta dai relativi verbali di sequestro.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, Via _______ ________, __________, Avv. __________, __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________ Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________, Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________, Ufficio reperti, c/o Polizia cantonale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 710.00 totale
Questa trascrizione del dispositivo della sentenza pronunciata al termine del dibattimento del 1° dicembre 2003 annulla e sostituisce quella intimata l'11 dicembre 2003, poiché quest'ultima non corrisponde al dispositivo comunicato alle parti e risultante dal verbale.