Incarto n. /CEG
Bellinzona 16 settembre 2004
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di 1. diffamazione,
per avere, a __________ e __________, dal maggio 1998 al settembre 1999, nell’ambito di una procedura civile pendente dinanzi alla Pretura di __________, allestendo allegati processuali, reso sospetto G__________ di una condotta disonorevole o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, nonché ripetutamente comunicando ad una cerchia indeterminata di persone una serie di sue considerazioni tali da rendere sospetto di condotta disonorevole G__________ o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione;
2. ingiuria ripetuta,
- per avere a __________ e __________, mediante comunicazioni scritte datate 20 maggio 1998, 13 giugno 1998, 6 e 12 maggio 1999, 27 giugno 1999, 13 agosto 1999, 3, 7 e 20 settembre 1999, ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di G__________ ;
- per avere a __________ e __________, mediante comunicazioni scritte datate 31 maggio 1999, 14 giugno, 19 giugno 1999 ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di E__________ ;
reati previsti dall’art. 173 cifra 1 e 177 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 19 ottobre 1999 AINQ 2 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1’000.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
inoltre, prevenuto
colpevole di 1. diffamazione,
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito dell’istanza di promozione dell’accusa di data 2.11.1999, indirizzata alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, e trasmessa ad una cerchia indeterminata di persone, reso sospetto G__________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione;
2. ingiuria,
per avere, ad __________ e __________, nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito delle osservazioni di data 29.11.1999, redatte all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona, e trasmesse ad una cerchia indeterminata di persone, offeso l’onore di E__________, tacciandolo di “mascalzone”, “ominicchio”, “imbroglione”, “lercio soggetto” e “farabutto”;
reati previsti dall’art. 173 e 177 CP;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2000 AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--,
rinviando la parte civile G__________ al competente foro civile.
e inoltre prevenuto
colpevole di ingiuria,
per avere, in due occasioni, ad __________ offeso l’onore di E__________ , segnatamente:
- il 25/26 luglio 2000 con lettera raccomandata indirizzata alla Pretura di __________, tacciandolo quale persona “dotata” di “fasullaggine”, ”falsità”, “supponenza e pochezza”, oltre che di “mascalzone”;
- il 27.06.2001/02.07.2001, nell’ambito del ricorso 27 giugno 2001 redatto all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato a Bellinzona, tacciandolo di “mascalzone”, “imbroglione”, “ominicchio” e “culo rotto”;
reato previsto dall’art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 19.09.2001 AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
e inoltre prevenuto
colpevole di ripetuta diffamazione,
per avere, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto E__________ di condotta disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002 indirizzati alla Pretura di __________ (l’ultimo scritto trasmesso per conoscenza pure ad altre Autorità), affermato che E__________ :
- ha una “inaudita e inqualificabile predisposizione per la menzogna”;
- è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)” nei confronti del sindaco del Comune di __________;
- ha istigato P__________ al reato di falsa testimonianza nell’ambito di precedente procedimento penale pendente fra le parti (“ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”);
affermazioni proferite prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza e in tutti i casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse da lui rivolte, sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede;
reato previsto dall’art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 17.0.2003 AINQ 3, , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--,
rinviando la parte civile E__________ al competente foro civile per eventuali pretese a titolo di risarcimento;
viste le opposizioni interposte tempestivamente dall’accusato ai citati decreti d’accusa
richiamate la sentenza 16.06.2003 emessa della Pretura Penale nelle forme contumaciali, nonché quelle precedentemente emesse, sempre nelle forme contumaciali, in data 30 luglio 2002, 6 agosto 2002 rispettivamente 8 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di __________ ;
viste l’istanza 01.09.2003 dell’accusato con il quale ha chiesto, giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP, un nuovo giudizio relativamente ai decreti d’accusa n. 2337, 1660 e 1957;
l’istanza 09.12.2003 dell’accusato con il quale chiesto, giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP, un nuovo giudizio relativamente al decreto d’accusa n. 918;
richiamata la pronuncia 22.06.2003 con la quale le istanze di nuovo giudizio sono state accolte e gli incarti nn. __________ dichiarati riuniti a formare il nuovo inc. ;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.00, al quale sono intervenuti:
l’accusato ACCU 1,
- l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio;
rilevato che il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 25/28 giugno 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
che il Procuratore pubblico AINQ 3 con lettera 28/30 giugno 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
che il Procuratore pubblico M__________ con lettera 30 giugno/2 luglio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
che il patrocinatore della parte civile , con lettera 30 giugno/1 luglio 2004 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'imputato;
acquisiti gli atti formanti gli incarti del Ministero pubblico, gli incarti della Pretura di __________, nonché gli incarti nn. della Pretura penale, infine, prodotti dalla difesa, la sentenza della Pretura penale 27.01.2004, il ricorso per cassazione 03.03.2004 e all. 3 e 4 del 27.02.2002 dell'Ospedale M__________ ;
preliminarmente la difesa ha eccepito che i decreti d'accusa 2337 e 1660 che i due decreti d'accusa difettassero l'indicazione esatta degli elementi che andrebbero a costituire il reato di diffamazione, nonché le affermazioni che, secondo l’accusa, dovrebbero assurgere ad ingiuria formale;
essa ha inoltre sollevato eccezione di prescrizione per tutto quanto precedente al 16 settembre 2000, quindi segnatamente per quanto al DAP 2337, 1660 nonché per il capo d'imputazione n. 1 del DAP 1957, essendo subentrata la prescrizione assoluta;
proceduto preliminarmente all’esame delle due eccezioni sollevate;
ritenuto sull'eccezione di incompletezza dei decreti d'accusa 2337 e 1660
Va innanzitutto ricordato che il decreto d'accusa DAP 2337 era stato tra l’altro tempestivamente impugnato presso la Camera dei ricorsi penali, la quale si è pronunciata con decisione 23 luglio 2000 non ravvisando lacune di sorta sulle questioni di sua competenza. È vero che i due decreti d’accusa eccepiti non menzionano le singole parole o frasi diffamanti e/o ingiuriose. Essi menzionano tuttavia le date degli scritti incriminati. Orbene, nella fattispecie siamo in presenza di scritti diffamanti e ingiuriosi. Il reato si realizza quindi attraverso le lettere e/o gli atti giudiziari confezionati dall’accusato depositati agli atti che sono chiaramente e pertanto sufficientemente individualizzati nei capi d’accusa, senza che si renda necessario riprenderne l’intero contenuto. La stessa conclusione s'impone per il decreto d'accusa n. 1660.
L'eccezione vertente sull'incompletezza dei decreti d'accusa 2337 e 1660 viene pertanto respinta (con decisione a verbale). Ne consegue che i menzionati decreti d’accusa vanno esaminati nella loro interezza contestualmente al merito.
sull'eccezione di prescrizione
a) L’art. 178 cpv. 1 CP dispone che per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni. Secondo il principio della cosiddetta “Ruhetheorie”, oggi prevalente, in caso di condanna contumaciale, tra il giorno di pronuncia della sentenza e quello della sua revoca definitiva, la prescrizione dell’azione penale rimane sospesa (sent. inedita 30.3.1982 del Tribunale Federale in re A. Ma.; massima della sentenza 3 gennaio 1984 della Corte di cassazione e revisione penale, ric. Mi., in: Rep. 1985, 198; SJZ 1975, 160; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1.1. ad art. 72 CP, pag. 182). Occorre infatti partire dal principio che con la condanna, anche contumaciale, cessa di decorrere la prescrizione dell’azione penale, iniziando contemporaneamente a decorrere la prescrizione della pena. La revoca del giudizio contumaciale ripristina di conseguenza la decorrenza della prescrizione dell’azione penale (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Vor Art. 70, N. 65).
b) Le condizioni e le modalità dello spurgo della sentenza contumaciale sono rette dal diritto processuale cantonale. Nel nostro cantone la questione è trattata all’art. 277 CPP giusta il quale “il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio” (cpv. 3). “In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza” (cpv. 4). Per meglio comprendere la correlazione tra la prescrizione e la revoca della sentenza contumaciale si può inoltre riferirsi all’art. 316 cpv. 1 CPP che recita: “l’istanza (N.d.R. di revoca della sentenza contumaciale) deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell’azione penale applicati per analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale”. Ciò equivale a dire che la prescrizione dell’azione penale, iniziatasi il giorno in cui l’autore ha commesso il reato (art. 71 lett. a CP) è automaticamente sospesa il giorno del giudizio contumaciale, riprendendo a decorrere il giorno in cui, in accoglimento dell’istanza per un nuovo processo, il giudice stacca le nuove citazioni concretando la revoca del giudizio contumaciale.
c) Nel caso di specie, escludendo le due infrazioni del 20 maggio e del 13 giugno 1998 già dichiarate prescritte a verbale, il primo reato in ordine di tempo computabile ai fini della prescrizione risale al 6 maggio 1999 (DAP 2337/1999). Da questo momento e sino alla prima sentenza contumaciale (30 luglio 2002) trascorrono 3 anni, 2 mesi e 24 giorni. La prescrizione rimane poi sospesa sino alla revoca della sentenza contumaciale (6 maggio 2003; citazione del Presidente della Pretura penale); da qui decorre ulteriormente per 1 mese e 10 giorni sino alla sentenza del Presidente della Pretura penale (16 giugno 2003); rimane quindi nuovamente sospesa sino al 23 giugno 2004, data della citazione dello scrivente giudice per un nuovo giudizio, e da qui riprende a decorrere per ulteriori 2 mesi e 21 giorni sino alla data della presente sentenza. Per l’effetto delle due sospensioni, dal momento della commissione del primo reato alla data di oggi la prescrizione dell’azione penale è decorsa complessivamente per 3 anni, 6 mesi e 25 giorni. Facendo il calcolo a ritroso, retroagendo dal giorno del dibattimento, e sempre tenuto conto delle sospensioni, andrebbero dichiarati prescritti tutti gli atti antecedenti il 1 dicembre 1998. Tale è il caso, come visto, per i fatti del 20 maggio e del 13 giugno 1998. Ne segue che per tutti gli altri i reati imputabili a ACCU 1 non è intervenuta la prescrizione dell’azione penale. Di transenna può essere osservato che non ne andrebbe diversamente se si volesse ritenere come giorno determinante per la ripresa degli effetti della prescrizione, segnatamente quale data della “revoca definitiva della sentenza contumaciale”, il giorno della decorrenza infruttuosa del termine per impugnare la citazione per un nuovo giudizio.
d) Vengono pertanto dichiarate prescritte, con decisione a verbale, unicamente le imputazioni di ingiuria nei confronti di G__________ (DAP 2337) per quanto relative agli scritti 20 maggio 1998 e 13 giugno 1998.
proceduto all'interrogatorio dell'accusat;
data la parola al difensore, il quale per quanto riguarda l'ultimo decreto d'accusa del 2003 indica che lo stesso va contestualizzato nella pendente procedura giudiziaria civile. In merito s'invoca l'applicazione dell'art. 32 CP.
Non è poi penalmente rilevante la questione del mezzo milione, così come l'affermazione su P__________ appare giustificata dall'art. 32 CP che consente comunque di fare certe osservazioni.
Da lì la richiesta dal proscioglimento dall'ultimo decreto d'accusa.
Per tutte le ingiurie si chiede poi l'applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP.
Quanto espresso dall'accusato ha sempre costituito reazione a qualche tipo di azione dei denuncianti. Quindi va presa in considerazione ex art. 64 CP e in subordine almeno nell'attenuante generica dell'art. 63 CP.
Si chiede poi l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso e considerata, in subordine, nell'attenuante generica dell'art. 63 CP.
In ogni caso nuovamente viene invocata la prescrizione per i fatti anteriori al 16 settembre 2000.
Ne deriva in conclusione che l'unico reato non prescritto è quello del 2.7.2001 di cui al DAP 2001, per il quale si chiede venga applicato l'art. 177 cpv. 2 CP.
Dalle accuse di cui al DA 2003, l'accusato va prosciolto. Egli richiama infine le condizioni finanziarie dell'accusato che riceve ca. fr. 1'700.-- al mese da AVS e prestazioni complementari.
Quindi, in caso di condanna, la pena va sensibilmente ridotta, ad una multa di fr. 100.--.
Infine le pretese di parte civile vanno rinviate al competente foro civile;
sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. diffamazione,
1.1.1. per avere, a __________ e __________, dal maggio 1998 al settembre 1999, nell’ambito di una procedura civile pendente dinanzi alla Pretura di __________, allestendo allegati processuali, reso sospetto G__________ di una condotta disonorevole o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, nonché ripetutamente comunicando ad una cerchia indeterminata di persone una serie di sue considerazioni tali da rendere sospetto di condotta disonorevole G__________ o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP 2337)?
1.1.2. per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito dell’istanza di promozione dell’accusa di data 2.11.1999, indirizzata alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, e trasmessa ad una cerchia indeterminata di persone, reso sospetto G__________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP 1660__________)?
1.1.3. ripetuta,
per avere, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto E__________ di condotta disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002 indirizzati alla Pretura di __________ (l’ultimo scritto trasmesso per conoscenza pure ad altre Autorità), affermato che E__________ :
- ha una “inaudita e inqualificabile predisposizione per la menzogna”;
- è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)” nei confronti del sindaco del Comune di __________;
- ha istigato P__________ al reato di falsa testimonianza nell’ambito di precedente procedimento penale pendente fra le parti (“ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”);
affermazioni proferite prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza e in tutti i casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse da lui rivolte, sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (come a DA 918)?
1.2. ingiuria,
1.2.1. ripetuta,
per avere a __________ e __________, mediante comunicazioni scritte datate 6 e 12 maggio 1999, 27 giugno 1999, 13 agosto 1999, 3, 7 e 20 settembre 1999, ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di G__________ (come a DAP 2337)?
1.2.2. ripetuta,
per avere a __________ e __________, mediante comunicazioni scritte datate 31 maggio 1999, 14 giugno, 19 giugno 1999 ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di E__________ (come a DAP 2337)?
1.2.3. per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito delle osservazioni di data 29.11.1999, redatte all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona, e trasmesse ad una cerchia indeterminata di persone, offeso l’onore di E__________, tacciandolo di “mascalzone”, “ominicchio”, “imbroglione”, “lercio soggetto” e “farabutto” (come a DAP 1660)?
1.2.4. per avere il 25/26 luglio 2000 a __________, con lettera raccomandata indirizzata alla Pretura di __________, offeso l’onore di E__________ , tacciandolo quale persona “dotata” di “fasullaggine”,”falsità”, “supponenza e pochezza”, oltre che di “mascalzone” (come a DAP 1957)?
1.2.5. per avere il 27.06.2001/02.07.2001 a __________, nell’ambito del ricorso 27 giugno 2001 redatto all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato a Bellinzona, offeso l’onore di E__________ tacciandolo di “mascalzone”, “imbroglione”, “ominicchio” e “culo rotto” (come a DAP 1957)?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena deve essere comminata?
2.1. Sui reati d'ingiuria può trovare applicazione l'art. 177 cpv. 2 CP (esenzione della pena)?
2.2. Può trovare l'applicazione l'art. 64 CP (lungo tempo trascorso dai fatti e/o reazione a provocazione)?
2.3. Può trovare applicazione l'art. 32 CP?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Devono essere accolte, e se sì in quale misura, le pretese di parte civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Esce dagli atti una visione dell’accusato che suscita curiosità. La sua presenza, mandata deserta nelle quattro precedenti occasioni, era dunque attesa al dibattimento per poter meglio inquadrare i tratti di un personaggio indubbiamente complesso. Settantaquattro anni non dimostrati, affabile al primo contatto, egli non disdegna raccontare di sé e del suo passato invero avventuroso. Lo fa con dovizia di particolari, grazie ad una memoria non comune, affiancata da notevole senso di logica. Il racconto esce chiaro e lineare; il linguaggio è quello tipico, colorito e pungolante, riscontrabile nei suoi numerosi scritti agli atti, senza risparmio qua e là di espressioni poco consone a un’aula di tribunale. La discussione scorre comunque tranquilla e pacata. Ma le cose cambiano quando, trattandosi di un processo, occorre addentrarsi negli aspetti formali. Qui l’accusato cambia volto, si irrigidisce: appellandosi al diritto di non rispondere, rifiuta ad esempio di confermare le sue generalità lette dal segretario, consegnando in vece la propria carta d’identità. O ancora, introdotta con le formule di rito la lettura del dispositivo, abbandona, pur senza polemiche, l’aula. In questi momenti riaffiorano alla memoria altre più gravi vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista in passato. A più riprese rievoca infatti con tono risentito una lontana condanna subita ingiustamente siccome, stando a lui, fondata su false testimonianze. Ripetutamente afferma che “ACCU 1 è morto lì”. Anche se a voce sembrerebbe negarlo, in questi frangenti egli non sa nascondere la sua avversione nei confronti della giustizia e soprattutto dei suoi amministratori. Ma l’accusato diviene ancor più irascibile quando si accenna alle parti civili, il defunto avv. G__________ ed il suo vicino di casa e cugino E__________ . Il rapporto conflittuale con queste persone si manifesta, allora, in un crescendo di verbosità, sentendosi egli vittima, perseguitata dalla giustizia, del loro impunito agire: l’avv. G__________ , quale suo patrocinatore in passato, E__________ come vicino di casa che da sempre avrebbe trasceso nell’esercizio del suo diritto di proprietà. L’ostilità nei loro confronti non riesce a trattenerlo, nemmeno in aula, dal definirli proprio con taluni epiteti che formano oggetto delle accuse a suo carico.
2. Nei suoi scritti e ricorsi dialoga con la giustizia a modo suo, facendo uso immancabile di toni ed espressioni riprovevoli, spesso ingiuriosi, che non tornano certamente a suo favore. Ciononostante egli incalza e persevera senza alcun timore. A prescindere dalle doverose censure che meritano i suoi scritti, va nondimeno osservato che dagli atti e dal dibattimento non è emerso il quadro di un personaggio infido o sleale, bensì quello di una persona coerente con sé stessa, che non nasconde le sue azioni, che dice quello che pensa e che fa quello che dice. Ne ha dato prova in corso di istruttoria predibattimentale, mai ritrattando i fatti che gli venivano addebitati, anzi, a ben vedere semmai “rincarando la dose”. E ne ha dato conferma al dibattimento, ove è stato conseguente, ammettendo senza ipocrisia i fatti, così come consegnati nei capi di imputazione dei quattro decreti d’accusa.
3. L’accusato ha insistito invece nell’evocare il grave clima di tensione venuto in essere tra lui e le vittime, accentuatosi negli anni soprattutto con l’odiato E__________ per una questione di vicinato, all’origine di una sequela di atti giudiziari, civili e penali. Queste tensioni lo avrebbero letteralmente trascinato nello stato di esasperazione all’origine dei suoi scritti incriminati. Si sarebbe trattato in sostanza di una reazione emotiva furibonda alle continue provocazioni del vicino, irrispettoso degli ordini dell’autorità, ma protetto da queste. Con il defunto avvocato non ne andrebbe diversamente. A lui vengono infatti addebitate gravi inadempienze nei mandati professionali conferitigli dall’accusato. ACCU 1 fa riferimento ad una non meglio percisata procedura in materia di CEDU incoata presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che avrebbe dovuto sconfessare i nostri tribunali in relazione ad una pregressa condanna, proclamando la sua innocenza. Procedura che per imperizia del legale non avrebbe adempito le condizioni di ricevibilità. Oltre a ciò il conflitto con l’avv. G__________ deriverebbe da una pretesa pecuniaria dello stesso ACCU 1 nei suoi confronti mai onorata, anzi addirittura avversata tramite una contropretesa del tutto infondata fatta valere dal defunto legale dinanzi alla Pretura di __________. Tutte situazioni, insomma, che avrebbero funto da detonatore per le ingiurie e gli atti diffamanti che ora gli vengono imputati.
4. L’art. 173 cpv. 1 CP tratta il reato di diffamazione e punisce, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o la multa colui che, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei. Per l’art. 177 cpv. 1 CP si rende invece colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, anche qui a querela di parte, con la detenzione fio a tre mesi o la multa
Fatto salvo quanto si dirà al considerando seguente, la difesa non contesta per il rimanente la commissione dei reati di cui alle citate norme, né dal profilo oggettivo, né da quello soggettivo. I reati trovano del resto ampio riscontro agli atti, per cui non occorre scendere in ulteriori disamine, dovendo dare siccome concretate tutte le fattispecie consegnate nei capi di imputazione dei decreti d’accusa, riassunte in ingresso.
5. La difesa contesta che ACCU 1 possa essere condannato per titolo di ripetuta diffamazione per avere, con scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002, affermato che la parte civile E__________ è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)” nei confronti del sindaco o del Comune di __________, così come per avere affermato “ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”, reati ritenuti nel decreto d’accusa 918.
5.1 In concreto ACCU 1 ha dichiarato in istruttoria: “posso solo confermare che F__________ (N.d.R. Sindaco del Comune di __________) mi ha detto che E__________ gli doveva mezzo milione, senza specificare se questo denaro lo doveva al F__________ stesso o al Comune di __________. Il F__________ può anche negare, ma io sono sicuro che mi è stato detto ciò” (verbale 14 marzo 2003 dinanzi al P.P. AINQ 3). L’accusato ha ribadito questa versione al dibattimento. Giusta l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se, tra l’altro, prova di avere avuto seri motivi di considerare vere in buona fede le cose divulgate Ora, a differenza del grado probatorio richiesto in materia di “prova della verità” (pure contemplata a guisa di elemento liberatorio all’art. 173 cifra 2 CP), la giurisprudenza ha stabilito che la prova della “buona fede” non va subordinata a condizioni troppo rigorose, in particolare quando la denuncia esprima soprattutto sospetti, a condizione che l’autore abbia intrapreso i passi necessari, per quanto fosse possibile esigere da lui, alfine di recare la prova della veridicità delle affermazioni incriminate (DTF 116 IV 205, consid. 3). E__________ ha dichiarato di non aver debiti personali nei confronti del Sindaco di __________, ma di aver ricevuto in passato dei precetti esecutivi da parte del Comune di __________ e di aver pagato al Comune fr. 230'000.-- per imposte arretrate più interessi (verbale 3 ottobre 2002 dinanzi al P.P. AINQ 3). Pur ammettendo che E__________ credesse estinti per compensazione - con un suo credito derivante da appalto - questi debiti fiscali (verbale 3 ottobre 2002 dinanzi al P.P. AINQ 3) e dovendo riconoscere che non si trattava di mezzo milione di franchi ma di poco meno della metà, va pur detto che le affermazioni di ACCU 1, come da lui recepite e riferite nella risposta di causa 14 maggio 2002 inoltrata alla Pretura di __________, non appaiono frutto di pura invenzione, buttata lì al solo scopo di fare della maldicenza. Insomma, qualcosa di vero, o che legittimamente in buona fede poteva essere ritenuto per vero, sebbene distorto e non precisato nel tempo, in quelle informazioni c’era. D’altra parte l’accusato ha reso verosimile il proprio tentativo di recare la prova del suo dire concretatosi nell’infruttuosa richiesta di ragguagli al Comune di __________, come indicato a verbale 14 marzo 2003 dinanzi al P.P. AINQ 3, e confermato nella risposta di causa 14 maggio 2002, ove addirittura si fa invito al pretore di “richiamare dal Comune di __________ la corrispondenza intercorsa” in proposito. Date queste premesse la prova della buona fede può ritenersi raggiunta. Già per questa ragione l’accusato non sarebbe punibile. Ma vi è di più. Sebbene trattasi all’evidenza di un caso limite, questo giudice si pone in linea con la tesi difensiva, secondo la quale l’affermazione incriminata non appare lesiva dell’onore. Riportando nella risposta di causa 14 maggio 2002 le parole sentite dal Sindaco di __________, e precisamente “ E__________ mi deve mezzo milione (in cifre franchi 500'000)”, l’accusato non ha infatti reso sospetto E__________ di condotta disonorevole. Semplicemente si è limitato a riferire un’affermazione che in sé non supera la soglia della rilevanza penale. Diverso sarebbe stato, ad esempio, se l’accusato travisando le parole del Sindaco avesse reso sospetto E__________ di frode fiscale. In questo caso si dovrebbe effettivamente parlare di diffamazione, come peraltro già ritenuto in giurisprudenza (DTF 73 IV 30 consid. 1). Ne segue che l’accusato va prosciolto su questo specifico punto.
5.2 Non può essere seguita invece la difesa, laddove ritiene inconsistente l’accusa di diffamazione a danno di E__________ per averlo definito “istigatore” del giardiniere P__________ al reato di falsa testimonianza. I fatti risalgono a un precedente procedimento penale aperto a seguito di denuncia del qui accusato nei confronti di E__________ per violazione dell’art. 292 CP, sfociato in un non luogo a procedere. Sembrerebbe che il giardiniere P__________ - incaricato da E__________ di spostare la siepe di tuia a confine con la proprietà ACCU 1 conformandola alla distanza legale di 50 cm., come da ordine del pretore abbia testimoniato di aver trapiantato tutte le piantine alla distanza regolamentare, mentre che in realtà talune di esse sarebbero state spostate a distanza inferiore; circostanza che avrebbe poi accertato in sede di sopralluogo lo stesso pretore . Di questo procedimento penale e di eventuali ricadute toccate al giardiniere P__________ non vi è traccia gli atti. Nel verbale 3 ottobre 2002 dinanzi al P.P. AINQ 3 E__________ ha comunque negato recisamente di aver istigato P__________ a dire il falso nell’ambito di un interrogatorio dinanzi al Ministero Pubblico. Né del resto P__________ avrebbe detto il falso, dato che alcune (cinque) piantine di tuia sarebbero state spostate ad una distanza di soli 48-49 cm. dal confine del vicino, pertanto ad una distanza sulla base della quale ben poteva nella sostanza ritenersi rispettato l’ordine pretorile. Dal canto suo, l’accusato si è sempre detto “convinto che E__________ ha istigato il giardiniere P__________ a dire il falso” (verbale 13 marzo 2003 dinanzi al P.P. AINQ 3). Egli non si è però mai peritato di verificare la bontà della sua affermazione; non risulta in particolare che si sia sincerato presso il P__________ prima di tacciare E__________ di “istigatore” al reato di falsa testimonianza, né di verificare se effettivamente vi fu falsa testimonianza. La convinzione di quanto affermato dall’accusato, seppur radicata, non regge quindi ad un esame di buona fede. Per il rimanente appare sin troppo evidente come l’affermazione in questione sia suscettibile di ledere l’onore di una persona, assurgendo pertanto a diffamazione.
5.3 In entrambe le situazioni menzionate non può inoltre essere ammessa la richiesta di proscioglimento formulata dalla difesa sulla base dell’art. 32 CP. Questo disposto recita che “non costituisce reato l’atto che è imposto dalla legge o dal dovere d’ufficio o professionale ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile”. A mente del difensore, trattandosi di affermazioni inserite in un contesto processuale (causa civile pendente presso la Pretura di __________), le stesse beneficerebbero della protezione conferita dalla citata norma. A torto. È vero che nell’ambito di un procedimento giudiziario dev’essere riconosciuta alle parti la libertà di parola, dovendo le stesse esporre fatti e motivare conclusioni. È possibile però richiamarsi all’art. 32 CP solo se l’offesa all’onore che dovesse realizzarsi in quest’ambito non muove da propositi inutilmente offensivi e alla condizione che questi si trovano in relazione con l’oggetto del litigio (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12. ad art. 32 CP, pag. 70). Tali premesse non si riscontrano nel caso di specie, ove gli intenti gratuitamente offensivi dell’accusato appaiono evidenti, farcendo da capo a piedi – e ad ogni effetto inutilmente – i due atti introdotti dall’accusato alla Pretura di __________. Inoltre, le suddette affermazioni dell’accusato esorbitano all’evidenza dai temi sottoposti a giudizio in quel preciso contesto processuale, estraneo tanto agli oneri fiscali di E__________ , quanto alla procedura penale che aveva visto testimone il giardiniere P__________.
6. Pure dev’essere respinta, con riferimento alle ingiurie, la richiesta della difesa, intesa a mandare esente da pena l’accusato essendo a suo giudizio dati i requisiti di cui all’art. 177 cpv. 2 CP, disposto che recita: “se l’ingiuria è stata provocata direttamente dal’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandare esente da pena il colpevole”. Per costante giurisprudenza, l’art. 177 cpv. 2 CP trova applicazione purché l’ingiuria rappresenti una reazione immediata a un comportamento reprensibile (DTF 117 IV 270 consid. 2c), laddove la nozione di immediatezza dev’essere intesa nel senso che l’autore deve aver agito d’impeto e sotto l’influsso di un’emozione violenta provocata dal contegno sconveniente della vittima (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1. ad art. 177 CP, pag. 360). Nella fattispecie siamo in presenza di uno stillicidio di ingiurie conclamato, regolare, continuo, quasi ossessivo. Ben più che una reazione, ogni ingiuria sembra il prologo della prossima, la quale immancabilmente non si fa attendere. Una costante, nel comportamento di ACCU 1 a danno dell’onore di E__________ (e non solo), nella quale non può assolutamente essere ravvisata una reazione, tantomeno immediata, a singoli ed identificabili atteggiamenti sconvenienti di quest’ultimo, peraltro nemmeno accennati in arringa.
7. Nella commisurazione della pena occorre riferirsi alla colpa dell’accusato, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). Il casellario giudiziale di ACCU 1 parla da sé; tuttavia nella considerazione delle circostanze personali non può essere disatteso che siamo di fronte a un pensionato, settantaquattrenne che vive delle sole entrate AVS + PC per complessivi fr. 1'745.-- mensili a cui si aggiunge il godimento dell’abitazione intestata ai figli, di cui è usufruttuario. A comprova della sua indigenza vi è inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La sanzione proposta dai magistrati che hanno firmato i decreti d’accusa (complessivamente di fr. 3'000.-- più tasse e spese) risulta in questi termini, come rettamente osservato dalla difesa, sproporzionata. Un’attenuazione si impone quindi già per l’età e per le precarie condizioni finanziarie di ACCU 1, ma anche per il fatto che, come visto, taluni reati cadono, vuoi per l’intervento della prescrizione, vuoi poiché non realizzati (consid. 5.1). Da ultimo lo scrivente giudice ritiene doveroso porre l’accusato al beneficio delle circostanze attenuanti di cui all’art. 64 CP. Va ricordato infatti che ACCU 1 è da sempre in guerra con il cugino e vicino E__________ . L’odio tra i due trasuda dalle carte processuali che abbondano di denunce, querele, vertenze in Pretura e quant’altro. Non ne è di meno, anche se la vittima è frattanto deceduta, per il grave conflitto che vedeva opposto l’accusato all’avv. G__________ ; d’altra natura, ma non per questo meno veemente. Si può quindi affermare che le azioni dell’accusato qui giudicate sono il frutto di una situazione di esasperazione, della quale egli si è ripetutamente detto stanco. Conoscere chi sia all’origine di queste situazioni di belligeranza non è possibile, tanti sono i fatti, le denunce, le controdenunce, ecc.. Sarebbe come sapere se viene prima l’uovo o la gallina. In questi termini l’accusato va creduto quando addebita almeno parte del suo agire ad impeti d’ira ed esasperazione determinati da circostanze alle quali non è estranea la provocazione, anche ingiusta, della vittima (vedi ad. es. il non luogo a procedere decretato il 17 marzo 2003 nei confronti di una querela datata 4 febbraio 2002 di E__________ contro l’accusato per titolo di diffamazione, ingiuria e calunnia). L’attenuante specifica indicata all’art. 64 sesto paragrafo CP è quindi da ritenere. E lo è pure quella dedotta dal paragrafo 8 della citata norma, considerato che dal primo reato punibile sono trascorsi in effetti più di cinque anni e che da oltre due anni a questa parte non vi è notizia di reiterazioni di sorta.
8. Per tutto quanto precede, avuto riguardo anche alle norme regolanti il concorso (art. 68 CP), si ritiene giustamente commisurata alle colpe del reo, ai motivi a delinquere ed alla situazione personale dell’accusato, la condanna di ACCU 1 al pagamento di una multa di fr. 800..-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
9. La presente sentenza motivata fa seguito alla dichiarazione di ricorso tempestivamente inoltrata dalla difesa in data 20 settembre 2004.
P.Q.M. visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4, 63, 64 cifra 6 e 8, 68, 71 173 cifra 1 e 2, 177 cpv. 1, 178 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1.1., 1.1.2., , 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 2.2. e 3, in modo parzialmente affermativo al quesito posto sub 1.1.3., negativamente ai quesiti posti sub 2.1. e 2.3., come segue ai quesiti posti sub 2., 4. e 5.,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
- diffamazione (art. 173 CP)
- per avere, a __________ e __________, dal maggio 1998 al settembre 1999, nell’ambito di una procedura civile pendente dinanzi alla Pretura di ____________________, allestendo allegati processuali, reso sospetto G__________ di una condotta disonorevole o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, nonché ripetutamente comunicando ad una cerchia indeterminata di persone una serie di sue considerazioni tali da rendere sospetto di condotta disonorevole G__________ o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP 2337);
- per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito dell’istanza di promozione dell’accusa di data 2.11.1999, indirizzata alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, e trasmessa ad una cerchia indeterminata di persone, reso sospetto G__________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP 1660);
- ripetuta, per avere, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto E__________ di condotta disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002 indirizzati alla Pretura di __________ (l’ultimo scritto trasmesso per conoscenza pure ad altre Autorità), affermato che E__________ :
- ha una “inaudita e inqualificabile predisposizione per la menzogna”;
- ha istigato P__________ al reato di falsa testimonianza nell’ambito di precedente procedimento penale pendente fra le parti (“ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”);
affermazioni proferite prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza e in tutti i casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse da lui rivolte, sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (come a DA 918);
- ingiuria (art. 177 CP)
- ripetuta, per avere a __________ e __________, mediante comunicazioni scritte datate 6 e 12 maggio 1999, 27 giugno 1999, 13 agosto 1999, 3, 7 e 20 settembre 1999, ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di G__________ (come a DAP 2337);
- ripetuta, per avere a __________ e __________, mediante comunicazioni scritte datate 31 maggio 1999, 14 giugno, 19 giugno 1999 ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di E__________ (come a DAP 2337);
- per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito delle osservazioni di data 29.11.1999, redatte all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona, e trasmesse ad una cerchia indeterminata di persone, offeso l’onore di E__________, tacciandolo di “mascalzone”, “ominicchio”, “imbroglione”, “lercio soggetto” e “farabutto” (come a DAP 1660);
- per avere il 25/26 luglio 2000 a __________, con lettera raccomandata indirizzata alla Pretura di __________, offeso l’onore di E__________ , tacciandolo quale persona “dotata” di “fasullaggine”,”falsità”, “supponenza e pochezza”, oltre che di “mascalzone” (come a DAP 1957);
- per avere il 27.06.2001/02.07.2001 a __________, nell’ambito del ricorso 27 giugno 2001 redatto all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato a Bellinzona, offeso l’onore di E__________ tacciandolo di “mascalzone”, “imbroglione”, “ominicchio” e “culo rotto” (come a DAP 1957);
condanna ACCU 1 ,
1. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 900.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.-- per complessivi fr. 1'400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di diffamazione per avere, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto E__________ di condotta disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in particolare, per avere, mediante scritto 14 maggio 2002 indirizzato alla Pretura di __________, affermato che E__________ è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)” nei confronti del sindaco del Comune di __________;
dichiara prescritte le imputazioni di ingiuria nei confronti di G__________ (DAP 2337/1999) per quanto relative agli scritti 20 maggio 1998 e 13 giugno 1998;
rinvia le parti civili al competente foro civile per le eventuali pretese;
le parti sono state avvertite dal giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.-- multa
fr. 900.-- tassa di giustizia
fr. 500.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 2’200.-- totale