Incarto n. 10.2003.358/rol DA 1652/2003
Bellinzona 26 maggio 2003
Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1983, di __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________, celibe,
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________;
reato previsto dall' art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 103.40, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 maggio 2003 dall'accusato;
considerato che dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 103.40, di cui all'invito 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico;
visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________
pronuncia: 1. Il DA 1652/2003 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________ per i fatti avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________
2. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
__________, Viale __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: La segretaria: