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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.09.2003 10.2003.326

11 septembre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·647 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.326/AMM DA 1204/2003

Bellinzona 11 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ il __________ 1956, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, separato, amministratore;  

accusato di                        ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, in veste di amministratore unico della società __________ SA che sapeva essere attiva nell'ambito della coltivazione di un ingente quantitativo di piante di canapa destinate al mercato degli stupefacenti (marijuana), contribuito al raggiungimento di tale finalità occupandosi degli aspetti amministrativi e contabili della suddetta società il cui scopo sociale figurante a RC nulla aveva a che vedere con la coltivazione indoor di canapa o di altri vegetali in genere;

                                        reato previsto dall'art. 19 n. 1 LStup;

fatti avvenuti                       a __________ e __________ fra il 1° luglio 2002 e il 14 febbraio 2003;

perseguito                         con decreto d’accusa DA __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–,

e inoltre                             3.  ordina la confisca di tutti gli oggetti e della documentazione cartacea sequestratagli dalla polizia il 21 marzo 2003;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 aprile 2003;

indetto                               il dibattimento 11 settembre 2003, al quale è comparso l'accusato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.                                                    

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.                                                          

                                    3.  Se dev'essere ordinata la confisca di tutti gli oggetti e della documentazione cartacea sequestratagli dalla polizia il 21 marzo 2003.

                                    4.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    5.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 n. 1 LStup.; 41, 58 e 63 segg. CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________

                                        autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                         __________ __________

                                        1. alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–,

e inoltre                           3.  ordina la confisca di tutti gli oggetti e della documentazione cartacea sequestratagli dalla polizia il 21 marzo 2003, tranne i dossier riguardanti la __________SA, la __________, la __________ SA, la __________ SA, la Interfati, così come i sei classificatori "vari società di __________ ", 2 CD __________ e 1 agenda personale;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

__________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________:

                                        fr.                       250.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      600.–         totale

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