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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.11.2003 10.2003.324

27 novembre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,273 mots·~6 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.324 DA 1316/2003

Bellinzona, 27 novembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

_________  _________, _________.1958, di _________ e _________ n. _________, nato a _________, attinente di _________, domiciliato a _________, via _________, celibe, consulente assicurativo, difeso da: Avv. _________  _________, _________,  

prevenuto colpevole di

1.     circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver condotto l’autovettura _________  targata _________  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.91 – max. 1.13 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 e nel 2002 per analogo reato (alcolemia 2002: 2.03 grammi per mille);

fatti avvenuti a _________  il 10.01.2003;

2.     conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS,

per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 26.03.2001 per un periodo indeterminato;

                                        fatti avvenuti a _________  il 10.01.2003;

perseguito                         con decreto d’accusa del _________  2003 no. DA _________  /_________  del Procuratore pubblico Antonio Perugini, _________, che propone la condanna:

1.       Alla pena di 90 (novanta) giorni di dentezione, da espiare.

2.       Alla multa di fr. 2'000.—, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— e delle spese giudiziarie di fr. 300.—.

4.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di _________  il 30.10.2002 (art. 41 cfr. 3 cpv. 1 CPS).

5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 6

                                                                                   maggio 2003 dal patrocinatore dell’accusato;

indetto                               il dibattimento nel giorno di giovedì 27 novembre 2003, alle ore 14.30, al quale sono comparsi l’accusato, _________  _________, _________  e il suo difensore, avv. _________  _________, _________, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 10 ottobre 2003, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato,

data lettura                        del decreto d'accusa,

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;

sentita                               la teste _________  _________, _________.1976, cittadina bulgara, domiciliata a _________, casalinga, separata, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, giura;

sentito                               il teste app. _________  _________, di _________  e di _________, nata _________, agente di polizia, di _________, domiciliato a _________, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, giura;

sentita                               la teste gend. _________  _________  , _________.1979, di _________, domiciliata a _________, ispettrice di polizia, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, promette;

prodotti                              dal patrocinatore dell’accusato i seguenti documenti:

certificato medico 27.11.2003,

-          _________  SA 3.11.2003;

controlli alcoolemia;

data                                  la parola al difensore, il quale in un primo momento rievoca succintamente i fatti di cui è stato protagonista l’accusato e asserisce in sostanza di non opporsi alla qualificazione giuridica operata dal procuratore pubblico; egli sostiene altresì l’applicazione dell’art. 11 CPS, in quanto l’accusato, sebbene consapevole dell’illiceità degli atti che andava compiendo, è venuto a trovarsi in circostanze tali da non riuscire a trattenersi dall’agire in tal guisa. Quindi, in relazione alla commisurazione della pena, pone inizialmente in risalto la situazione personale dell’imputato al momento dei fatti (locale pubblico, pubblica provocazione ad opera della compagna, rischio della perdita del posto di lavoro in considerazione della sua notorietà a _________), e si sofferma sulla gravità della colpa del prevenuto. Conclude che non deve essere revocata la pena di 6 mesi inflitta dalla Corte delle assise correzionali del 30.10.2002, in quanto non si tratterebbe di una recidiva specifica e il prevenuto ha tenuto un comportamento corretto durante tutto il procedimento penale; d’altra parte non si oppone all’espiazione della pena principale della detenzione e alla multa, di cui tuttavia chiede una riduzione, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice.

Sentito                              da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio, con il consenso del patrocinatore, i seguenti quesiti:

1.     È _________  _________  autore colpevole di:

1.1      Circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?

1.2      Circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS?

2.     Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3.     In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?

4.     In caso di condanna ad una pena privativa della libertà, può _________  _________  essere posto al beneficio della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale periodo di prova?

5.     Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione, decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di _________  il 30.10.2002?

6.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

7.     Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1, 95 cfr. 2 LCS; 11, 36, 41, 48, 49, 50, 63, 67 e 68 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti no. 1.1, 1.2 e 6 e negativamente ai quesiti no. 2, 4 e 5;

dichiara                            _________  _________,

                                        autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS, per i fatti compiuti a _________  il 10 gennaio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA _________  /_________  del _________  2003;

condanna                         _________  _________, _________.1958, di _________  e _________  n. _________, attinente di _________, domiciliato a _________, celibe,

                                    1.  alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare;

                                    2.  alla multa di fr. 2'000.— (duemila);

                               3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.—.

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cfr. 4 CPS.

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Non revoca                      la sospensione condizionale concessa alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di _________  il 30.10.2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_________  _________, via _________ , _________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, viale _________, _________, Avv. _________, Palazzo _________, _________,

 Ministero pubblico della Confederazione, _________

                                         Comando della Polizia cantonale, _________,

                                         Sezione esecuzione pene e misure, _________,

                                         Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, _________,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, _________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di _________  _________,

                                        fr.                     2000.00       multa

                                        fr.                       450.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       120.00       spese di inchiesta                  

                                        fr.                     2920.00       totale

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