Incarto n. 10.2003.317 DA 1235/2003
Bellinzona, 7 novembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1970, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ (__________), cittadino turco, domiciliato a __________, celibe, meccanico d’auto attualmente disoccupato, difeso da: Avv. __________ -__________, __________,
prevenuto colpevole di
1. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cfr. 1 LCS,
per avere,
a __________,
in data 2 marzo 2003,
circolando in stato di ebrietà al volante della vettura __________ targata __________ __________, perso la padronanza del veicolo collidendo contro un paletto spartitraffico;
2. circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,
per avere,
a __________,
in data 2 marzo 2003,
circolato al volante della vettura __________ targata __________ in stato di ebrietà grave così come si evince dalle conclusioni del questionario allestito in data 02.03.2003 dal Dr. __________. __________;
3. opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS,
per essersi, intenzionalmente opposto, a __________ in data 2 marzo 2003, alla prova del sangue ordinata dalla competente autorità;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione.
2. Alla multa di fr. 1'200.– (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura di __________ il 15.05.2001 (art. 41 cfr. 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il 4.12.2000, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova (art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
Vista l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 novembre 2003 alle ore 9.30, al quale sono comparsi l’accusato e la sua patrocinatrice, avv. __________ -__________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prodotti dalla patrocinatrice dell’accusato i seguenti documenti:
- scheda misurazioni con etilometro (ingrado) dal 16.4.2003 all'8.10.2003,
- notificazione di pignoramento di salario del 13 gennaio 2003,
- attestato di carenza beni dell' 11.1.2002,
- attestato carenza beni del 18.10.2001,
- avviso di pignoramento del 17.12.2002,
- contratto di locazione del 1.7.2003,
- tassa rifiuti del Comune di __________ del 4.7.2003,
- fatture __________ del 16.7.2003 e del 24.4.2003,
- fattura __________ del 6 ottobre 2003,
- polizza di assicurazione __________ del 3.1.2003,
- proposta di assicurazione __________ per __________ __________ del 31.7.2003,
- fotocopia permesso di dimora di __________,
- contratto di lavoro con la __________ SA del 6.10.2003,
- calcolo per definizione del salario netto,
- certificato della dottoressa __________ sullo stato di gravidanza di __________ __________ del 15.10.2003,
- contratto di astinenza __________ /__________ del 10.9.2003,
decisioni della sezione della circolazione del 27.3.2003 e del 30.4.2003;
sentita la patrocinatrice del prevenuto, la quale preliminarmente dà atto del fatto che gli accertamenti di cui al procedimento penale non sono contestati. Rileva tuttavia che a seguito dei fatti oggetto del procedimento il prevenuto si è immediatamente sottoposto agli accertamenti presso il centro Ingrado che hanno settimanalmente dato esito negativo. Ben si può affermare pertanto che il prevenuto ha dato ampia prova di essersi ravveduto. In queste circostanze, tenuto conto che le prove documentali prodotte agli atti permettono un pronostico favorevole, la patrocinatrice chiede che la pena privativa della libertà, non contestata, venga in concreto comminata con il beneficio della sospensione condizionale della pena, rispettivamente che non venga revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di dieci giorni prolata nei confronti del prevenuto in data 15 maggio 2001;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio, con il consenso della patrocinatrice dell’accusato, i seguenti quesiti:
1. È __________ __________ autore colpevole di:
1.1 Infrazione alle norme della circolazione, reato previsto dall’art. 90 cfr. 1 LCS?
1.2 Circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?
1.3 Opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?
3. In caso di condanna, può __________ Incir beneficiare della sospensione condizionale della pena e, in caso affermativo, per quale periodo di prova?
4. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli il 15 maggio 2001 dalla Pretura di __________?
5. Deve essere prolungato il periodo di prova della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) giorni di detenzione inflittagli il 4 dicembre 2000 dal Ministero Pubblico di __________, e, in caso affermativo, di quanti anni?
6. Se l’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando ed a quali condizione avverrà la cancellazione?
7. Il giudizio sulle spese processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 31 cpv. 2, 90 cfr. 1, 91 cpv. 1 e 3 LCStr.; 36, 41, 49, 63, 67, 68 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1.1, 1.2, 1.3, 3, 5, 6 e negativamente al quesito no. 4;
dichiara __________,
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cfr. 1 LCS, circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS per i fatti compiuti a __________ il 2 marzo 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________, __________.1970, di __________ e __________ n. __________, nato a Idil, cittadino turco, domiciliato a __________, celibe,
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.— (ottocento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Non revoca la sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli il 15 maggio 2001 dalla Pretura di __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno.
Prolunga il periodo di prova della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) giorni di detenzione inflittagli il 4 dicembre 2000 dal Ministero Pubblico di __________ di 1 (un) anno.
Ammonisce formalmente il condannato ai sensi dell'art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________, __________,
Avv. __________ -__________, Via __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 1200.00 multa
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 2000.00 totale