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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.09.2003 10.2003.288

9 septembre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·660 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.288/bep DA 1047/2003

Bellinzona 9 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

__________ difeso da: Lic.iur. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, senza essere autorizzato, in veste di responsabile della manutenzione presso la ditta __________ SA e per conto della ditta __________ & __________, collaborato alla manutenzione tecnica delle apparecchiature finalizzate alla coltivazione di un quantitativo complessivo di ca. 3'500 piantine di canapa che sapeva essere destinate alla vendita quale sostanza stupefacente (marijuana);

fatti avvenuti                       a __________ fra il mese di gennaio 2003 e il 21 marzo 2003;

reato previsto                     reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 9 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 5 agosto 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impuganto;

                                        con lettera 2 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha precisato di essere incorso in un errore di scrittura citando nel decreto di accusa l'art. 19a Lstup al posto del corretto art. 19 Lstup; chiede che questo errore venga corretto;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, la quale rileva che l'accusato non ha mai coltivato canapa ma si è sempre e solo limitato a controllare il funzionamento delle apparecchiature per conto del suo datore di lavoro che lo inviava sul posto; potrebbe quindi solo entrare in considerazione una complicità, che tuttavia è esclusa sia dal punto di vista oggettivo, poiché non può essere complice chi si limita ad effettuare usuali azioni quotidiane (come lo è appunto il controllo del funzionamento di una apparecchiatura), sia dal punto di vista soggettivo poiché un complice deve agire con dolo, ossia voler favorire intenzionalmente il reato, cosa che l'accusato non ha fatto poiché non sapeva quale era la destinazione della canapa; chiede di conseguenza il proscioglimento dell'accusato; protesta spese e ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

all'accusato                       viene prospettato che verrà valutato il suo ruolo eventualmente anche come complice;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se __________ __________ è autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        1.1.  Ha egli agito per negligenza?

                                        1.2.  Deve essere punito per complicità?

                                    2.  Sulla pena proposta e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e cifra 3 Lstup; 25 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       __________ __________,

                                         dal reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

carica                               le spese allo Stato, il quale verserà al signor __________ la somma di fr. 600.-- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

-

Intimazione a:

__________ __________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, Lic.iur. __________, Via __________, __________,   Ministero pubblico della Confederazione, __________

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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