Incarto n. 10.2003.134/ROC/MAM DAP 3033/2002
Bellinzona 25 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per giudicare
__________ __________ __________, __________.__________.1980, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, già residente a __________ /__________ in __________ __________ __________, ora di ignota dimora, celibe, pittore
prevenuto colpevole di violazione di domicilio;
per essersi a __________ in data 8 novembre 2002, presso l’edificio ex __________ __________ __________ al __________, indebitamente introdotto contro la volontà dell’avente diritto, in un edificio di proprietà dello Stato del Cantone Ticino;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall' art. 186 CP;
__________
1. Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 25.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 febbraio 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 25 aprile 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18.03.2003 e, susseguentemente, per il tramite di pubblicazione nelle vie edittali in data 26.03.2003, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
posti i seguenti quesiti:
1. È __________ __________ __________ colpevole di
violazione di domicilio
per essersi,
a __________, presso l'edificio ex __________ __________ __________ al __________, indebitamente introdotto contro la volontà dell'avente diritto, in un edificio di proprietà dello Stato del Canton Ticino;
fatti avvenuti a __________ in data 8 novembre 2002;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
5. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, se devono essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
richiamati gli artt. 186 CP, sulla procedura, artt. 257 e segg., 273 e segg. CPP, art.
277 CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1,2, 4 e 5 e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;
dichiara __________ __________ __________, __________.__________.1980, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________ il __________.__________.1980, cittadino italiano, già residente a __________ /__________ in __________ __________ __________, ora di ignota dimora, pittore disoccupato, celibe
colpevole di violazione di domicilio
per essersi,
a __________, presso l'edificio ex __________ __________ __________ al __________, indebitamente introdotto contro la volontà dell'avente diritto, in un edificio di proprietà dello Stato del Canton Ticino;
fatti avvenuti a __________ in data 8 novembre 2002;
di conseguenza
condanna __________ __________ __________A, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ /__________ il __________.__________.1980, cittadino italiano, già residente a __________ /__________ in __________ __________ __________, ora di ignota dimora, pittore disoccupato, celibe,
1. alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ordina l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
avverte inoltre il condannato in contumacia, del suo diritto di presentare al Giudice, nel
termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo
giudizio (art. 277 cpv. 3 CPP), ritenuto che per le tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
- __________ __________ __________, di ignota dimora, nelle vie edittali - Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Via __________ __________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
- Comando della Polizia Cantonale, __________,
- Sezione esecuzione pene e misure, __________,
- Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, __________
- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,
__________.
Il Giudice Il Segretario assessore
Distinta spese a carico di __________
fr. 100.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. - - testi
Fr. 350.- Totale