Incarto n. 10.2003.106/STD DAP 3092/2002
Bellinzona 5 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ nata __________, nato a __________ il __________ __________ 1948, cittadino croato, domiciliato a __________, divorziato, venditore/autista,
accusato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni;
per avere ricevuto in consegna a __________ tra il gennaio ed il marzo 2000, da __________ __________, un pacco contenente una pistola marca “__________ ” modello __________ __________, non registrata in Svizzera, che esportò in Italia consegnandola al proprietario __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm;
e meglio come al decreto d’accusa DAP n. __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore generale Bruno Balestra, __________, per cui è stata proposta la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta dall’accusato in data 20 gennaio 2003;
considerato che per gli artt. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________, via __________ __________ – il 16 luglio 2002 (v. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);
che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 30 dicembre 2002;
che l'opposizione interposta da __________ __________, datata __________ 2003 e spedita per raccomandata il 20 gennaio 2003, risulta dunque essere tardiva;
che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico generale per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
__________ __________, Via __________, __________, Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________, __________,
e cresciuta in giudicato sarà trasmessa a:
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Comando Polizia cantonale, __________,
Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, __________.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: Contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.