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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.02.2003 10.2002.7

24 février 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·575 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.7/AMM DAP 2023/1999

Bellinzona 24 febbraio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ a __________ (__________), cittadino kosovaro, coniugato, richiedente l'asilo, __________, già in __________, ora d'ignota dimora;  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS

                                        per avere favorito l'entrata illegale in Svizzera della moglie e dei 4 figli, che accompagnò dall'Italia fino in territorio elvetico passando illegalmente il confine attraverso un pertugio della rete di confine a __________ il __________ 1999;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 settembre 1999 DAP __________ del Procuratore generale Bruno Balestra, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 200.–. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 1999;

indetto                               il dibattimento per il 24 febbraio 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle vie edittali, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS e 273 segg. CPP,

rispondendo                       ai seguenti quesiti

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena dev'essere inflitta all'imputato.

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

dichiara                            __________ __________

                                        colpevole d'infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a __________ il __________ 1999 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa __________ __________ 1999;

condanna                         __________ __________

                                        1.  Alla multa di fr. 200.–.

                                        2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4, 106 cpv. 3 CP).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

__________ __________, nelle vie edittali, Procuratore generale Bruno Balestra, __________ __________ __________, __________,  

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________

                                        fr.                    200.–            multa

                                        fr.                    100.–            tassa di giustizia

                                        fr.                    200.–            spese giudiziarie                      

                                        fr.                    500.–            totale

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