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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.02.2003 10.2002.6

11 février 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·821 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.6/CEG DAP 1853/1999

Bellinzona 11 febbraio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

__________ __________, __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________ ____________________, domiciliato a __________ __________, __________ __________ __________, coniugato, __________ difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulla protezione dell'ambiente,

                                        per avere consegnato dei rifiuti speciali ad un'impresa che non era in possesso della necessaria autorizzazione e meglio,

                                        per avere negligentemente consegnato alla ditta __________ e __________ di __________, priva dell'autorizzazione necessaria allo smaltimento di rifiuti speciali, un furgone da rottamare contenente 15/20 filtri precedentemente utilizzati nelle operazioni di lavatura chimica di indumenti presso la lavanderia __________ __________ e quindi contenenti diversi chili di residui di percloroetilene, sostanza che sapeva altamente inquinante;

fatti avvenuti                       a __________ il 17.07.1997;

reato                                 previsto dall'art. 60 cpv. 1 lettere nepe cpv. 2 LPAmb in relazione agli artt. 30, 30b e 30f LPAmb e agli artt. 5, 6 e 8 OTRS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 agosto 1999 no. DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 1000.-con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. 3. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 settembre 1999;

indetto                              il pubblico dibattimento in data 11 febbraio 2003, al quale è comparso il solo accusato, __________ __________, __________ __________; il difensore, Avv. __________ __________, __________ avendo rinunciato alla comparsa con lettera 7 febbraio 2003, il Procuratore pubblico con lettera 4 febbraio 2003 avendo a sua volta rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 247 cpv. 2 CPP, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto DAP __________ del Ministero pubblico;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di commisurare la multa alla sua attuale situazione economica (fallimento pronunciato nel 1994) e di considerare che i filtri all'interno del furgone erano già esausti e non più inquinanti, essendo stati precedentemente sottoposti al forte calore estivo e avendo la ditta __________ e __________ controllato, prima di procedere all'eliminazione, su alcuni campioni di filtri che gli stessi non fossero inquinanti;

                                        chiedendo l'accusato in conclusione in primo luogo di essere prosciolto, in via subordinata la riduzione della multa.

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  E' __________ __________ autore colpevole infrazione alla __________ sulla protezione dell'ambiente,

                                        per avere consegnato dei rifiuti speciali ad un'impresa che non era in possesso della necessaria autorizzazione e meglio,

                                        per avere negligentemente consegnato alla ditta __________ e __________ di __________, priva dell'autorizzazione necessaria allo smaltimento di rifiuti speciali, un furgone da rottamare contenente 15/20 filtri precedentemente utilizzati nelle operazioni di lavatura chimica di indumenti presso la lavanderia __________ __________ e quindi contenenti diversi chili di residui di percloroetilene, sostanza che sapeva altamente inquinante;

                                        fatti avvenuti a __________ il 17.07.1997?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, a quale pena deve essere condannato?

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;

visti                                   gli art. 60 cpv. 1 lettere n e p e cpv. 2 LPAmb in relazione agli art. 30, 30b e 30f LPAmb e agli artt. 5, 6 e 8 OTRS, 64 CPS, 273 segg. CPP e la LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           __________ __________,

                                        colpevole di infrazione alla __________ sulla protezione dell'ambiente, per i fatti compiuti a __________ il 17 luglio 1997 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________ 1999;

condanna                         __________ __________,

                                    1.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

dichiara                           la presente sentenza definitiva.

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

                                    fr.  100.--                                  multa

                                    fr. 150.--                                   tassa di giustizia

                                    fr.  150.--                                  spese giudiziarie                     

                                    fr.  400.--                                  totale

Intimazione a:

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, Avv. __________ __________, __________. __________ __________, __________,  Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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