Incarto n. 10.2002.50/AMM DAP 574/2001
Bellinzona 22 ottobre 2003
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1935, attinente di __________, domiciliato a __________ __________, via __________ __________, coniugato, macellaio salumiere (difeso dall'avv. __________, __________)
accusato di infrazione alla LF sulla protezione delle acque,
per avere, in qualità di direttore della ditta __________ & __________. SA di __________ __________ __________, omesso di adottare le misure necessarie per evitare le infiltrazioni nelle acque di sostanze inquinanti usate per il trattamento delle carni, per cui il 24 dicembre 1999 a __________ si constatava l'inquinamento del corso d'acqua denominato "__________", con relativi danni alla fauna ittica, dovuto all'immissione nelle acque di sostanze organiche, di nitriti di sale e sostanze detergenti provenienti dalla citata società e dovuta presumibilmente al lavaggio di camioncini, già vietato dalla Sezione protezione aria e acqua con lettera del 29 marzo 1999;
reato previsto dall'art. 70 n. 1 e 2 LPAc, richiamato l'art. 6 DPA;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico Bruno Balestra, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla multa di fr. 300.–,
2. al versamento di fr. 1655.– all'Ufficio della caccia e della pesca, __________, e di fr. 490.– alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, __________, a titolo di risarcimento,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 20 marzo 2001;
indetto il dibattimento 22 ottobre 2003, al quale sono intervenuti l'accusato con il difensore, __________ __________ per l'Ufficio caccia e pesca, __________ __________ e l'avv. __________ __________ per la FTAP, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire chiedendo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione dei testi __________ __________ e __________ __________;
sentiti – __________ __________ e l'avv. __________ __________ per le parti civili, i quali concludono per la conferma del decreto di accusa;
– il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato e l'assegnazione di un'equa indennità per ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LPAc, commessa nelle circostanze di cui sopra,
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
3. Il giudizio sulle pretese di parte civile, sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore ha postulato con lettera del 22 ottobre 2003 la motivazione scritta della sentenza;
ritenuto in fatto:
che con decreto d'accusa del 16 marzo 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per avere, in qualità di direttore della ditta __________ & __________o. SA di __________ __________ __________, omesso di adottare le misure necessarie per evitare le infiltrazioni nelle acque di sostanze inquinanti usate per il trattamento delle carni, per cui il 24 dicembre 1999 a __________ si constatava l'inquinamento del torrente __________, con relativi danni alla fauna ittica, dovuto all'immissione nelle acque di sostanze organiche, di nitriti di sale e sostanze detergenti provenienti dalla citata società e dovuta presumibilmente al lavaggio di camioncini, già vietato dalla Sezione protezione aria e acqua il 29 marzo 1999;
che, in applicazione della pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell'imputato a una multa di fr. 300.–, al versamento di fr. 1655.– all'Ufficio della caccia e della pesca e di fr. 490.– alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, così come al pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 300.–;
che __________ __________ ha introdotto il 20 marzo 2001 opposizione al decreto d'accusa;
e considerato in diritto:
che l'art. 70 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) commina la detenzione o la multa a chiunque, intenzionalmente, "illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6)";
che se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa (art. 70 cpv. 2 LPAc);
che per l'art. 6 cpv. 2 DPA soggiace alle medesime disposizioni il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire l'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti;
che se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, il cpv. 2 si applica agli organi, ai membri degli organi e alle persone effettivamente dirigenti (art. 6 cpv. 3 DPA);
che in concreto l'istruttoria ha permesso di accertare come l'imputato abbia per vero omesso di adottare – nella sua qualità di direttore, presidente del consiglio d'amministrazione e contitolare dell'azienda – le misure necessarie per evitare le infiltrazioni nelle acque di sostanze inquinanti, in specie di nitriti di sale e sostanze detergenti rilevate in un campione d'acqua prelevato il 29 dicembre 1999 dal pozzetto del piazzale esterno della ditta (v. rapporto 10 gennaio 2000 del dr __________ e dell'ing. __________, pag. 2 verso l'alto e il relativo certificato d'analisi, allegati al rapporto di polizia);
che sotto questo profilo, le condizioni cui le norme citate subordinano il delitto ravvisato dal Procuratore pubblico risultano dunque adempiute, l'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc presupponendo del resto una messa in pericolo concreta, non un risultato (cfr. DTF inedita __________.__________ /__________del __________ 2002, consid. 1.2 con richiami di giurisprudenza);
che al riguardo la tesi accusatoria merita dunque conferma;
che il Procuratore pubblico rimprovera altresì all'imputato di avere provocato "l'inquinamento del corso d'acqua denominato __________, con relativi danni alla fauna ittica" (cfr. decreto d'accusa impugnato, pag. 1 a metà);
che questo giudice – dopo attenta valutazione degli atti istruttori e audizione dei testimoni – non può invece giungere al convincimento che l'infrazione commessa dall'imputato sia all'origine dell'inquinamento del torrente connesso con la moria di pesci;
che la descrizione del reato di cui al decreto d'accusa deve perciò essere modificata di conseguenza;
che per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali;
che in concreto occorre considerare, da un lato, la gravità oggettiva dell'infrazione perpetrata dall'imputato e, dall'altro, l'involontarietà dell'omissione e l'assenza di un nesso causale accertato con l'inquinamento all'origine della moria di pesci;
che si giustifica, tutto sommato, di ridurre la multa proposta dal Procuratore pubblico a fr. 100.– e di addebitare al condannato oneri processuali per complessivi fr. 800.– (art. 9 cpv. 1 CPP);
che il mancato accertamento di un nesso causale fra l'addebito penale e i danni riscontrati alla fauna ittica del torrente impone il rinvio dell'Ufficio caccia e pesca e della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, per le loro pretese, al foro civile;
che l'esito del giudizio non giustifica per altro verso l'assegnazione di ripetibili a norma dell'art. 9 cpv. 6 CPP;
per questi motivi,
visti gli art. 70 n. 1 e 2 LPAc; 6 DPA; 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di infrazione per negligenza alla LF sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc in relazione con l'art. 6 cpv. 2 e 3 DPA,
per avere, nei giorni precedenti il 24 dicembre 1999, in qualità di direttore della ditta __________ & __________. SA di __________ __________ __________, omesso di adottare le misure necessarie per evitare le infiltrazioni nelle acque di sostanze inquinanti (nitriti di sale e sostanze detergenti) derivanti presumibilmente dal lavaggio di camioncini, già vietato dalla Sezione protezione aria e acqua con lettera del 29 marzo 1999;
condanna __________ __________
1. alla multa di fr. 100.–,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.–;
rinvia l'Ufficio della caccia e della pesca e la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca al foro civile per eventuali pretese di risarcimento;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, __________ __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________, Ufficio della caccia e della pesca, __________, Federazione ticinese per __________, __________, avv. __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 100.– multa
fr. 600.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 900.– totale