Incarto n. 10.2002.307/AMM DAC 255/2000
Bellinzona 26 agosto 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di appropriazione indebita,
per essersi, a __________ nell'estate del 1997 (recte: estate 1996), al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;
reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000;
indetto il dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale – in sintesi – rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempiuto neppure per dolo eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era possibile che il reato non venisse scoperto) , l'intenzione di continuare a pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage; il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio di agire illecitamente;
riconosce che a carico dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza di un classico "topo di laboratorio");
rileva per finire l'assenza di una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile;
ne conclude per il proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, avendo egli risarcito nella misura del possibile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se l'eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova;
2.3 se possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento per il risarcimento nella misura del possibile;
2.4 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ autore colpevole di appropriazione indebita
per essersi, a __________ nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;
condanna __________ __________
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–,
e inoltre 3. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, – __________ __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 200.– totale