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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.11.2003 10.2002.298

6 novembre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·804 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.298/AMM DAC 725/2000

Bellinzona 6 novembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per giudicare

__________ __________ __________ __________, fu __________ e __________ n. __________ __________, nata a __________ il __________ __________ __________, cittadina italiana, con domicilio legale __________ __________, via __________ __________, coniugata, __________ (difesa dall'avv. __________ __________, __________)  

accusata di                        liberazione di detenuti,

                                        per aver liberato, con astuzia, il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di __________;

                                        reato previsto dall'art. 310 n. 1 CP,

fatti avvenuti                       a __________ il 5 luglio 1999;

perseguita                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputata:

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione da espiare,

                                        2.  alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 (art. 41 n. 3 cpv. 1 CP),

                                        3.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 55 CP),

                                        4.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziaria di fr. 200.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 7 settembre 2000;

indetto                               il dibattimento 6 novembre 2003, al quale è intervenuto il difensore, mentre l'accusata – regolarmente citata – non è comparsa, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare chiedendo la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

prospettata                        giusta l'art. 250 cpv. 1 CPP, l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 305 CP (favoreggiamento);

sentito                               il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusata da ogni imputazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputata è autrice colpevole di liberazione di detenuti, subordinatamente favoreggiamento, commessi nelle circostanze di cui al decreto d'accusa.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputata,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova,

                                        2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 e, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di prova o se l'imputata dev'essere ammonita formalmente.      

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

visti                                   gli art. 41, 55, 63, 305 cpv. 1 e 2, 310 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________ __________ __________ __________ autrice colpevole di

                                        favoreggiamento, art. 305 cpv. 1 CP,

                                        per aver liberato il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di __________ in attesa di processo;

condanna                         __________ __________ __________ __________o

                                        1.  alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

inoltre                              4.  non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

avverte                        –   le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

                                    –   la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

__________ __________ __________ __________, Via __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di Maria Grazia Praticò Sisto:

                                        fr.                       150.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      400.–         totale

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