Incarto n. 10.2002.291/AMM
Bellinzona 24 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ __________ nata __________, nato a __________ il __________ __________ 1969, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________, coniugato, disegnatore del genio civile (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di omicidio colposo,
per avere, il 27 febbraio 1999, verso le ore 11.20 circa, a __________ di __________, via __________, causato per negligenza la morte di __________ __________ __________, in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura __________ __________, __________ __________ con annesso il rimorchio __________ __________, __________ __________ la cui spina di sicurezza, oltre a non esser stata agganciata al moschettone, era priva della parte sporgente del nottolino, tanto che la stessa, a seguito delle vibrazioni durante il viaggio, andò a sfilarsi a poco a poco dalla sua sede permettendo l’apertura del chiavistello e l’improvviso staccamento del rimorchio, che senza più possibile controllo invase la corsia di contromano sulla quale stava sopraggiungendo l’autovettura __________ __________ __________, __________ alla cui guida vi era __________ __________ __________ con passeggero anteriore il figlio __________ __________, collidendo con la sua parte anteriore sinistra con la parte anteriore sinistra dell’autoveicolo __________ che, per il violento impatto, terminò la propria corsa, ribaltandosi, in un prato adiacente mentre il rimorchio ritornò sulla corsia di destra fermandosi di traverso, urto che cagionò a __________ __________ __________ le lesioni riportate nel certificato medico del 1° marzo 1999 dell’Ospedale __________ di __________ che ne provocarono il decesso qualche ora dopo;
reato previsto dall'art. 117 CP, richiamati gli art. 41 n. 1 CP e 29 LCS;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.– e delle spese giudiziarie di fr. 3000.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 31 gennaio 2001;
indetto il dibattimento 24 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti – il procuratore pubblico, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa;
– il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'imputato o quanto meno, in subordine, per una congrua riduzione della pena detentiva;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di omicidio colposo, commesso nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41, 63 e 117 CP; 29 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ autore colpevole di omicidio colposo,
per avere, il 27 febbraio 1999, verso le ore 11.20 circa, a __________ di __________, via __________, causato per negligenza la morte di __________ __________ __________, in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura __________ __________, __________ __________con annesso il rimorchio __________ __________, __________ la cui spina di sicurezza non era agganciata al moschettone, tanto che la stessa, a seguito delle vibrazioni durante il viaggio ed essendosi staccata la parte sporgente del nottolino, andò a sfilarsi a poco a poco dalla sua sede permettendo l’apertura del chiavistello e l’improvviso staccamento del rimorchio, che senza più possibile controllo invase la corsia di contromano sulla quale stava sopraggiungendo l’autovettura __________ __________, __________ alla cui guida vi era __________ __________ __________ con passeggero anteriore il figlio __________ __________, collidendo con la sua parte anteriore sinistra con la parte anteriore sinistra dell’autoveicolo __________ che, per il violento impatto, terminò la propria corsa, ribaltandosi, in un prato adiacente mentre il rimorchio ritornò sulla corsia di destra fermandosi di traverso, urto che cagionò a __________ __________ __________ le lesioni riportate nel certificato medico del 1° marzo 1999 dell’Ospedale __________ di __________ che ne provocarono il decesso qualche ora dopo;
condanna __________ __________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3600.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Marco Villa, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione della circolazione, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 600.– tassa di giustizia
fr. 3000.– spese giudiziarie
fr. 3600.– totale