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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.05.2004 10.2002.258

5 mai 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·814 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.258/AMM DAC 1036/2001

Bellinzona 5 maggio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare

__________ ___________ ___________ (difesi dall'avv. __________ __________, __________)  

accusati di                         lesioni semplici

                                        qualificate, siccome commesse utilizzando un oggetto pericoloso,   e meglio per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ __________ colpendolo più volte alla testa e sul fondoschiena con il paletto di un cartello segnaletico e pure con pugni al volto, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 18 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale di __________;

                                        reato previsto dall'art. 123 n. 2 CP;

fatti avvenuti                       a Paradiso il 16 ottobre 2001;

perseguiti                          con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del ___________ che propone la condanna di ciascuno:

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 200.–;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte da entrambi gli accusati il 17 dicembre 2001;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2004, cui sono comparsi con e l'interprete __________ __________;

                                        mentre l'accusato __________ __________ – regolarmente citato – non è comparso, ragion per cui nei suoi confronti si procede nelle forme contumaciali;

letti ed esaminati                gli atti;

sentito                               il difensore, il quale rileva come l'imputato presente sia intervenuto a lite iniziata e per dividere i contendenti; egli ha reagito solo dopo essere stato provocato, ma non ha inferto con il cartello alcun colpo in testa bensì al fondoschiena, colpo che non ha cagionato ferite di sorta (la parte lesa non si è neppure accorta); all'imputato presente possono quindi essere rimproverate tutt'al più vie di fatto o lesioni semplici non qualificate, per il perseguimento delle quali difetta però ogni querela; donde la richiesta di proscioglimento;

                                        quanto all'imputato contumace, il difensore rileva come nessuno abbia potuto vedere chi ha cominciato la lite; occorre quindi considerare la versione più favorevole all'accusato, di essersi solo difeso dall'attacco altrui; conclude per una congrua riduzione della pena per eccesso di legittima difesa e chiede inoltre di soprassedere o di sospendere l'espulsione, l'accusato dovendo per altro lasciare la Svizzera dato il rigetto della domanda di asilo;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici qualificate, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 55, 63 e 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole di lesioni semplici qualificate, art. 123 n. 2 CP,

                                        per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ __________ colpendolo alla testa con il paletto di un cartello segnaletico e pure con pugni al volto, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 18 ottobre 2001 dell'Ospedale regionale di __________;

condanna                         __________ __________

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di lesioni semplici qualificate, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2001;

carica                               le spese inerenti al procedimento nei suoi confronti allo Stato;

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione:

– per i dispositivi inerenti a __________ __________, a

__________, per il tramite dell'avv. __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio del GIAR, __________.

– per i dispositivi inerenti a __________ __________, a

    Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,  Ufficio del GIAR, __________.  

Il giudizio nei confronti di __________ è definitivo.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________:

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      500.–         totale

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