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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.06.2003 10.2002.234

25 juin 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·535 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.234/AMM  

Bellinzona 25 giugno 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1970, cittadino italiano, domiciliato a __________, via __________ __________, separato, artigiano (difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)  

accusato di                        ripetuto favoreggiamento all'entrata illegale qualificato

                                         per avere, in correità con __________ __________ e altri, al fine di procurarsi un indebito arricchimento, aiutato e facilitato l'entrata e il soggiorno illegale in Svizzera di cittadini stranieri sprovvisti dei necessari documenti/permessi;

reato previsto                      dall'art. 23 cpv. 2 LDDS;

perseguito                          con decreto d’accusa DAC __________/__________ di data __________ 2001 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, che propone la condanna:

                                       1.  alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                       2.  alla multa di fr. 4500.–,

                                       3.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, da espiare,

                                       4.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–,

e inoltre                            5.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 novembre 1995, ma l'ammonisce formalmente;

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente dall'accusato l'8 marzo 2002;

considerato                     che per il reato di cui al decreto d'accusa in esame, l'art. 23 cpv. 2 LDDS commina la detenzione e la multa fino a fr. 100 000.–;

                                       che secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla reclusione o dalla detenzione superiore a tre anni;

                                       che in concreto l'eventuale reato è cessato, al più tardi, nella primavera del 1996 (cfr. act. 2, pag. 1 a metà, act. 4, pag. 1 a metà, act. 6, pag. 1 in basso e pag. 3 verso il basso);

                                       che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è estinta per prescrizione assoluta sette anni dopo di allora, ossia nella primavera del 2003;

                                       che l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________/__________ del __________ 2002, consid. 3.4);

per questi motivi,               visti gli art. 23 cpv. 2 LDDS, 70 CP e 273 segg. CPP;

pronuncia:               1.     __________ __________ è prosciolto dall'accusa di ripetuto favoreggiamento all'entrata illegale qualificato, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________ del __________ 2001.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, per il tramite del difensore, – lic. iur. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

                                        – Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        – Ufficio del GIAR, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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