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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.10.2003 10.2002.194

7 octobre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,051 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.194/AMM DAC 674/2002

Bellinzona 7 ottobre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, __________ __________ __________, celibe, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                   1.  circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.99 - max 2.41 grammi per mille), sebbene fosse già stato condannato nel 1998 (alcolemia: 1.98 grammi per mille) e nel 1999 (acolemia: 1.67 grammi per mille) per analogo reato;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito e alla velocità da lui stesso ammessa in circa 80 km/h nonostante il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando dapprima sulla sua destra salendo sul marciapiede, indi sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano cozzando contro un muro ivi posto a delimitazione del campo stradale, rimbalzando infine sulla sua originaria corsia di marcia collidendo con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

                                        reato previsto dall' art. 90 n. 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

fatti avvenuti                       a __________ l'8 giugno 2002;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni,

                                        2. alla multa di fr. 1200.–,

                                        3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999,

                                        4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato l'8 ottobre 2002;

indetto                               il dibattimento 7 ottobre 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e la parte lesa __________ __________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i reati come tali o la gravità delle infrazioni commesse, né le pene proposte; sottolinea nondimeno la difficile situazione psicologica del ragazzo, la presa di coscienza avvenuta con l'incidente, lo sforzo del ragazzo, dei genitori e del difensore medesimo di trovare all'interessato un'occupazione che lo distogliesse dai suoi problemi (cfr. dichiarazione del Centro sci nordico di __________), lo svolgimento di studi per una riqualifica professionale (cfr. attestato esami giugno 2003 alla Scuola professionale commerciale), la conclusione di un contratto di astinenza con il centro Ingrado (prodotto anch'esso al dibattimento), la scomparsa dei problemi fisici (certificato analisi urine prodotto al dibattimento) e il miglioramento di quelli psicologici, così come il riavvicinamento del ragazzo con il padre; tutto ciò premesso, conclude per il mantenimento della sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione, assortita delle conseguenze di cui all'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova,

                                        2.3  se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999,

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1; 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41 e 63 CP;  9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________ __________ __________

                                        autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti a __________ l'8 giugno 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2002;

condanna                         __________ __________ __________

                                        1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni,

                                        2. alla multa di fr. 1200.–,

                                        3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

e inoltre                           4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Sezione della circolazione, Camorino (__________), – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________:

                                        fr.                     1200.–         multa

                                        fr.                       250.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.–         spese giudiziarie

                                        fr.                     1800.–         totale

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