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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.02.2003 10.2002.192

3 février 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·391 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.192/AMM DAC 474/2001

Bellinzona 3 febbraio 2003  

Decreto di stralcio per prescrizione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________, __________.__________.__________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato, __________ patrocinato dall'avv. __________ __________, __________,  

siccome

ritenuto colpevole di            esercizio abusivo della professione di __________;

fatti avvenuti                       dal 1995 al dicembre 2000 a __________, __________ e altrove in Svizzera e in Italia;

reato previsto                      dall'art. 19 LFID;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DAC __________/__________ di data __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, con cui è stata proposta la condanna

                                       alla multa di r. 20 000.–, e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di

fr. 1500.–;

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente il 3 luglio 2001 dall'accusato;

considerato                       che il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione di diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;

                                       che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni;

                                       che secondo l'art. 2 del citato decreto gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione;

                                       che in concreto il reato è cessato, stando al decreto di accusa, nel mese di dicembre 2000 (cfr. anche denuncia del 2 marzo 2001, pag. 2 in alto);

                                       che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta nel mese di dicembre 2002;

                                       che il presente procedimento deve quindi essere stralciato dai ruoli;

visti                                  gli art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni e gli art. 273 segg. CPP;

pronuncia:               1.     L'azione penale nei confronti di __________ __________, ______________________________.__________, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

                                2.     Il procedimento incarto no. 10.2002.192 è stralciato dai ruoli.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese di questa sede e quelle di cui al DAC __________/__________sono poste a carico dello Stato.

                                 4.     Intimazione a:

– __________ __________, __________ __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________ __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________ __________ __________/__________, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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