Incarto n. 10.2002.178/AMM DAC 212/2001
Bellinzona 4 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ 1979, cittadino bosniaco, residente a __________, __________ __________ __________ __________, celibe, aiuto cuoco (difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di 1. lesioni semplici, qualificate,
per avere, a __________ il 20 gennaio 2001, intenzionalmente provocato un danno al corpo di __________ __________, colpendolo al capo con un manganello e provocandogli una ferita lacero-contusa meglio descritta nel certificato medico agli atti;
2. omissione di soccorso,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di prestare soccorso a una persona da lui ferita ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, segnatamente per aver abbandonato _______ _______, accasciato al suolo e sanguinante, dopo averlo intenzionalmente ferito;
3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
per avere, senza essere autorizzato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, portato sulla propria persona un manganello tipo PR24;
reati previsti dagli art. 123 n. 2 cpv. 2, 128 CP e 33 LArm, richiamati gli art. 4 e 5 LArm e l'art. 68 n. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC _______ /_______ del _______ 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000.
3. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 5 aprile 2001;
indetto il dibattimento per il 4 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e il Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti – il Sostituto procuratore pubblico, il quale ravvisa la commissione di tutti i reati contemplati nel decreto d'accusa e sottolinea la gravità dell'agire dell'accusato; chiede pertanto la conferma del decreto d'accusa, tranne che sulla pena accessoria dell'espulsione, per la quale non si oppone alla sospensione condizionale;
– il difensore, il quale – pur riconoscendo sostanzialmente i fatti descritti nel decreto d'accusa – nega che l'aggressione sia avvenuta con un manganello e postula il proscioglimento sia dal reato di omissione di soccorso sia da quello di infrazione alla legge federale sulle armi; chiede inoltre una congrua riduzione della pena, per la quale ritiene adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi della sospensione condizionale per un periodo di 3 anni; conclude perché si soprassieda alla pena accessoria dell'espulsione o quanto meno, in subordine, perché la stessa sia posta al beneficio della sospensione condizionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di:
1.1 lesioni semplici qualificate, commesse nelle circostanze di cui sopra,
1.2 omissione di soccorso, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.3 infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:
2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000;
4. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
5. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41, 55, 68, 123 n. 2 cpv. 2 e 128 CP; 4, 5 e 33 LArm; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ autore colpevole di
1. lesioni semplici qualificate,
per avere, a __________ il 20 gennaio 2001, intenzionalmente provocato un danno al corpo di __________ __________, colpendolo al capo con un bastone e provocandogli una ferita lacero-contusa meglio descritta nel certificato medico agli atti;
2. omissione di soccorso,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di prestare soccorso a una persona da lui ferita ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, segnatamente per aver abbandonato __________ __________, accasciato al suolo e sanguinante, dopo averlo intenzionalmente ferito;
proscioglie __________ __________
dall'imputazione di infrazione alla LF sulle armi, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2001;
condanna __________ __________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
3. al versamento a __________ __________ di fr. 1000.– a titolo di parziale risarcimento (fr. 372.80 quale partecipazione della parte civile alle spese di cura e il resto quale parziale rifusione delle spese legali), ritenuto che per ulteriori pretese quest'ultimo è rinviato al foro civile,
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) di complessivi fr. 300.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000, ma l'ammonisce formalmente;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – lic. iur. __________ __________, __________, – Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, __________, – __________ __________, __________, – Lic.iur. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del GIAR, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di _______ _______:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale