Incarto n. 10.2002.140/AMM DAP 2425/2002
Bellinzona 3 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare
__________ ________, ____________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, a __________ nel periodo tra marzo 2000 e febbraio 2001, arbitrariamente disposto a danno dei creditori della quota di fr. 730.– pignorata mensilmente sul suo reddito da attività indipendente, accumulando arretrati per complessivi fr. 8'760.–;
reato previsto dall'art. 169 CP;
2. incendio colposo,
per avere, a __________ il 14 gennaio 2002, sospendendo con il solo cavo elettrico una lampada termica a raggi infrarossi destinata a riscaldare una cucciolata di maialini, ovvero omettendo di fissarla saldamente impedendone l'oscillazione e di munirla di una griglia protettiva, tralasciato di prendere le misure di sicurezza richieste dalle circostanze, tali da impedire che la lampada, urtata da un lattonzolo, si rompesse e le sue parti incandescenti incendiassero la paglia sottostante, e cagionato così per negligenza un incendio alla stalla di proprietà dell'azienda agricola __________ __________ e la morte di 3 lattonzoli;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________ del _______ che propone la condanna:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–,
e inoltre 3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2001, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 10 ottobre 2002;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato da entrambi i capi d'imputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di
1.1 distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
1.2 incendio colposo,
commessi nelle circostanze di cui sopra;
2.in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2001 e, in caso di risposta negativa, se dev'esserne prolungato il periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali.
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 169 e 222 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________
proscioglie __________ __________
dall'accusa di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna ________ ___________
1. alla multa di fr. 300.–,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
inoltre non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2001, né prolunga il periodo di prova;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ufficio della difesa contro gli incendi, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ______ ___________:
fr. 300.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale