Incarto n. 10.2002.135/AMM DAP 600/2002
Bellinzona 14 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire nel procedimento penale a carico di
__________
accusato di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere, a __________ __________ e a __________ nel __________ 2001, omesso di versare gli alimenti impostigli con decreto supercautelare __________ __________ 2001 della Pretura di __________, ammontanti a complessivi fr. 5030.– (fr. 1040.– __________; fr. 1040.– __________; fr. 2950.– moglie), benché abbia o possa avere i mezzi per fare almeno un versamento parziale;
reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del ___________ che ha proposto la condanna:
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 150.–;
vista l'opposizione interposta dall'accusato il __________ __________ 2002;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________ __________, __________ __________ __________ – __________ __________ 2002 (v. timbro apposto sul retro del 2° foglio del doc. C), ed è pervenuto al destinatario, secondo gli accertamenti esperiti dal Ministero pubblico (doc. B) il giorno successivo;
che l'opposizione interposta dal difensore il __________ __________ 2002 risulta dunque tardiva;
che la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato della presente decisione, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
4. Intimazione a:
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.