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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.08.2008 INC.2007.57501

6 août 2008·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,351 mots·~22 min·4

Résumé

Prove

Texte intégral

Incarto n. INC.2007.57501

Lugano 6 agosto 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18 dicembre 2007 da

__________  

Contro

la decisione 4/5 dicembre 2007 dell’allora Sost. PP (ora PP) Andrea Pagani che ha respinto l’istanza di complementi istruttori 30 novembre 2007 del reclamante;

viste le osservazioni 20 dicembre 2007 del Procuratore pubblico e 29 dicembre 2007 della parte civile __________;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto,

in fatto

A.

Contro __________, medico presso la __________, è stato aperto un procedimento penale per titolo di atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 cpv. 1 CP) e molestie sessuali (art. 198 CP) in relazione a fatti avvenuti presso la __________ il 28 aprile 2007 ai danni di __________; in sostanza il reclamante è accusato di avere compiuto, durante una visita medica alla parte civile, atti di natura sessuale (non consenzienti) con quest’ultima – visita richiesta dalla paziente per un malessere che __________ aveva provato durante la cena – che in quei giorni si trovava ricoverata presso la __________ per un periodo di riabilitazione successivo ad un intervento chirurgico.

A verbale PP del 5 luglio 2007 (svoltosi a confronto con la presunta vittima ed in presenza dell’allora legale di __________) il reclamante ha dichiarato “dopo discussione ammetto che quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto un’erezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo un’erezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca. Nell’istante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio” (AI 7 verb. PP 5 luglio 2007, p. 12). Il giorno stesso, a verbale, il magistrato ha promosso l’accusa al reclamante per i reati citati sopra.

B.

L’inchiesta è proseguita sino al deposito degli atti del 23 ottobre 2007.

In data 30 novembre 2007 il nuovo patrocinatore dell’accusato ha inoltrato formale istanza di complemento d’inchiesta. Dopo premessa che le dichiarazioni della presunta vittima non combaciano con quelle dell’accusato la difesa ha chiesto un ulteriore interrogatorio a confronto tra quest’ultima e il proprio patrocinato giustificando la richiesta con la motivazione che l’accusato avrebbe pensato che quanto successo alla fine della visita del 28 aprile 2007 sarebbe avvenuto con il consenso di __________ che avrebbe “mal interpretato i fatti e travisato quanto successo nel racconto alla polizia (forse anche a causa di una elaborazione non conscia del suo passato in relazione agli abusi sessuali in famiglia” (istanza, p. 3, punto 5). Inoltre, dopo rilettura del verbale 5 luglio 2007, sarebbero emerse delle non meglio precisate lacune e contraddizioni, anche in considerazione del fatto che l’accusato non si esprimerebbe bene in italiano. A questo proposito la difesa chiede l’assunzione in qualità di testi di alcuni amici o colleghi dell’accusato che potranno testimoniare di incomprensioni per problemi linguistici sorte durante colloqui con __________.

La difesa ha poi chiesto l’acquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la presunta vittima e l’erezione di una perizia psichiatrica sulla donna, intesa a determinare se i suoi trascorsi (abusi sessuali subiti in passato in famiglia) possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto accaduto durante la visita medica eseguita dall’accusato.

C.

Con decisione 4 dicembre 2007 il PP ha respinto l’istanza di complemento istruttorio presentata dalla difesa dell’accusato.

Per quanto riguarda un nuovo verbale a confronto tra accusato e presunta vittima non comprende quali nuovi elementi possa portare mentre che l’istante non avrebbe spiegato quali contraddizioni delle varie deposizioni andrebbero chiarite nonché quali fatti si sarebbero rivelati oggettivamente non corretti.

Per quanto riguarda l’audizione dei testi __________ e __________, che dovrebbero informare circa le difficoltà linguistiche dell’accusato, il magistrato inquirente osserva che l’accusato si esprime bene in italiano, egli peraltro era patrocinato al momento della sua audizione e, per di più, i due testi nulla potrebbero dire su cosa abbia compreso o inteso dire l’accusato durante l’audizione del 5 luglio 2007. Se a mente della difesa il __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita d’entrata tale testimonianza sarebbe ininfluente dal momento che il comportamento assunto dall’accusato in quell’occasione non è al vaglio degli inquirenti. L’interrogatorio del __________ sarebbe inutile considerata l’assunzione agli atti di un suo rapporto in merito alle modalità e all’opportunità di una visita al momento dell’ammissione in clinica, durante la degenza e in caso di malessere del paziente.

Per quanto riguarda l’assunzione agli atti di un rapporto dello psicologo della signora __________ e la richiesta di erezione di una perizia psichiatrica della stessa il PP afferma che la difesa sembra aver confuso i ruoli processuali delle parti. Non si vede cosa potrebbe riferire in ordine agli avvenimenti l’eventuale psicologo che la parte lesa potrebbe avere consultato; lo stesso dicasi per l’erezione di una perizia psichiatrica che si rivela assolutamente inutile per l’accertamento dell’eventuale realizzazione del reato.

D.

Con il reclamo 17/18 dicembre 2007 che ci occupa (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 1), il reclamante, rinuncia all’audizione a confronto con la parte lesa mantenendo tuttavia la richiesta di sua nuova audizione in relazione “al consenso totalmente libero della vittima e relativa percezione o meno di tale consenso”.

Per quanto riguarda le audizioni dei testi __________ e __________ le stesse sarebbero necessarie per approfondire la risposta dell’accusato alla fine del verbale 5 luglio 2007 a proposito della parola “impulsività” dal momento che il PP interpreterebbe la frase in maniera contraria a quanto l’accusato voleva esprimere. La parola “impulsivo” pronunciata dall’accusato nulla apporterebbe per accertare il consenso o meno della vittima a quanto successo. L’accusato fraintenderebbe varie volte le domande che gli si pongono e sovente bisognerebbe ripetergli le domande prima che egli ne afferri il vero senso. Il magistrato avrebbe dovuto porre domande più precise ed esigere una risposta più precisa in merito a cosa l’accusato pensava al riguardo del consenso della vittima. Per questo motivo si imporrebbe un nuovo interrogatorio dell’accusato e sarebbero necessarie le audizioni dei testi proposti che potranno riferire che __________ avrebbe in varie occasioni mal interpretato delle discussioni o frasi a lui riferite a causa di difficoltà linguistiche. Il teste __________ potrà poi smentire alcune affermazioni della parte lesa a proposito di quanto accaduto alla visita d’entrata in clinica “a dimostrazione di una forzatura della sue dichiarazioni”.

Il reclamante rinuncia all’audizione del __________ ritenuta l’assunzione agli atti del suo rapporto scritto.

Per quanto riguarda l’assunzione agli atti di un rapporto dello psicologo che potrebbe avere (avere avuto) eventualmente in cura la signora __________, rispettivamente l’erezione di una perizia psichiatrica la difesa, dopo essersi dilungata a contestare i fatti imputati al proprio patrocinato e le asserzioni della parte lesa, conclude che quest’ultima potrebbe avere mal interpretato e riferito quanto avvenuto a causa del suo passato di abusi sessuali in famiglia. Di qui la necessità di un’indagine specialistica intesa a determinare se questi trascorsi possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto avvenuto durante la visita medica oggetto dell’inchiesta, travisando i fatti e valutando quanto successo in maniera distorta.

La perizia potrà anche valutare se la parte lesa abbia acconsentito all’atto sessuale in maniera totalmente libera, con la conseguenza che in caso affermativo l’infrazione di cui all’art. 192 CP non sarebbe realizzata.

E.

Con osservazioni 20 dicembre 2007 (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, chiede la reiezione integrale del gravame. Egli afferma l’assoluta mancanza di rilevanza per la decisione di merito di un nuovo interrogatorio dell’accusato. Tale interrogatorio verterebbe sulla attuale tesi dell’accusato concernente una soggettiva supposizione sugli intenti di __________ a giustificazione del gesto dell’accusato oggetto dell’inchiesta.

Pure inutile l’audizione dei testi __________ e __________; anche se confermassero una difficoltà linguistica del reclamante (non accertata dal PP), nessuna conclusione potrebbe essere tratta sui fatti che hanno portato alla promozione dell’accusa. I testi non avrebbero nulla da riferire sull’attuale tesi dell’accusato che ritiene di avere agito, il 28.04.2007, con il consenso della presunta vittima.

Pure la tesi secondo cui il teste __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito della visita d’entrata in clinica, tale audizione nulla apporterebbe per la decisione del PP, non essendo il comportamento dell’accusato durante la visita d’entrata al vaglio degli inquirenti e il teste __________ non saprebbe riferire nulla di quanto successo durante la visita del 28.04. 2007 non essendo presente.

Inutile l’acquisizione agli atti di un rapporto di uno psicologo che avrebbe, se del caso, seguito la presunta vittima a proposito di una mal interpretazione da parte di __________ di quanto accaduto con l’accusato.

Lo stesso dicasi per la perizia psichiatrica sulla vittima dal momento che i trascorsi di __________ nulla hanno a che vedere con i fatti imputati al reclamante, non avendo potuto la presunta vittima aver mal interpretato l’evidente ed ammesso atto sessuale.

F.

Con osservazioni 29 dicembre2007/2 gennaio 2008 la parte civile chiede la reiezione integrale del reclamo con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel prosequio della presente decisione.

Per quanto riguarda la richiesta del rapporto dello psicologo che potrebbe avere in cura __________, quest’ultima asserisce di non essersi sottoposta a nessuna terapia psicologica ma di essersi recata al __________, su proposta della Polizia, per ricevere assistenza nell’ambito LAV. Nega comunque di avere l’intenzione di svincolare gli operatori e/o il personale medico sanitario che avesse incontrato dal segreto professionale.

In diritto

1.

Il reclamante, formalmente accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

La decisione impugnata è stata intimata al reclamante martedì 4 dicembre 2007 e ritirata mercoledì 5 dicembre 2007, di conseguenza il termine di 10 giorni per interporre reclamo previsto dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva sabato 15 e viene quindi prorogato a lunedì 17 dicembre 2007.

Il reclamo, spedito dall’accusato per raccomandata il 17 dicembre 2007 è giunto a questo ufficio il 18 dicembre 2007, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.

2.

I principi che reggono l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori, possono essere riassunti come segue:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

In linea di principio, sulle prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell’inchiesta, fatta salva l’eccezione costituita dall’eventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).

3.

La facoltà di proporre mezzi di prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170; 104 V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure l’art. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga all’audizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re Vidal, Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno rifiutate le prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o che non potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265; DTF 103 Ia 491; DTF 103 IV 301).

Una anticipata valutazione della concludenza della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però lecita e implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b; Rep. 1986, p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi con prudenza (DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla pertinenza della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto di procedere all’assunzione di una prova solo sotto il profilo dell’arbitrio (DTF 115 Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva non deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri generici o supporre giudizi anticipati di merito (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore, 1997, ad art. 60, n° 7).

Al diritto del difensore (e dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle prove e di proporne di proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di irricevibilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio della buona fede processuale.

Non va dimenticato che l'accusato non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere; questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti). Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).

Quindi, in questo campo, tardività deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004, inc. 2003.64602, p. 6 e 7).

4.

a)

Con il reclamo __________ chiede di essere riassunto a verbale dal magistrato inquirente (abbandonando l’idea iniziale di un confronto con la parte civile, formulata con istanza di complementi istruttori 30 novembre 2007) al fine di meglio chiarire quanto da lui dichiarato in sede di verbale 5 luglio 2007; infatti egli asserisce ora di aver commesso l’atto di natura sessuale solo alla fine della visita e con il consenso della vittima.

Le motivazioni alla base di tale richiesta sono generiche oltre che, invero, di difficile comprensione. L’atto istruttorio richiesto non appare adempiere i requisiti della rilevanza e della novità essendo già l’accusato stato compiutamente interrogato dal magistrato inquirente alla presenza del proprio patrocinatore precedente (e per di più a confronto con la parte civile) ed essendosi ampiamente spiegato su quanto successo il giorno dei fatti al vaglio degli inquirenti.

Non si comprende come potrebbe un nuovo interrogatorio dell’accusato apportare elementi di rilievo a proposito del consenso della presunta vittima all’atto sessuale denunciato, al di là del ribadire una soggettiva e nuova interpretazione di quanto successo il 28 aprile 2007 nello studio del __________ presso la __________.

Nel nuovo interrogatorio l’accusato si limiterebbe infatti a ribadire la nuova versione dei fatti, così come descritta dalla difesa nell’istanza di complementi istruttori e nel reclamo in oggetto, senza apportare elementi di rilievo a proposito del vissuto della presunta vittima ed in particolare del suo consenso all’atto.

L’accusato ha infatti chiaramente dichiarato che “dopo discussione ammetto che quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto un’erezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo un’erezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca. Nell’istante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio” (cfr. AI 7, verb. 5 luglio 2007 di __________, p. 12) e, su esplicita richiesta del PP a sapere se il gesto di prendere il braccio della paziente per portarlo verso i suoi genitali poteva indurlo a pensare ad un consenso di __________, o se invece si fosse trattato di un gesto deliberato, l’accusato ha risposto “si è trattato di un mio gesto impulsivo. Non mi è mai capitato nella mia carriera di medico, ho sbagliato, mi dispiace” (AI 7, p. 13).

La richiesta di nuova audizione dell’accusato, in assenza di elementi che ne giustifichino importanza e rilevanza per l’inchiesta in corso, deve essere respinta.

b)

Il reclamante chiede poi l’audizione testimoniale dei testi __________ e __________. Entrambi dovrebbero testimoniare a proposito di non meglio specificate difficoltà linguistiche e di comprensione dell’accusato che, a mente della difesa, tenderebbe a fraintendere le domande che gli vengono poste, che sovente dovrebbero essergli ripetute prima che ne afferri il senso. A mente della difesa il magistrato avrebbe dovuto porre domande più precise e, soprattutto, esigere una risposta più precisa in merito a cosa l’accusato pensava al riguardo del consenso della vittima, consenso che, a mente della difesa, il reclamante avrebbe dato per acquisito.

Fuori dubbio che i due testi nulla possono testimoniare né a proposito di quanto successo al momento dei fatti del 28 aprile 2007 sotto inchiesta, né delle asserite difficoltà linguistiche o di comprensione dell’accusato nel corso dell’audizione del 5 luglio 2007. In tali circostanze appare del tutto ininfluente per l’inchiesta in corso una loro audizione.

A ragione il PP sostiene che al verbale del 5 luglio 2007 era presente il patrocinatore dell’accusato che nulla ha eccepito al proposito (molto probabilmente non avendo a sua volta percepito, come il PP, le ora avanzate ma non meglio specificate difficoltà di comprensione e eloquio di __________ in italiano).

Sempre a questo proposito giova osservare che l’accusato era stato correttamente e dettagliatamente informato, all’inizio del verbale, sulle finalità dell’udienza e sul tema della stessa, ossia i “fatti avvenuti il 28 aprile 2007 presso la __________, a seguito dei quali è stato aperto un procedimento penale nei confronti del __________ per reati contro l’integrità sessuale” e, nell’ambito del verbale, gli sono stati riletti tutti i passaggi del verbale della parte civile nei quali si rievocavano i fatti oggetto dell’inchiesta penale.

Non solo quindi il suo difensore, ma neppure l’accusato, hanno avanzato la necessità di essere assistiti da un interprete. In effetti appare strano il fatto che neppure adesso la difesa avanzi la richiesta di risentire il proprio patrocinato con l’ausilio di un interprete, ma solo di accertare generiche difficoltà linguistiche che sembrerebbero invece (opportunamente) essere emerse solo in occasione delle ammissioni dell’accusato (nel verbale 5 luglio 2007).

Peraltro vi sarebbe da chiedersi, se le carenze linguistiche fossero effettivamente quelle avanzate nel reclamo (e cioè che egli fraintenderebbe le domande che gli si pongono che dovrebbero venirgli ripetute prima che ne afferri il senso), come possa, o abbia potuto, l’accusato esercitare la sua professione di medico in __________ senza l’ausilio di un interprete o di un collega che intervenga, o sia intervenuto, come traduttore con i pazienti, senza incorrere in errori di valutazione e quindi di terapia a scapito della salute dei pazienti stessi.

L’audizione del teste __________ sarebbe richiesta anche per smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita d’entrata in clinica, sennonché tali fatti non sono oggetto di procedimento penale, non si vede quindi la rilevanza di tale audizione per i fatti al vaglio degli inquirenti.

Anche su questo punto il reclamo va respinto essendo gli atti istruttori richiesti non rilevanti e pertinenti per il procedimento penale in corso.

c)

Il reclamante chiede poi l’acquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la presunta vittima e (o alternativamente, ma ciò non è chiaramente specificato né nell’istanza né nel reclamo) l’erezione di una perizia psichiatrica al fine di avvalorare la tesi dell’accusato secondo cui la presunta vittima avrebbe “travisato i fatti valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo passato” (reclamo, p. 7).

Il reclamante non motiva assolutamente la necessità di acquisire agli atti il rapporto dello psicologo che avrebbe eventualmente in cura la parte civile.

A parte il fatto che non si sa se __________ si sia rivolta ad uno psicologo (la parte civile lo nega), la difesa non motiva utilità e pertinenza dell’acquisizione di un tale rapporto per il procedimento penale in corso non essendo, tra l’altro, il passato della presunta vittima al vaglio degli inquirenti e non essendo tale periodo della sua vita di interesse alcuno per l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale in corso.

Lo stesso dicasi per la richiesta perizia psichiatrica.

“Per costante giurisprudenza di questo ufficio, tenuto conto che la posizione della vittima non può essere parificata a quella dell’accusato, è di principio esclusa l’ammissione di richieste volte a sottoporre a perizia psichiatrica la vittima (Rep 131 [1998] n. 116 e nota 1 ibid.). Si rammenta che tale genere di perizia è primariamente destinato ad accertare il grado di responsabilità dell’autore, problema che invece non si pone nei confronti della vittima, salvo casi assolutamente eccezionali che qui certo non si verificano. Inoltre se già si volesse ammettere la possibilità di sottoporre a perizia una vittima, per costante giurisprudenza tale necessità dovrebbe scaturire da elementi di fatto effettivamente atti a far nascere il sospetto che l’atteggiamento della persona peritando possa dipendere dal suo stato psichico.”

(GIAR 364.2002.8-9-10 LM del 13 dicembre 2002 in re R.C.)

Il maldestro quanto azzardato tentativo della difesa di invertire i ruoli delle parti, suggerendo che il passato della vittima potrebbe “aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente” (reclamo p. 6) ovvero che ella “ha travisato i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo passato” (reclamo p. 7) si commenta da sé.

La difesa ancora una volta non spiega per quale motivo eventuali passati abusi sessuali, subiti da __________ durante l’infanzia, avrebbero dovuto/potuto influire “nella valutazione della visita effettuata dal __________ e nel seguente suo (della parte civile, n.d.r.) racconto dei fatti” (reclamo, p. 7), o le avrebbero fatto travisare i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta.

Tale valutazione non spetta ad un perito ed inoltre appare del tutto inutile, avendo la parte civile raccontato i fatti così come se li ricordava e lo stesso dicasi per l’accusato che ha sostanzialmente ammesso di avere avuto un’erezione al termine della visita medica, di avere preso un braccio alla parte civile e di avere portato la mano di quest’ultima sui propri genitali. Alla luce di quanto appena scritto, l’affermazione secondo cui il vissuto della parte civile avrebbe potuto farle interpretare in maniera distorta tali fatti, così come peraltro raccontanti anche dall’accusato stesso, appare temeraria come temeraria è la richiesta di sottoporre a perizia psichiatrica la parte civile per accertare un eventuale (e finora neppure mai accennato, neppure dall’accusato) consenso (?) agli atti sessuali subiti.

Spetterà al PP e, se del caso, al giudice del merito valutare la fattispecie dal profilo fattuale e giuridico, valutazione che, per ovvi motivi, non può essere demandata ad un perito psichiatrico.

Pure questa richiesta deve essere respinta.

5.

Conviene infatti sottolineare ancora una volta l’obbligo di motivazione d’istanze e gravami per consentire alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l’audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23

maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere l’assunzione.

Come detto sia gli interrogatori richiesti che la perizia psichiatrica non sembrano utili ad apportare al procedimento penale elementi rilevanti, segnatamente non sembrano servire a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico. Inoltre non vengono neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi l’accusato ed i testi, al di là di raccontare ancora una volta la sua versione dei fatti, rispettivamente informazioni generiche sull’accusato non rilevanti per il procedimento penale in corso.

In conclusione novità rilevanza e pertinenza degli atti istruttori proposti non sono sufficientemente indicate e motivate (tantomeno emergono dall’incarto) per permettere una decisione favorevole al reclamante.

6.

Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), soccombente, che rifonderà congrue ripetibili alla parte civile che ha presentato osservazioni.

Richiamati i citati articoli di legge,

decide

1.    Il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.

2.    La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF 150.- sono a carico del reclamante il quale rifonderà CHF 375.- di ripetibili alla parte civile.

3.    La presente decisione è definitiva.

Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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