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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.12.2007 INC.2007.52903

20 décembre 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,378 mots·~17 min·4

Résumé

Libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2007.52903

Lugano 20 dicembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 12/13 dicembre 2007 da

__________, __________, attualmente in detenzione preventiva presso il __________, __________ (rappr. dall’avv. __________, __________)  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 14/17 dicembre 2007 dal

Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano

viste le osservazioni della difesa (18 dicembre 2007);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato poco dopo le 23.00 del 22 novembre 2007, presso il pronto soccorso dell’__________, siccome fortemente indiziato di essere l’autore di una rapina effettuata ad __________ un paio d’ore prima presso il domicilio di __________ (doc. 2, inc. GIAR 529.2007.1).

Nei suoi confronti il magistrato competente ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 123 CP, con richiesta di conferma dell’arresto del 23 novembre 2007 (doc. 1, inc. GIAR 529.2007.1). L’arresto è stato confermato lo stesso giorno, da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva.

2.

In sintesi, __________ è accusato di essersi introdotto nell’abitazione di __________ (luogo che aveva già visitato qualche giorno prima, asseritamente per chiedere informazioni ad __________, marito di __________; cfr. Verbale GIAR 23.11.2007, pag. 4), di aver affrontato la donna immobilizzandola da tergo puntandole un oggetto al collo (a suo dire un accendino che la vittima ha pensato fosse una pistola: Verbale __________ 23.11.2007, pag. 2, Verbale __________, 22.11.2007, pag. 2), per poi tentare di “imbavagliarla” con del nastro adesivo e, per finire, chiudendola nel bagno e fuggendo con la refurtiva (allegati al doc. 2, inc. GIAR 529.2007.1).

Da notare che __________ è uscito di casa portando con sé sia il nastro adesivo che una calzamaglia con la quale si è coperto il volto (Verbale 23.11.2007, pag. 1).

Sulle modalità del quasi immediato arresto si rinvia al rapporto d’arresto del 23.11.2007 (AI 1), e relativi allegati, noto alle parti.

3.

L’incarto trasmesso dal Ministero pubblico fa stato di una ulteriore querela per violazione di domicilio (AI 10), di un interrogatorio da parte del magistrato inquirente (il 12 dicembre 2007, AI 13), di un Rapporto d’esecuzione della polizia relativo ad accertamenti presso rivenditori di armi (AI 16) e di alcuni verbali di polizia (allegato A all’incarto MP).

4.

Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 529.2007.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Dopo alcune considerazioni, sui principi che reggono la detenzione cautelare, il suo stato di salute, la durata del carcere preventivo sin qui sofferto e il fatto che egli abbia sempre negato di aver agito armato, l’istante afferma che allo stato attuale non sono più presenti, a giustificazione della detenzione, né i bisogni istruttori (concreti rischi di inquinamento delle prove con particolare riferimento alla presunta arma utilizzata - e non trovata- non possono essere ritenuti presenti a 21 giorni dall’arresto, anche in considerazione del breve percorso tra il luogo dei fatti e quello di intervento dell’ambulanza, nonché il breve periodo intercorso tra i fatti e l’arresto) e neppure il pericolo di recidiva (la compagna, cui non era nota la sua situazione debitoria, è ora a conoscenza di quanto da lui commesso per far fronte a parte delle spese legate alla convivenza e della sua reale situazione economica).

Inoltre, ritiene sproporzionato il perdurare della detenzione, sia per le sue condizioni di salute sia perché è solo tramite il salario (pignorato) che egli può far fronte alla situazione debitoria.

5.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l’istanza con scritto del 14 dicembre 2007 (doc. 2, inc. GIAR 529.2007.3).

Indicati i gravi indizi di colpevolezza nelle stesse ammissioni dell’accusato, il magistrato inquirente si diffonde sulla non credibilità delle dichiarazioni di __________ circa l’utilizzo di un accendino BIC nero e non di una pistola, in particolare rinviando alle affermazioni della vittima, ai tempi e modalità di preparazione della rapina, al fatto che l’accusato era detentore di una pistola (asseritamene venduta ad un cugino residente a __________), nonché evidenziando come tra i fatti e l’arresto sia comunque trascorso del tempo, che __________ ha utilizzato anche per cercare di non farsi individuare, e che , comunque, al momento dell’arresto non era in possesso neppure del menzionato accendino.

Il magistrato inquirente ricostruisce poi la situazione economica dell’accusato evidenziando come la motivazione a delinquere non possa essere ridotta alla sola volontà di far fronte all’ultimatum della convivente circa il pagamento dei mobili dato che il suo tenore di vita (desumibile dalle dichiarazioni della convivente e dai debiti contratti) è tutt’altro che consono alla sua situazione finanziaria.

In base a queste circostanze, e richiamati i precedenti (del 2001 e 2002 per reati patrimoniali), il magistrato inquirente ritiene presenti, oltre a gravi indizi di reato, un  concreto pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove (in relazione alla ricercata pistola) a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

6.

Con osservazioni del 18 dicembre 2007 (doc. 5, inc. GIAR 529.2007.3), la difesa contesta le affermazioni del magistrato inquirente secondo cui __________ mentirebbe allorquando afferma di aver agito usando un accendino. A suo dire, l’agire dell’accusato si è dimostrato tutt’altro che razionale (ciò che spiegherebbe le sue affermazioni in merito alla decisione di usare un accendino) e, nel contempo, le dichiarazioni della vittima vanno relativizzate tenuto conto dello stress patito. In questa situazione, a dire della difesa, bisogni istruttori relativi alla pretesa presenza di una pistola, non sono dati o, comunque, non atti a giustificare il perdurare del carcere preventivo.

Inoltre, la difesa ribadisce l’assenza di un pericolo di recidiva precisando che i precedenti dell’accusato non concernono il reato di rapina

7.

L’accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 13 dicembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 14 dicembre 2007 (e ricevuto il 17) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione con l’art. 20 cpv. 3 CPP).

8.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa e al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti.

Fin dai primi verbali, l’accusato ha ammesso di essere uscito di casa per recarsi al “al numero civico 32, dove ero già stato qualche giorno prima” e al momento della partenza da casa “avevo su di me una calzamaglia poiché volevo mettere a segno una rapina” (Verbale __________ PG 23.11.2007, pag. 1). Nel verbale davanti al magistrato inquirente ha, sostanzialmente confermato questi fatti, e relative intenzioni, precisando che all’uscita da casa aveva con sé anche il nastro adesivo (Verbale __________ PP 12.12.2007, pag. 1). Successivamente, vi sono state ulteriori ammissioni per quanto concerne la preparazione di quanto poi messo in atto (Verbale PG __________ 30.11.2007). Queste ammissioni trovano conferma nelle dichiarazioni della vittima e del marito (anche in merito alla precedente “visita”), con aggiunta di dettagli circa le modalità di esecuzione (Verbali __________ PG 22.11.2007 e 30.11.2007; Verbale __________ PG 22.11.2007).

Quanto appena rilevato è ampiamente sufficiente a fondare i concreti indizi, per i reati imputati, atti a giustificare la misura cautelare.

10.

a)

I bisogni istruttori atti a giustificare la carcerazione preventiva si identificano con il pericolo di collusione e/o inquinamento in relazione a prove ancora da raccogliere. Tale rischio, come rilevato dalla difesa, deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata.

Il magistrato ritiene che tale rischio sia dato in relazione al (eventuale) possesso della pistola che si sta “attivamente ricercando” e che “solo lui sa dove ha nascosto” (Preavviso, pag. 6).

In merito alla pistola e correlato pericolo di inquinamento delle prove, l’accusato cerca di spiegare come le sue dichiarazioni (di non possesso) siano credibili, mentre che le affermazioni della vittima (a suo dire imprecise) dovrebbero essere lette considerando il comprensibile stato di shock in cui si trovava (Istanza, punto 5). Non da ultimo, e sempre secondo l’accusato, gli inquirenti hanno già avuto 21 giorni di tempo per le ricerche che non hanno dato frutto.

b)

Posto che non è compito di questo giudice determinare in modo definitivo se, al momento dei fatti, __________ fosse o meno in possesso di un’arma, va detto che indizi di tale possesso sono desumibili, sia dalla dichiarazioni della vittima in merito (ancorché non categoriche “…mi sono girata anche perché ricordo che teneva in mano una pistola, almeno così mi è parso” Verbale 22.11.2007, “il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato <cazzo una pistola!>. L’oggetto che teneva in mano sarà stato lungo 25-30 cm.” Verbale 30.11.2007), sia dal fatto che al momento del fermo __________ è stato trovato ancora in possesso di guanti, calzamaglia, nastro adesivo e refurtiva ma non dell’accendino nero che pretende aver utilizzato a mo` di arma per far paura alla vittima; in realtà al momento della conferma dell’arresto era in possesso di un accendino ma di colore bianco (cfr. doc. 2 e 6, inc. GIAR 529.2007.1). Ora, è abbastanza singolare che al momento dell’arresto egli sia ancora in possesso di tutti gli oggetti che possono collegarlo al reato, ma non di quello che potrebbe confermare la sua affermazione di non aver usato un’arma.

Se a ciò si aggiungono le dichiarazioni relative alla decisione di utilizzare l’accendino (AI 13), non molto in linea con le altre decisioni preparatorie (sopralluogo, acquisto del nastro, calzamaglia) e l’accertamento dell’acquisto di una pistola (AI 16) di cui l’accusato non ha mai parlato (sebbene più volte confrontato con le dichiarazioni della vittima che indicavano il probabile uso di un’arma e sebbene l’acquisto risalga al 1991), giungendo a dire che “La PP può fare tutti gli accertamenti presso le armerie di __________ ma non troverà nulla” e affermando, sempre per sottolineare il non utilizzo di una pistola che “…non avrei saputo dove andare a prenderla”, si deve concludere che il possesso di un arma al momento dei fatti è, allo stato, fortemente indiziato.

c)

Pertanto, se è vero che non si può certo mantenere la detenzione preventiva sine die per la ricerca dell’eventuale arma, è altrettanto vero che gli elementi recentemente emersi (acquisto di una pistola e rivendita al cugino di __________: cfr. Verbale PG __________ 14.12.2007) meritano approfondimento e verifica al riparo da possibile collusione e inquinamento, ipotizzabili in concreto, visto il silenzio sull’acquisto dell’arma e il legame di parentela con la persona indicata quale acquirente.

Pertanto è presente un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove perlomeno fino ad accertamento della effettiva vendita al cugino (e riservate altre successive emergenze).

11.

a)

Con il preavviso negativo, il magistrato inquirente indica anche la presenza di un concreto pericolo di recidiva, a giustificazione del mantenimento della detenzione cautelare. Nel caso in esame appare opportuno esprimersi anche sull’eventuale presenza di questo secondo elemento.

b)

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

c)

Nel caso specifico è indubbio che ci si trova in presenza di un reato grave (in particolare perché tocca la persona oltre che contro il patrimonio) che appare preparato (bene o male che sia, poco importa) sull’arco di alcuni giorni e commesso non senza determinazione e non senza spregio dell’integrità fisica e della libertà personale altrui (cfr. Verbale PP __________ 12.12.2007, pag. 4 e 6 ss., in particolare). Le motivazioni a delinquere non sembrano risiedere unicamente nella difficoltà a far fronte all’ultimatum della compagna (pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati a suo -di lei- nome), ma anche  (se non soprattutto) nel non accettare di condurre un tenore di vita consono alle sue reali possibilità, come ben evidenziato dal magistrato inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia, in quanto noto alle parti: cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori citati), e di cui l’acquisto di mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla compagna la situazione finanziaria disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è un ulteriore indizio (cfr. Verbali PG __________ 23.11.2007, __________ 23.11.2007). La precaria situazione non è evidentemente risolta, né ha prospettive di soluzioni a breve; nel contempo i debiti contratti (anche quelli a nome della convivente, che ha sottoscritto il contratto ma non li sente suoi: Verbale PG __________ 23.11.2007, pag. 2) rimangono senza che dall’incarto emergano elementi che permettano di intravedere possibili soluzioni a breve (pagamento da parte della compagna, restituzione, ecc.).

Anche i precedenti di __________, seppur non recentissimi, non militano certo a suo favore. Trattasi di condanne (del 2001 e del 2002) per reati patrimoniali (tra cui una estorsione tentata) che possono indicare come, in presenza di momenti di difficoltà finanziaria (oggettiva o soggettiva), l’accusato non abbia particolari scrupoli nel decidere di passare all’atto, rispettivamente come condanne precedenti (a pene sospese) non siano state sufficienti a trattenerlo dall’agire illecitamente (e con modalità più gravi).

In questa valutazione deve essere considerato anche l’atteggiamento dell’accusato in istruttoria che pur ammettendo i fatti (va comunque detto che causa il malore è praticamente stato colto in quasi flagranza) tende costantemente a minimizzare (“lo faccio o non lo faccio”, “non ho pensato che le vittime avrebbero potuto opporre resistenza”, “Ho pensato < e adesso che faccio?> e così ho suonato il campanello di casa __________”, “ .. a mente fredda è un po’ da pazzi fare una cosa di quel genere, ..”, ecc.; cfr. AI 13) allorquando i preparativi sembrano essere stati effettuati con una certa cura e determinazione (individuazione della vittima, sopralluogo, acquisto materiale, ecc.).

Ovviamente, queste considerazioni avrebbero (e avranno) maggiore pregnanza qualora dovessero emergere ulteriori elementi indizianti l’utilizzo di un arma.

d)

In conclusione, a questo stadio della procedura, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato l'insieme delle circostanze (non da ultimo la gravità del reato imputato e le modalità d’esecuzione poste in essere), il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando eventualmente ad una fase successiva (quando non alla Corte del merito) valutazione più serena e completa della prognosi  (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).

12.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente (e di gran lunga) superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma, riservate nuove e particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti presso il cugino e confronto con la vittima - non richiedono tempi lunghi è in fase conclusiva): il reato principale imputato è un crimine e prevede minimi edittali a partire dal corrispondente di tre mesi (la promozione d’accusa non specifica quale delle varie ipotesi dell’art. 140 CP è considerata).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”. Anche le ricerche presso negozi di armi (i cui esiti sono riportati nell’AI 16 del 12 dicembre) non può certo essere considerato tardivo, come sembra pretendere la difesa (cfr. Osservazioni, pag. 2). Non v’è quindi motivo alcuno di ritenere che l’audizione del cugino non possa avvenire in tempi estremamente brevi (se non già organizzata pendente la presente procedura).

13.

A titolo abbondanziale, è opportuno precisare che le precarie condizioni fisiche del reclamante non possono essere oggetto di analisi e valutazioni da parte di questo giudice se non supportate da precisi certificati o relazioni mediche che si esprimano anche sulla carcerabilità e/o le conseguenze di una carcerazione (compresa quella presso l’apposito reparto dell’__________).

14.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, sono (ancora) presenti, e concreti, pericolo di collusione /inquinamento delle prove e pericolo di recidiva.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione a:

                                                                                 giudice Edy Meli

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