Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.11.2007 INC.2007.48703

22 novembre 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,845 mots·~19 min·3

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

1

Incarto n. INC.2007.48703

Lugano 22 novembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 13 novembre 2007 da

__________

                                         e qui trasmessa con preavviso negativo 16/129 novembre 2007 dal

Procuratore pubblico Nicola Respini

preso atto delle osservazioni 19 novembre 2007 della difesa al preavviso negativo;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 23 ottobre 2007 poiché gravemente sospettato di essere l’autore dell’aggressione commessa domenica 21 ottobre 2007 presso l’__________ ai danni della prostituta __________ - e meglio, “per avere (…) tentato intenzionalmente di uccidere __________, afferrandola violentemente al collo con una mano, lasciando la presa solo a seguito della reazione della vittima, che lo colpiva con il tacco di una scarpa, rispettivamente perché la vittima era riuscita a comporre  il numero 117 della Polizia” (cfr. ordine di arresto 23.10.2007) - con contestuale promozione dell’accusa per titolo di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi subordinatamente semplici e minaccia (doc. 1, inc. GIAR 487.2007.1).

L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR cit.).

B.

L’inchiesta si è sviluppata tramite la verbalizzazione dell’accusato, di __________, di vari testi, rispettivamente sono stati acquisti/richiesti i certificati medici di __________, le analisi sulle tracce rinvenute, le registrazioni telefoniche, ecc.

C.

Con istanza 13 novembre 2007 __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria, se del caso con l’adozione di misure sostitutive ex art. 96 ss CPP.

La difesa rileva innanzitutto che l’accusato ha mantenuto una versione lineare dei fatti e che, pur essendo tale versione in contrasto con quella della presunta vittima, le rispettive versioni sono ormai agli atti e che altri completi istruttori non sarebbero previsti, ritenuto che anche i testimoni indiretti sono stati tutti sentiti. Di conseguenza, il mantenimento della carcerazione preventiva non si giustificherebbe più per bisogni d’inchiesta, rispettivamente per concreto pericolo di collusione. L’eventuale, ma comunque improbabile, pericolo di fuga potrebbe essere ovviato con l’adozione di misure sostitutive. In conclusione, allo stadio attuale dell’inchiesta, non sarebbero più dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva, rilevate inoltre la giovanissima età dell’accusato, nonché le ripercussioni psichiche legate allo stato di detenzione ed il fatto che la misura privativa della libertà priverebbe l’accusato della concreta possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro (ha già perso corsi di riqualificazione professionale nell’ambito del programma di disoccupazione).

D.

Il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo. Il magistrato inquirente evidenzia l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati imputatigli, la cui gravità richiederebbe maggiori ed ulteriori approfondimenti. Il magistrato indica gli atti istruttori ancora da esperire – ulteriore confronto con la vittima, ricostruzione, analisi da parte della __________ delle tracce rinvenute sugli oggetti e sul corpo della vittima, acquisizione dell’esito degli ulteriori esami medici cui è stata sottoposta la vittima, verifiche ed identificazione delle altre prostituite che hanno avuto contatti con l’accusato, nuova audizione di __________ e di __________ - e, dopo aver rilevato che non è possibile sostenere che la versione dei fatti resa da __________ sia sempre stata lineare e costante - in considerazione delle contraddittorie dichiarazioni dell’accusato e delle numerose bugie (anche su elementi non rilevanti per la chiarificazione delle sue responsabilità) – evidenzia esistenza di grave e concreto pericolo di collusione, non soltanto con la vittima, ma anche con i testimoni e le donne ancora da identificare e da sentire, nonché di concreto pericolo di fuga (non ovviabile con l’adozione di misure sostitutive). Infine, il Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di celerità e proporzionalità.

E.

Con osservazioni 19 novembre 2007 la difesa si riconferma nella primitiva istanza. Inoltre, dopo aver rilevato che il quadro accusatorio sarebbe labile e fondato unicamente sulle deposizioni degli interessati, contesta l’ipotesi accusatoria più grave, cioè quella di tentato omicidio intenzionale. In ogni caso, gli ulteriori atti istruttori indicati dal Procuratore pubblico potranno essere esperiti con l’accusato in libertà, rilevato inoltre che quest’ultimo avrebbe tutto l’interesse a partecipare ad un confronto con la vittima, peraltro da lui richiesto e la cui effettuazione è impedita dal solo rifiuto di __________. Per quanto concerne le analisi da parte della __________, l’esito degli esami medici, ecc., la difesa evidenzia trattarsi di accertamenti che non possono essere manomessi/alterati dall’accusato, ribadendo nel contempo l’assenza di concreto pericolo di collusione. Infine, in casu, ribadisce che non sarebbe dato un concreto pericolo di fuga, considerato anche che __________, che comunque non si oppone all’eventuale adozione di misure sostitutive (cui il magistrato inquirente si oppone senza addurre particolari motivazioni), avrebbe potuto, se avesse voluto, dileguarsi nel periodo intercorrente tra i fatti incriminati (21 ottobre u.s.) e l’arresto (23 ottobre u.s.).

In diritto

1.

Preliminarmente, si accerta che l’istanza, presentata dall’accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Ricevuta dal Ministero pubblico il 13 novembre 2007, l’istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 16 novembre 2007 con il preavviso negativo per raccomandata; il termine di cui all’art. 108 cpv. 1 CPP è rispettato, considerato che il terzo giorno utile è festivo (art. 20 CPP).

La ricezione essendo avvenuta lunedì 19 novembre 2007, il termine imposto a questo giudice dall’art. 108 cpv. 2 CPP scade giovedì 22 novembre 2007.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, inc. 28.2007.3; nello stesso senso CRP 17 novembre 2005, inc. 60.2005.357).

In concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, sono dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.

In particolare gli stessi emergono dalle dichiarazioni della vittima __________, la cui versione dei fatti è lineare e precisa: la stessa, da parte, sua ha più volte ribadito, da ultimo nel corso del verb. PP 13.11.2007 alla presenza del difensore dell’accusato, che __________ l’avrebbe ripetutamente minacciata di morte e che l’avrebbe presa per il collo con l’intenzione di strangolarla, dichiarazioni che trovano conferma nelle deposizioni dei testi, cui la vittima ha raccontato i fatti (cfr. verb. 21.10.2007 di __________, 21.10.2007 di __________ e 31.10.2007 di __________).

Ulteriori elementi indizianti emergono dai tentativi telefonici della vittima per avvertire la polizia, nonché dalle dichiarazioni dello stesso accusato che non appaiono del tutto lineari. __________ __________ ha infatti modificato la propria versione dei fatti in merito a più episodi, raccontando anche parecchie bugie (anche su circostanze non in diretta connessione con i reati addebitatigli), ciò che certo non depone a favore della sua credibilità.

In un primo tempo egli ha dichiarato di essersi un po’ alterato a fronte del rifiuto di __________ di avere un rapporto sessuale completo senza preservativo rispettivamente di restituirgli il denaro, negando però di averla presa per il collo (verb. pol. 23.10.2007).

Nel successivo verbale, dopo aver inizialmente ribadito le proprie precedenti dichiarazioni, ha ammesso di aver preso la donna per il collo con una mano, giustificando tale suo agire con il fatto di essere stato ubriaco, negando però di averla minacciata di morte, di averla voluta uccidere come pure di aver cercato di sottrarle il cellulare per impedire che chiamasse la Polizia, versione ribadita anche nel corso del verbale di conferma dell’arresto. Nei successivi verbali ha dichiarato di essersi arrabbiato, sbagliando, e di averla presa per il collo, ma non per ucciderla o farle del male, ma soltanto perché “lei non voleva ascoltare le mie parole di stare calma e di non avere paura”, negando di essersi sdraiato sul letto sopra la vittima, di averla baciata ed accarezzata, in altre parole di aver avuto con lei qualsivoglia contatto fisico, ma di essere rimasto in piedi, togliendosi il maglione, non ricorda di essersi abbassato i pantaloni ed i boxer (cfr. verb Pol. 30.10.2007 e PP 13.11.2007).

Il fatto che la vittima sia stata afferrata al collo, con una certa violenza, è corroborato, oltre che dalle suddette dichiarazioni, dal certificato medico rilasciato il 21 ottobre 2007 dall’__________ e dal rapporto 24 ottobre 2007, allestito del medico che l’ha visitata il giorno successivo.

In siffatte circostanze, se è vero che dal referto 24 ottobre 2007 emerge che la lesione non è di particolare gravità e che “non si rileva alcun elemento che possa far supporre che si sia verificato pericolo di vita”, è altrettanto vero che ciò non esclude che l’accusato abbia effettivamente avuto l’intenzione di strangolare la vittima.

Ciò che appare sufficiente per le determinazioni di questo giudice che, come detto sopra, non deve esprimersi sul merito delle accuse, ma deve evitare di pregiudicarlo, limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure di inchiesta.

Il primo presupposto per il mantenimento della carcerazione preventiva è quindi dato.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Nel preavviso negativo il Procuratore pubblico indica l’esistenza di bisogni istruttori, dettagliatamente indicati, rispettivamente quella di grave pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con la vittima, i testi e le donne ancora da identificare ed interrogare.

Per quanto riguarda gli atti istruttori ordinati dal Procuratore pubblico e le cui risultanze non sono ancora pervenute (analisi tracce biologiche, richiesta esito ulteriori esami clinici cui è stata sottoposta __________, registrazioni telefoniche), trattasi di accertamenti le cui risultanze, come giustamente osservato dalla difesa, non possono in ogni caso essere alterati dall’accusato.

Relativamente alle verifiche presso altre prostitute che hanno avuto contatti con l’accusato, dagli atti, ad eccezione delle dichiarazioni della vittima - “puttana, troia, io ti ammazzo sei come quell’altra” - non emergono elementi concreti per ritenere che l’accusato si sia reso colpevole di episodi analoghi a quello che ha portato al suo arresto, né risulta siano state presentate denunce in tal senso, anzi testi già sentiti hanno dichiarato che lo stesso si è sempre comportato educatamente presso l’__________ senza causare problemi di sorta, neppure con le ragazze (cfr. verb. pol. 21.10.2007 di __________, 31.10.2007 di __________). Inoltre, non va inoltre trascurato che nell’ambiente della prostituzione, essendo la maggior parte delle ragazze sprovviste del permesso di soggiorno, queste soggiornano soltanto per brevi periodi, ragion per cui esistono forti dubbi che prostitute con cui l’accusato ha avuto rapporti possano (ancora) essere rintracciate e quindi che si possa procedere a breve (e neppure a lungo termine) alla loro audizione. Questi atti istruttori, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze sopra descritte, non possono giustificare la protrazione della carcerazione preventiva dell’istante. Le medesime considerazioni valgono per l’audizione di __________, peraltro già dettagliatamente sentita dalla Polizia e la cui testimonianza è comunque indiretta.

Evidente, invece, il pericolo di collusione con __________, perlomeno fino all’esperimento della ricostruzione e del confronto con l’accusato (in ogni caso l’eventuale rifiuto di __________ di sottoporvisi non potrà essere considerato un motivo atto a fondare un persistente pericolo di collusione e quindi a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato, a maggior ragione se si considera che dagli atti emerge che __________ è in procinto di lasciare il Canton Ticino e la Svizzera) e con __________, amico dell’accusato e persona alla quale egli non esclude di aver riferito i fatti avvenuti il 21 ottobre u.s. (verb pol. 29.10.2007).

Ne consegue che i bisogni dell’istruttoria, concretamente i rischi di collusione ed inquinamento delle prove, sono dati certamente fino al momento in cui saranno esperiti il confronto tra l’accusato e la vittima e l’audizione del teste __________, atti istruttori imprescindibili per il chiarimento della fattispecie, e che devono essere esperiti senza possibilità di collusione e di inquinamento delle prove, come potrebbe essere con __________ in libertà provvisoria. I cambiamenti di versione, le bugie, quindi la mancanza di una versione lineare e trasparente dell'accusato, sono elemento concreto in tal senso (e senza violazione della garanzia del diritto al silenzio).

Ricordato che è preciso dovere del Procuratore pubblico non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di collusione/inquinamento delle prove sia più marcato, rispettivamente che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9), il fatto che non si sia (ancora) proceduto all’interrogatorio a confronto e ad una nuova audizione di __________ non può (ancora) essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, essendo l’inchiesta in corso da neppure 1 mese.

Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), in caso contrario le suddette esigenze istruttorie non potranno ulteriormente essere fatte valere per giustificare il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.

Ciò posto la scarcerazione di __________ appare, a questo stadio della procedura, prematura.

5.

Quanto al pericolo di fuga, non occorre qui entrare nel merito visto l'accertamento di un attuale e concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, ma è tuttavia opportuno fare alcune precisazioni.

I criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ è cittadino __________, in __________ vivono i genitori, con i quali ha contatti. Egli risiede in __________ dal 2006 (in Svizzera risiedono pure dei cugini), sebbene ora non abbia un lavoro (prima lavorava presso la ditta __________ ed è stato licenziato a seguito della ristrutturazione della stessa, cfr. verb. PP 13.11.2007) è comunque iscritto a corsi di riqualificazione professionale nell’ambito di programma dell’AD, è incensurato, ha poco più di vent’anni, dopo i fatti incriminati non si è reso irreperibile, e, nell’istanza si evidenzia che è stato proprio l’accusato a chiedere di essere messo a confronto con __________. Circostanze queste ultime che nel prosieguo dell’inchiesta dovranno comunque essere tenute in considerazione, se del caso, nell’ambito dell’adozione di eventuali misure sostitutive (che allo stadio attuale non possono entrare in considerazione, essendo notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove).

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data.

Nessun rimprovero quanto a celerità può essere mosso, ad oggi, agli inquirenti.

L’accusato, infatti, è stato arrestato il 23 ottobre 2007, quindi poco meno di un mese fa, i reati addebitatigli sono di sicura gravità e la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna. A far tempo dall'arresto gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, tenuto anche conto della versione non proprio lineare di __________, ed in questo lasso di tempo, come peraltro neppure contestato dalla difesa, non risultano violazioni dell'obbligo di celerità, l'inchiesta non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1).

Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'accusato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ atti a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, 123 e 180 CP, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU,

decide

1.   L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.   Non si prelevano tasse e spese.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione:

                                                                                giudice Ursula Züblin

INC.2007.48703 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.11.2007 INC.2007.48703 — Swissrulings