Incarto n. INC.2007.34701
Lugano 20 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 3/6 agosto 2007 da
__________, __________ (patrocinata dall’Avv. __________)
contro
la decisione 17 luglio 2007 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi che concede “completo accesso agli atti” alle parti, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (16 agosto 2007), quelle delle parti civili (10/13 agosto 2007) e constatato che l’indiziato __________ non ne ha presentate;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Con scritto del 6 giugno 2006 (AI 1), __________ e __________ hanno denunciato __________ per truffa e falsità in documenti in relazione al fatto che una relazione bancaria (presso __________) intestata a __________ (marito, rispettivamente padre), deceduto il 23 luglio 2001, sarebbe stata addebitata a favore di un’altra relazione mediante un ordine datato 12 luglio 2001 apparentemente firmato dal defunto e, per quanto da loro accertato, portato in banca dalla denunciata in data 8 agosto 2001.
2.
Il 12 giugno 2006 (AI 2) il magistrato inquirente ha ordinato, presso la banca interessata, la perquisizione di tutte le relazioni riconducibili a __________ ed a __________, il sequestro degli averi in conto e quello della relativa documentazione. Successivamente, ha proceduto all’audizione, quale indiziato, di un ex funzionario della banca (AI 8), all’acquisizione dell’incarto della vertenza civile relativa all’esecuzione di un ordine bancario conseguente a quello del 12 luglio 2007 menzionato al considerando precedente (AI 14), nonché della relativa sentenza e conferma della crescita in giudicato (AI 21 e 22).
L’ultimo documento menzionato è stato acquisito il 6 marzo 2007 e gli atti successivi riguardano unicamente la gestione degli averi sotto sequestro.
Non risultano promozioni d’accusa e la denunciata non è (sino ad oggi) stata interrogata.
3.
Nel corso della procedura, il patrocinatore della denunciata ha comunicato di opporsi a che terzi vengano a conoscenza degli atti, in particolare di quelli contenenti informazioni riservate (AI 15 e AI 28). Per parte loro, le denuncianti hanno chiesto di averne libero accesso al fine di “prendere posizione sulle risultanze della procedura civile” (AI 37).
Mediante la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha concesso “completo accesso agli atti” alle parti, escludendo la fotocopiatura della documentazione bancaria riconducibile alla denunciata.
Dopo aver indicato la denuncia, la perquisizione e le successive richieste formulate all’istituto di credito, l’audizione del funzionario di banca, l’acquisizione dell’incarto civile, l’opposizione di __________ all’accesso agli atti (a suo dire non motivata), il magistrato inquirente motiva la decisione con riferimento all’art. 79 cpv. 2 CPP, affermando che non sussistono più esigenze d’inchiesta (per mantenere la limitazione), che la richiesta delle parti civili non configura un abuso nel senso di una strumentalizzazione del procedimento penale a fini civili e che il materiale acquisito è “utile ai fini penali per chiarire circostanze già esaminate in sede civile” in quanto permetterebbe (in particolare quanto acquisito dalla sede civile e l’interrogatorio del funzionario di banca) di inquadrare la fattispecie con riferimento all’ipotesi di falsità documenti, rispettivamente (la documentazione bancaria in generale) per verificare quanto ipotizzato in denuncia.
Da ultimo, sempre secondo il magistrato inquirente, il divieto di fotocopiare la documentazione bancaria permetterebbe di scongiurare eventuali abusi.
4.
Mediante il presente reclamo, __________ chiede l’annullamento della decisione di concessione dell’accesso integrale agli atti.
La reclamante contesta che le denuncianti possano essere considerate parti civili; a suo dire il trasferimento, che le denuncianti hanno segnalato come illecito e costitutivo di reato é stato dichiarato lecito dal giudice civile, quindi non lesivo di legittimi interessi delle denuncianti che non possono essere considerate lese (ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP). Non modifica, sempre a dire della reclamante, la conclusione di cui sopra l’eventuale falsità, in quanto retrodatato, dell’ordine di bonifico scritto (al cui accesso, comunque, la reclamante non si oppone, previo occultamento del numero di conto) in quanto ininfluente, sempre in base alla sentenza civile, per la determinazione della legittimità del trasferimento.
In virtù di quanto sopra, l’accesso indiscriminato agli atti (ed in particolare alla documentazione bancaria di pertinenza della denunciata) concesso alle denuncianti ed all’altro indagato sarebbe privo di interesse giuridico e, nel contempo, lesivo di legittimi e preponderanti interessi della denunciata.
5.
Con le sue osservazioni, il magistrato inquirente ribadisce che l’incarto non è ancora stato messo a disposizione di alcuno e si trova allo stadio delle informazioni preliminari, ancorché a livello avanzato. Da quest’ultima considerazione fa discendere che i diritti delle parti debbono essere trattati come se ci si trovasse allo stadio dell’istruttoria formale.
Inoltre, sempre secondo l’inquirente, l’accesso agli atti è giustificato anche nella prospettiva di una decisione sul merito (recte: decisione che pone fine alle informazioni preliminari ex art. 184 CPP) in quanto la parte civile avrebbe diritto di impugnare l’eventuale decreto di non luogo e, per farlo, di accedere agli atti. Da ultimo, e sempre secondo l’inquirente, la reclamante avendo già trasmesso un documento alle parti civili né avrebbe riconosciuto i diritti in tal senso, diritti che non può limitare a sua discrezione.
In conclusione chiede la conferma della decisione impugnata.
6.
__________ e __________ postulano respingimento del reclamo.
Dopo un lungo e dettagliato esposto dei fatti, dell’iter procedurale e dei principi in materia di accesso agli atti (per la parte civile), le osservanti respingono le asserzioni della reclamante circa l’assenza dei requisiti di parte lesa e civile. Affermano, da un lato che con la morte del titolare gli averi in conto sarebbero divenuti, per legge, di loro spettanza ed il trasferimento, concretizzatosi successivamente, sospetto, dall’altro che la sentenza del giudice civile (definita frettolosa e silente sulla compilazione retrodatata di un ordine in bianco) non è in alcun caso opponibile all’autorità penale che deve, comunque, verificare anche altre circostanze al fine di giungere a conclusioni proprie e la parte civile (alle quali la sentenza civile sarebbe ancor meno opponibile, non essendo parti alla relativa procedura) ha diritto di verificare se vi sono gli estremi per procedere penalmente.
Inoltre, le denuncianti sostengono che l’accesso agli atti non costituisce ingerenza nella sfera privata (della denunciante) neppure per quanto concerne il conto bancario beneficiato dell’importo oggetto di denuncia perché da un lato si tratterebbe di denaro di loro (delle denuncianti) pertinenza “scivolato” sul conto della denunciata, dall’altro perché il numero e la denominazione del conto è già nota.
7.
Il reclamo, presentato tempestivamente da persona definita indagata (AI 2), nonché sequestrataria di parte degli atti e destinataria della decisione, è ricevibile in ordine.
Privo di pregio, in punto a ricevibilità del reclamo, l’argomento avanzato dal magistrato inquirente circa la carenza di motivazione dell’opposizione all’accesso (Osservazioni PP, pag. 1). A prescindere dal fatto che non si vede come possa motivare ulteriormente una persona denunciata, sequestrataria di documenti e alla quale le ipotesi di reato neppure sono state contestate, è comunque compito del magistrato inquirente (in qualsiasi fase del procedimento) aver cura che le parti non accedano ad atti cui non hanno diritto (se si preferisce, in relazione ai quali il loro diritto non ha ragione di essere esercitato).
8.
a)
Di principio, in quanto parte processuale, anche la parte civile beneficia del diritto di accesso agli atti, espressione del diritto di essere sentiti garantito dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.fed..
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 CPP, la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti, salvo contrarie esigenze d’inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
Come per l'accusato ed il suo difensore, quindi, anche il diritto della parte civile di accedere agli atti del procedimento non è assoluto.
In primo luogo, come tutte le prerogative processuali che le competono, anche l'accesso all'incarto penale deve essere limitato agli atti concernenti il reato che l'ha danneggiata (“l'accesso agli atti della parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che permettono di sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i fatti che la vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP)” GIAR 13 ottobre 2004, 517.2004.1; si veda anche l’art. 79 CPP); la parte civile sarà perciò esclusa, per esempio, dalla consultazione di atti che non concernono il reato che l'ha danneggiata o che, pur riferendosi a questo reato, non hanno relazione né con l'accertamento della colpevolezza né con il risarcimento.
In secondo luogo, il diritto di consultare l'incarto e di estrarne copie può essere limitato sia per prevalenti necessità d'inchiesta (pericolo d'inquinamento delle prove o di collusione), sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi dell'accusato o di terzi. Quest’ultima riserva (non presente nelle norme che concernono l’accusato) vuole parare all'indebito uso del procedimento penale per ottenere accesso a notizie (altrimenti inaccessibili) da eventualmente usare in altra sede (“L’accesso agli atti nonché l’estrazione di fotocopie possono essere preclusi o ulteriormente limitati a salvaguardia di “interessi preminenti dell’accusato o di terzi”. Già si è fatto cenno al caso del sequestratario estraneo al procedimento penale, che chiede al magistrato inquirente di vietare l’accesso agli atti alla parte civile. A maggior ragione degni di tutela sono gli interessi dell’accusato. In particolare l’accresciuta possibilità di restrizione del diritto di accesso agli atti della parte civile vuole prevenire quei casi in cui sussista fondato motivo di temere che di tale facoltà possa essere fatto abuso, segnatamente che il vero interesse sia di utilizzare le informazioni acquisite in altra sede, civile o privata, ma comunque al di fuori della procedura penale in oggetto” L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel processo penale, ed. dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2001).
b)
Il fatto che giurisprudenza e dottrina abbiano già precisato che il diritto di accedere agli esplica i suoi effetti già in sede di informazioni preliminari, sia per l’indagato che per la parte civile (REP 1996 n. 106; REP 1995 n. 92; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001 p. 43), non significa automatico diritto ad un accesso integrale e/o indiscriminato (sui motivi sostanziali delle determinazioni dottrinali e giurisprudenziali si veda L. Marazzi, op. cit. pagg. da 10 a 15 e 41).
Certo, più l'inchiesta avanza più diventa difficile porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità d'accesso, pur distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti) senza violare diritti sostanziali delle parti al procedimento, nel contempo però, e quasi per contrasto, laddove ancora non sono stati individuati sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro una determinata persona (art. 178 CPP) molto più peso va dato agli interessi di terzi (tra i quali l’indagato), prima di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti civili. Ciò, sia per prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per fini, civili o privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L. Marazzi, op. cit., ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.; 6P.29/1999; GIAR ), sia per evitare che le parti abbiano accesso ad atti (di pertinenza di terzi) grazie ad un procedimento penale che si riveli privo di fondamento.
9.
Nel caso in esame, tutto sembra indicare che ci si trovi proprio (e ancora) in una situazione come quella descritta alla lettera b. del considerando precedente.
Le informazioni preliminari sono state avviate nel giugno 2006 al fine di verificare le ipotesi di reato di cui agli artt. 146 e 251 CPP (e ogni altro di cui risultassero gli estremi) in relazione a determinati fatti, ancorché in parte (ovviamente) solo ipotizzati, segnalati dalle denuncianti (AI 1). L’ultimo elemento probatorio è stato annesso agli atti il 6 marzo 2007; gli atti successivi, acquisiti all’incarto, non concernono elementi probatori, bensì questioni “gestionali” o istanze della parti. La denunciata e, secondo l’AI 2, indagata, non è stata sentita; le risultanze delle informazioni preliminari, se si preferisce i fatti e le relative ipotesi di reato oggetto (o ancora oggetto) del procedimento, non le sono state formalmente contestate/prospettate.
Le informazioni preliminari sono dichiarate ancora in corso (ancorché l’ apparente stallo dal 6 marzo 2007 poteva indurre a ritenerle concluse a quel momento) sebbene, a dire del magistrato inquirente, in fase conclusiva.
Sia come sia ([anche se l’accesso agli atti può essere concesso già in nella fase delle indagini preliminari, l’obbligo di limitare la durata delle informazioni preliminari rimane tale e non per semplici motivi formali, bensì ai fini di creare una situazione giuridica chiara, premessa indispensabile affinché le parti possano correttamente, e con cognizione di causa, esercitare i loro diritti e, se del caso, le autorità di reclamo o ricorso determinarsi in merito; cfr. in proposito REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109), da quanto sopra esposto non si può che desumere che al momento attuale il magistrato inquirente non ha ancora individuato sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro la denunciata e qui reclamante (invero, neppure per procedere ad una sua audizione). Nel contempo, tuttavia, neppure indica in modo chiaro (e tenuto conto degli elementi già raccolti) a quale fine le informazioni preliminari sono ancora in corso, rispettivamente mediante quali accertamenti intenda proseguirle (e/o concluderle).
Questa conclusione non è inficiata dal contenuto della decisione qui impugnata che in merito alle ipotesi di reato al vaglio (ed agli elementi di fatto e di diritto che le fondano), rispettivamente sul seguito e l’oggetto della prosecuzione delle indagini preliminari, è quantomeno generica, limitandosi ad affermare che il materiale raccolto è di utilità al magistrato inquirente ai fini penali e/o per determinare la posizione processuale della denunciata (ma, visto quanto appena detto, di fatto, non – o non ancora- utilizzato dal magistrato inquirente) e che la falsità dell’ordine di bonifico è (genericamente) “all’esame”.
Questa situazione processuale, oltre ad imporre un maggior riguardo a favore degli interessi di terzi (tra i quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle denuncianti, non permette a questo giudice (che non deve sostituirsi al Procuratore nella determinazione negli elementi di fatto e di diritto a supporto del fondamento di un procedimento penale) di esprimersi con sufficiente cognizione di causa, e tenuto conto dello stadio dell’inchiesta, sulla (eventuale) pertinenza dei vari atti per sostanziare (eventuale) colpevolezza e risarcimento.
10.
Abbondanzialmente, ma comunque a ulteriore conferma di quanto appena detto, si rileva anche che:
perlomeno parte della documentazione agli atti è “personale”e non accessibile alle denuncianti al di fuori del procedimento penale;
la qualità di vittime/parti lese delle denuncianti si fonda su presupposti di diritto successoriale e concerne fondi che potrebbero anche non essere fiscalmente dichiarati (come ipotizzato dal funzionario di banca sentito il 10 ottobre 2006); il rischio di utilizzo strumentale (in altro procedimento e/o nei confronti della denunciata) non può essere scartato (e, perlomeno fintanto che ci si trova nell’ambito delle informazioni preliminari, preservato);
se è vero che il diritto di accedere agli atti delle denuncianti non dipende dalla discrezionalità della reclamante, è altrettanto vero che dalla disponibilità a trasmettere un documento non costituisce riconoscimento del diritto d’accesso a tutti gli altri (così come il fatto che non ci si opponga all’acquisizione/sequestro e visione da parte del PP non può essere intesa come “accordo” per una visione/accesso a tutte le altre parti alla procedura);
in presenza di un eventuale decisione di non luogo a procedere, la parte civile che intendesse proporre istanza di promozione dell’accusa non avrebbe automatico diritto di accesso a tutti gli atti acquisiti nel corso delle informazioni preliminari; anche in simile eventualità (e prescindendo dal fatto che il non luogo a procedere comporta decadenza delle misure cautelari poste in essere e, quindi, anche dei sequestri con conseguente restituzione) varrebbero i principi indicati al considerando n. 8 della presente.
11.
Sulla base di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono (in particolare al considerando n. 9), questo giudice (cui competete verificare, su reclamo, la legittimità dell’esercizio delle competenze del titolare del procedimento e non sostituirsi a questo in tale esercizio) non può che concludere nel senso che la decisione di completo acceso agli atti della procedura di cui all’inc. MP __________ deve essere annullata e l’incarto ritornato al magistrato inquirente per quanto di sua competenza (seguito della procedura e, se del caso, nuova decisione in merito).
Il reclamo, nella sostanza (cfr. petitum), deve quindi essere accolto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 1, 2, 6, 79, 178 ss., 184, 280 ss., 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza, la decisione 17 luglio 2007 è annullata.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà pure alla reclamante FRS 540.- a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti) a:
giudice Edy Meli