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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2007 INC.2007.30703

13 septembre 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,617 mots·~18 min·5

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2007.30703

Lugano 10 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 settembre 2007 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 7/10 settembre 2007 dal   Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano

visto lo scritto della difesa dell’accusato 11 settembre 2007;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 5 luglio 2007, nottetempo, dalla Polizia cantonale mentre rientrava a __________ dopo avere effettuato una consegna di 300 grammi di cocaina (sequestrati) a __________ al cittadino __________ (pure tratto in arresto); all’interno del suo veicolo sono stati rivenuti e sequestrati CHF 24'000.-, provento dalla vendita della sostanza stupefacente;

in data 5 luglio 2007 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata LStup, chiedendo al giudice dell’istruzione e dell’arresto la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva (inc. GIAR 307.2007.1, doc. 1);

il 5 luglio l'arresto di __________ è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga, poiché cittadino straniero, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva, considerata la reiterazione a delinquere negli ultimi mesi (inc. GIAR 307.2007.1, doc. 4);

il 3 settembre 2007 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire anche in presenza dei preminenti motivi di interesse pubblico rilevati dal giudice al momento dell’arresto a due mesi dallo stesso non sarebbe più rispettato il principio di proporzionalità. Neppure il pericolo di fuga sarebbe presente dal momento che l’istante ha legami significativi con il nostro territorio e l’accusato avrebbe peraltro “un serio interesse a presenziare al processo” (istanza, p. 3, punto III.3.). Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione l’istante osserva che “gli inquirenti hanno avuto tempo sufficiente per chiarire i rapporti vigenti tra il signor __________ e gli altri co-accusati, grazie soprattutto alla collaborazione dell’istante. L’evenienza che essi possano concordare fra loro o con terzi versioni menzognere dei fatti ed ostacolare in tal modo il corretto svolgimento dell’inchiesta è pertanto scongiurato. Ugualmente scongiurato è il pericolo che l’istante inquini le prove in quanto in questo lasso di tempo la polizia ha avuto modo di accedere, grazie sempre alla sua notevole collaborazione a tutti i numeri di telefono presenti sul suo cellulare e di effettuare quindi le necessarie verifiche” (istanza. P. 4, punto 4.). Neppure presente il pericolo di recidiva essendo l’istante incensurato e considerata la sua collaborazione con gli inquirenti nonché l’effetto deterrente della carcerazione sin qui subita; l’istante, pure contestando il pericolo di recidiva, propone l’adozione di misure sostitutive all’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP senza specificare quale in particolare. La difesa sottolinea poi “l’età piuttosto avanzata” e “uno stato di salute fisico e psicologico piuttosto precari” del suo patrocinato (istanza, p. 4, punto 6.), (inc. GIAR 307.2007.1, doc. 1);

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 7/10 settembre 2007 (Inc. GIAR 307.2007.3, doc. 3) ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili dalle ammissioni dell’accusato stesso nonché dalle chiamate in correità di coaccusati e dalle indagini di Polizia (controlli telefonici, perquisizioni e sequestri, ecc.). Per quanto riguarda i bisogni istruttori, il Procuratore pubblico afferma che allo stadio attuale dell’inchiesta, e considerate le ultime dichiarazioni dell’accusato rilasciate nel verbale di Polizia del 6 settembre 2007, bisognerà procedere ad ulteriori interrogatori dell’accusato per contestargli i singoli trasporti di cocaina ed i quantitativi trasportati, per identificare tutti i suoi fornitori e procedere ad interrogatori a confronto con essi al fine di chiarire i singoli ruoli, a ciò si aggiunga la necessità di identificare tutti gli spacciatori riforniti dall’accusato (in parte registrati nella rubrica del suo telefonino) per chiarire il più possibile l’esatto numero delle consegne, i periodi di acquisto e i quantitativi consegnati ad ogni singolo spacciatore, procedere all’arresto di fornitori e/o spacciatori tuttora latitanti e verificare la destinazione data dall’accusato al denaro indebitamente guadagnato. Sempre presente un grave e concreto pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in relazione con le persone tuttora latitanti sia di quelle ancora sconosciute ma coinvolte nell’inchiesta. A mente del PP l’accusato avrebbe sottaciuto, almeno sino al 6 settembre, importanti elementi malgrado avesse più volte dichiarato agli inquirenti, in precedenza, di avere raccontato tutta la verità. Sussisterebbe poi un grave pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato il quale, almeno da agosto 2005, ha ininterrottamente trasportato ingenti quantitativi di cocaina da __________ verso il __________ ed altri __________; a mente del PP sarebbe difficile credere che l’accusato abbia agito solo per necessità finanziarie o per sua debolezza di carattere, dall’inchiesta emergerebbe infatti che il suo ruolo in tutta la vicenda sarebbe stato attivo e di primo piano.

Pure presente il pericolo di fuga malgrado __________ sia domiciliato in __________ con la famiglia da diversi anni: egli infatti è cittadino __________ e nel suo paese d’origine ha trasferito parte dei suoi indebiti guadagni; vista la gravità dei fatti commessi non ha nessun interesse a rimanere in __________ in attesa della prevedibile grave sanzione penale che gli verrà inflitta per i fatti di cui è accusato. Rispettato pure il principio di proporzionalità;

con osservazioni 11 settembre 2007 (inc. GIAR 307.2007.3, doc. 6) di cui se del caso si dirà nel seguito, la difesa si è confermata nella propria istanza di libertà provvisoria;

l’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 4 settembre 2007, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo il 7 settembre 2007 per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale il 10 settembre 2007, scade giovedì 13 settembre 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato, neppure contestati dall’istante, per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto riportato nel rapporto d’arresto del 5 luglio 2007 (AI 3) dal quale si evince che l’accusato stava rientrando a __________ dopo l’ennesimo trasporto di cocaina a __________, in occasione del quale aveva fornito 300 grammi di cocaina allo spacciatore __________ (arrestato a __________ la stessa sera) e al ritrovamento di un importo di CHF 24'000.- occultato in un vano del cruscotto, provento della vendita di cocaina, senza dimenticare le crescenti ammissioni dell’istante fatte a seguito di precise contestazioni degli inquirenti man mano che l’inchiesta prendeva forma, con l’analisi dei __________ e della rubrica del suo telefonino e con l’arresto di numerosi coaccusati (spacciatori acquirenti di __________ e suoi fornitori) per poi giungere alle ammissioni di avere iniziato a trasportare – regolarmente e più volte alla settimana, dimostrando una disponibilità a delinquere non comune e non sorretta da altre motivazioni se non quella del puro profitto –  pacchetti di cocaina da __________ a __________ e __________, per conto di un cittadino __________, a partire da agosto 2005 e di avere iniziato i trasporti in direzione del __________, per conto di un altro cittadino __________ residente a __________, verso fine 2006, ricevendo per ogni viaggio (a dipendenza del fornitore e della destinazione) tra i CHF 500.- e i CHF 700.-;

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato per chiarire il più possibile il suo ruolo e le sue responsabilità nella vicenda nonché per identificare tutte le altre persone coinvolte e i quantitativi di stupefacente in gioco – di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone – nonché per verificare la destinazione del denaro illecitamente guadagnato da __________;

in un simile contesto giuridico e fattuale – con l’inchiesta in pieno svolgimento, tanto che ancora l’altro ieri è stato arrestato uno spacciatore acquirente dell’accusato istante –  non v’è chi non veda la necessità di procedere con l’audizione di correi e coaccusati (fornitori e spacciatori acquirenti, in parte già tratti in arresto e in parte ancora da fermare o da identificare), nonché alla ricerca dell’indebito profitto, mantenendo l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con dichiarazioni non solo non ancora consolidate ma neppure definitive (con riferimento alle recenti ammissioni di cui al verbale di Polizia 6 settembre 2007), e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate, se i vari accusati e persone ricercate potessero comunicare, anche solo per interposta persona, tra loro; la difesa, oltre a sminuire l’enorme lavoro degli inquirenti (già compiuto e ancora da compiere), asserendo che il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sarebbe scongiurato avendo la Polizia potuto accedere alla rubrica del telefonino dell’accusato, non spiega per quale motivo il conoscere le utenze registrate nel telefonino di __________ possa evitare che, se messo in libertà, l’accusato contatti (o possa venir contattato) da correi ancora latitanti (fornitori e acquirenti spacciatori) al fine di evitare ad esempio il loro arresto o solo al fine di preparare una versione di comodo per gli inquirenti. La difesa non considera inoltre che dagli atti emergono elementi concreti per ritenere che ci si trovi confrontati con un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio su larga scala di stupefacenti, con persone in __________ e in __________, e che il ruolo dell’accusato in tale organizzazione non era certo di secondo piano: appare infatti più che evidente che egli non solo godeva della piena fiducia dei fornitori di __________ ma addirittura (come emerge da alcune registrazioni telefoniche di colloqui intercorsi tra l’accusato, acquirente in __________ e fornitore a __________, e dal ritrovamento nella sua vettura di una bilancia per pesare la sostanza in caso di contestazioni, nonché dalla somma di denaro sequestrata al momento del suo arresto, che non può essere riferita alla sola vendita dei 300 grammi di cocaina sequestrati allo spacciatore __________) era, perlomeno, il loro rappresentante con gli acquirenti spacciatori. Tutto ciò considerato e ritenuto che il rischio di collusione può addirittura aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un’organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr. Rusca, Salmina, Verda, commentario del CPP, n° 25 ad art. 95 CPP) la scarcerazione di __________ non può entrare in linea di conto.

per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

l'accusato è cittadino __________ coniugato con una connazionale; è ben vero che egli risiede in __________ da diversi anni ma è altrettanto vero che i suoi legami con il paese d’origine sono rimasti forti, basti pensare che egli si sarebbe occupato di inviare del denaro alla moglie del fratello deceduto per provvedere al mantenimento di cognata e nipoti (cfr. osservazioni della difesa, p. 4 in basso) nonché al fatto che egli abbia regolarmente inviato del denaro in __________ (cfr. AI 56 p. 4). La difesa non spiega (e comunque non emerge dall’incarto) quale sarebbe il motivo per cui __________ avrebbe addirittura “un serio interesse a presenziare al processo” dal momento che egli è confrontato con imputazioni di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro, per una (a dir poco) preoccupante attività di trasporto e spaccio di cocaina esercitata nell’ambito di un’organizzazione che, se confermata, comporterà una pena da espiare di lunga durata.

Il rischio di fuga appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive (comunque neppure indicate dalla difesa), quali ad esempio il deposito di una cauzione, non avendo l’accusato disponibilità finanziarie (cfr. Inc. GIAR 307.2007.2, concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile in patria è avvalorato dal fatto che alla sua età (comunque vicino alla pensione) potrebbe preferire riparare in __________, presso i suoi famigliari, al fine di trascorrere gli anni della maturità in libertà; egli potrebbe quindi concretamente preferire rendersi latitante, piuttosto che affrontare il processo con le conseguenze che, si può ben immaginare, potrebbero derivarne;

stabilita l’esistenza di due dei motivi di interesse pubblico necessari per il mantenimento del carcere preventivo, oltre ai seri e concreti indizi di reato, non è necessario esaminare anche il pericolo di recidiva;

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati sotto inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che sino all’altro ieri non poteva essere definito propriamente collaborativo, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone coinvolte e l’ampiezza del traffico. L’accusato è stato arrestato soltanto il 5 luglio 2007 per dei reati di sicura gravità (tra l’altro si tratta di reati che mettono in pericolo la salute di parecchie persone) e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di due mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con celerità anche in considerazione del fatto che numerosi correi sono stati arrestati. A nulla valgono i richiami al precario stato di salute (non comprovato, vista la produzione di certificati medici a dir poco datati) dell’accusato; se problemi di salute sussistono non dipendono di certo dallo stato di detenzione, considerato che i problemi di ipertensione e di età, avanzati dalla difesa, non hanno minimamente impedito all’accusato (sino a poco più di due mesi fa) di procedere con un’intensa attività di trasporto e spaccio di cocaina, che ha comportato lunghi e frequenti spostamenti notturni un po’ in tutta la __________;

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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