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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.07.2006 INC.2006.5004

31 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,832 mots·~19 min·2

Résumé

Proroga del carcere preventivo

Texte intégral

Incarto n. INC.2006.5004

Lugano 31 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

            sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 17 luglio 2006 dal

Procuratore pubblico Rosa Item, MP Lugano  

nei confronti di

__________

accusato di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP) sub. truffa,

visto che la difesa non ha presentato osservazioni;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 3 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del PP per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente ricettazione; con la richiesta di conferma dell’arresto 4 febbraio 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa, “per avere, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel corso della seconda metà del 2005, agendo in correità con __________ e __________ e terzi non ancora identificati, ingannato con astuzia diversi commercianti affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio e meglio, per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, acquistato a nome della __________ diversa merce presso diversi commercianti per almeno complessivi € 75'000.- sottacendo l’assenza di una volontà di ottemperare all’esecuzione dei contratti ed inducendo in tal modo i commercianti a consegnare merce per almeno complessivi € 75'000.-“ (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 1);

il 4 febbraio 2006 questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per identificare i correi e l’ampiezza della truffa e per pericolo di collusione con essi – e per il pericolo di fuga, essendo cittadino straniero senza legami con la __________ e per pericolo di recidiva visti i precedenti penali (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 3);

in data 26 giugno 2006, constatata l’esistenza di gravi indizi di reato – l’inchiesta ha permesso di stabilire seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, relativi ad un suo coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dallo stesso e correi tra settembre 2005 e febbraio 2006 in danno di vittime in __________ ed all’estero, con un indebito profitto stimato in oltre CHF 300'000.- – , concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, è stata respinta un’istanza di libertà provvisoria presentata direttamente dall’accusato il 18/21 giugno 2006 (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4);

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi (Istanza 17 luglio 2006);

a mente del PP, soltanto il 13 luglio 2006, dopo avere esaminato l’estratto aggiornato dell’__________ concernente le esecuzioni in corso a carico della __________ (dichiarata fallita il 21 giugno 2006), è stato possibile accertare l’esistenza di ulteriori creditori, verosimilmente vittime delle truffe messe in atto da __________ e correi, e con le stampe concernenti ogni singola esecuzione è stato possibile risalire all’identità di altri creditori che hanno a volte agito in via esecutiva attraverso società di incasso; a mente del PP alcune di queste esecuzioni, non figuranti sull’estratto __________ precedentemente agli atti (allegato al rapporto di Polizia del 14 giugno 2006), corrispondono a fattispecie già contestate dagli inquirenti ed ammesse dagli accusati, mentre altre non sarebbero mai state considerate poiché non note agli inquirenti;

per il PP vi sarebbero concrete necessità istruttorie consistenti nell’identificazione dei creditori sinora non noti e nel reperire la documentazione attestante la fattispecie truffaldina che ha generato tali crediti, nella necessità di contestare i nuovi fatti all’accusato e correi, per poi procedere con il deposito degli atti, chiusura dell’istruttoria e rinvio a giudizio;

a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità – considerata “l’oggettiva gravità dei reati” ipotizzati, “l’agire reiterato dell’accusato, l’ampiezza e la complessità della fattispecie, la scarsa o nulla collaborazione di __________ e del correo che hanno ammesso le proprie responsabilità solo a fronte delle contestazioni che gli venivano mosse e della documentazione che gli veniva sottoposta” (istanza, p. 4), nonché la “presumibile pena detentiva di lunga durata comunque da espiare” – e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva “considerati i precedenti e i fatti imputati a __________ nel presente procedimento” e pericolo di fuga “perché l’accusato, cittadino __________, non ha legami particolari né professionali, né affettivi, con il nostro territorio, scelto esclusivamente quale teatro per compiere l’attività delittuosa concretamente messa in atto” (Istanza, p. 3 e 4);

la difesa non ha presentato osservazioni;

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole, per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto riportato nella decisione 26 giugno 2006 con la quale questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4, n° 3):

              “L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dall’istante e correi tra settembre 2005 e febbraio 2006 a __________ ed in altre località della __________ con vittime anche all’estero e con un indebito profitto di oltre CHF 300'000.-, oggetto del procedimento penale.

A questo proposito basti ricordare le dichiarazioni dell’accusato rese al magistrato inquirente, in presenza del proprio patrocinatore, in data 15 marzo 2006 (AI 14, p. 1 e 2): “Dopo aver parlato con il mio avvocato ammetto la truffa da me perpetrata insieme a __________ Effettivamente il nome di __________ e di __________ è stato da me usato per coprire la nostra attività truffaldina, mia e di Lusenti e quindi per comodo. Avevo già dichiarato di aver usato il nome di __________ in quanto non ero sicuro che la __________ pagasse la fornitura della merce che ordinava. In realtà io sapevo perfettamente che all’ordinazione ed alla fornitura non sarebbe seguito alcun pagamento mentre che la merce fornita sarebbe stata venduta e l’incasso diviso tra me e __________ in ragione di metà ciascuno. ...Le ordinazioni della merce venivano timbrate con il timbro della __________ e quelle fatte da me venivano da me firmate con il falso nome di __________ Non mi ricordo se ho firmato ordinazioni di merce anche a nome di __________. Per la merce da me venduta in __________ ero io stesso che provvedevo a fare delle false fatture a nome della __________ con l’indicazione di un costo inferiore per diminuire le spese di sdoganamento. Ero io che le preparavo e firmavo. ...Confermo di aver dato la fotocopia della carte d’identità a nome di __________ a __________ per far passare questa persona quale titolare della __________. Preciso che __________ è una persona esistente ma che non ha niente a che fare con la __________. La fotocopia della carta d’identità mi era stata data da __________ per motivi commerciali non inerenti alla __________ non c’entra nulla con l’agire truffaldino della __________”; e ancora che “L’accordo tra me e __________ era che quanto incassato dalle vendite della merce, sarebbe stato suddiviso nella misura del 50% tra me e lui indipendentemente da chi aveva proceduto alle trattative per l’acquisto o per la vendita della merce” (Verbale PP del 12 aprile 2006, AI 18, p. 1).

Per quanto riguarda la mancata volontà di pagare i fornitori fanno inoltre stato una totale mancanza di contabilità (le perquisizioni presso gli uffici della ditta hanno riscontrato questa “anomalia”) e la rivendita sottocosto della merce ordinata il più celermente possibile.”

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo scoperto soltanto il 13 luglio 2006, con l’acquisizione dell’estratto aggiornato dell’__________ concernente le esecuzioni in corso contro la __________, ulteriori creditori – la __________, per CHF 5'326,15, e la __________, per CHF 8'304,40 – corrispondenti verosimilmente ad altrettante parti lese della truffa contestata all’accusato e correi, con la conseguenza di dovere istruire ora tali fattispecie con successiva contestazione delle stesse agli accusati;

effettivamente l’esistenza di tali creditori della __________ (e verosimili parti lese delle truffe contestate a __________ e correi) è nota agli inquirenti soltanto dal 13 luglio 2006, data in cui è stato acquisito agli atti un estratto __________ aggiornato relativo alla __________ e appare pacifico che dette risultanze debbano essere istruite e contestate all’accusato; è comunque evidente il fatto che l’inchiesta è comunque nelle fasi conclusive, è che non emergono dagli atti elementi in merito all’esistenza di pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, pericolo di collusione che peraltro deve essere sostanziato per ogni caso specifico (atteggiamento processuale dell’accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte dell’accusato, ecc.), tenuto conto che:

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.);

nel caso in esame il PP, giustamente, non si appella al pericolo di collusione, con riferimento agli unici atti istruttori ancora da compiere, e cioè alla necessità di contattare i due creditori summenzionati, recentemente scoperti, nonché l’__________ per un credito vantano dal mandatario __________ di CHF 2'274.65 e di istruire la fattispecie per quanto li riguarda, acquisendo la documentazione a supporto dei crediti e atta a comprovare il reato di truffa, eventualmente verbalizzando le parti lese e contestando in seguito tali risultanze all’accusato, ci si chiede infatti come potrebbe l’accusato, in caso si trovasse in libertà provvisoria, interferire con l’istruzione di tali mezzi di prova o addirittura impedirne l’acquisizione;

è invece dato, e sufficientemente concreto, il pericolo di fuga e, a questo proposito, basti qui ricordare le conclusioni riportate nella decisione 26 giugno 2006 con la quale questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 18/21 giugno 2006 dell’accusato (inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4, p. 6, n° 5), a cui si può fare integrale riferimento:

“Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________, egli non ha nessun legame con la __________, né famigliare né lavorativo e non ha neppure un recapito nel nostro paese. Egli è attualmente senza lavoro e apparentemente senza reddito alcuno: si dichiara rappresentate ma sembra che la sua unica ultima attività lavorativa (almeno durante gli ultimi mesi) sia stata quella che ha portato al suo arresto. Appare quindi incontestabile che il suo unico legame con la __________ siano i reati oggetto dell’inchiesta.

A questo punto potrebbe facilmente, se posto in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________, non più interessante dal profilo “professionale”, per ritornare in Italia e non più presentarsi per gli incombenti processuali.

Se le accuse dovessero essere confermate – egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, per una refurtiva di rilievo ed un’attività criminale reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e dovranno pure essere considerate, a dipendenza delle condanne subite in __________, anche le conseguenze di un’eventuale recidiva specifica; appare perciò verosimile che l’accusato possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per ulteriori necessità istruttorie, o a quelle giudicanti se posto in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato alcuna residenza in __________ e non proponendo concretamente il deposito di una cauzione atta, semmai, a scongiurare il pericolo di fuga.”

vista la sussistenza di uno dei motivi, alternativi, di interesse pubblico per il mantenimento della carcerazione preventiva, non occorre esaminare l’esistenza del pericolo di recidiva;

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP); la proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, con un accertato pericolo di fuga, e con praticamente soltanto pochissimi atti istruttori ancora da compiere per poi procedere con il deposito atti e la chiusura, con la successiva emanazione del rinvio a giudizio, è ancora data e pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati; l’accusato è stato arrestato il 3 febbraio 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da praticamente 6 mesi e in questo lasso di tempo l’inchiesta è quasi conclusa e i ritardi nella scoperta delle ulteriori fattispecie emerse (i due nuovi crediti scoperti il 13 luglio 2006 erano noti all’__________ già in data 17 e 19 maggio 2006, a seguito delle esecuzioni presentate in tali date), con la successiva necessità di istruire tali novità (istruzione che comunque non dovrebbe necessitare di troppo tempo), non possono essere addebitati completamente agli inquirenti ma anche ad un atteggiamento non propriamente collaborativo dell’accusato (che si è sempre limitato a rispondere alle contestazioni degli inquirenti senza fornire informazioni spontaneamente), all’ampiezza delle indagini e alla, in generale, difficoltosa ricerca di riscontri oggettivi per quanto riguarda questa tipologia di reati (ad es. la Polizia cantonale ha dovuto constatare che presso gli uffici della __________ non vi era contabilità e neppure una raccolta sistematica dei documenti cartacei, cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 14 giugno 2006, p. 13);

la durata della proroga richiesta, visto quanto detto sopra, non è quindi del tutto rispettosa del principio di proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono eccessivi, tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere sostanzialmente con l’acquisizione di documentazione presso un __________ di __________ (che dire della PP dovrebbe già essere stata chiesta il 17 luglio scorso), presso una ditta di trasporti a __________ e presso la __________ (anche in questi due casi il PP avrà nel frattempo, dal 13 luglio ad oggi, sicuramente già provveduto, perlomeno, alla richiesta della documentazione a sostegno dei crediti vantati nei confronti della __________), all’eventuale interrogatorio di rappresentati di questi creditori ed alla contestazione di queste risultanze all’accusato e correi – e del tempo necessario per procedere con il deposito atti (a cui peraltro l’accusato e correi pare abbiano già rinunciato, anche se nulla si sa delle eventuali parti civili), per cui un mese di proroga appare più che sufficiente per terminare l’inchiesta come suesposto, ciò considerata l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo (ulteriori ritardi nell’istruzione formale potrebbero non più permettere una tale valutazione di rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, con le conseguenze che si possono ben immaginare);

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino al 3 settembre 2006 compreso, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di un mese e verrà a scadere il 3 settembre 2006 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.  Intimazione:

                                                                                giudice Claudia Solcà

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