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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2006 INC.2006.45803

15 novembre 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,313 mots·~12 min·2

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2006.45803

Lugano 15 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 9 novembre 2006 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 13 novembre 2006 da

  Procuratore pubblico Nicola Respini, MP di Lugano

viste le osservazioni della difesa (14 novembre 2006);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 12 ottobre 2006, a seguito di un ordine d'arresto emanato il giorno precedente dal Procuratore pubblico, per titolo di ripetuta rapina (art. 140 cifra 1 CP), in riferimento a due episodi avvenuti a __________ il 25 settembre, rispettivamente l'8 ottobre 2006, presso __________ (cfr. doc. 2 e 3, inc. GIAR 458.2006.1).

L'arresto è stato confermato il giorno successivo, da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione (collusione/inquinamento) e pericolo di recidiva.

2.

Sostanzialmente le due fattispecie oggetto d'inchiesta sono avvenute nello stesso luogo a distanza di una decina di giorni l'una dall'altra e con la stessa modalità (utilizzo di __________). L'identificazione dell'accusato istante, quale presunto autore, è avvenuta sulla base di indicazioni fornite dalle commesse (descrizione dell'autore, tentativo di riconoscimento fotografico), delle risultanze di un filmato e di quelle emergenti dalla deposizione di testi in merito a quanto da loro osservato non lontano dal luogo dei fatti ed in orari compatibili (cfr. inc. GIAR 458.2006.1).

3.

L'inchiesta si è poi sviluppata mediante l'audizione (o ri-audizione) di testi, l'interrogatorio ripetuto dell'accusato da parte della polizia, una richiesta di analisi DNA ed un verbale riassuntivo (sempre dell'accusato) davanti al magistrato inquirente (AI 12).

__________, sin dai primi verbali, ha negato di essere l'autore delle due rapine, asserendo sostanzialmente di trovarsi altrove, con altre persone, al momento dei fatti che gli vengono imputati; in proposito egli ha fornito agli inquirenti i nomi delle persone che dovrebbero confermare i suoi alibi.

__________ ha mantenuto la sua versione anche quando uno di questi testi non ha confermato il suo alibi (Verbale PP 30.10.2006, pag. 5) e quando gli è stato comunicato che la madre lo avrebbe riconosciuto nei filmati (ibidem).

L'accusato ha invece ammesso i fatti oggetto dell'estensione dell'accusa che ha avuto luogo al termine del citato verbale (artt. 19 a LFStup, 147 CP; cfr. Verbali PG 13.10.2006, pag. 4, e 23.10.2006).

4.

Con istanza del 9 novembre 2006, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria (doc. 2 inc. GIAR 458.2006.3).

Richiamando le sue negazioni in merito alle rapine e l'assenza di un riconoscimento certo, l'accusato contesta l'esistenza di gravi indizi di reato (Istanza, punto 6), ma argomenta in modo particolare sul fatto che la carcerazione non sarebbe più giustificata per l'assenza di pericolo di fuga (neppure ritenuto dal GIAR al momento dell'arresto), bisogni istruttori (inesistenza di complici, necessarie audizioni già effettuate e impossibilità di influire sull'esame DNA) o pericolo di recidiva (assenza di precedenti particolari ed effetto dissuasivo del procedimento in corso) e che, comunque, quest'ultimo "pericolo" potrebbe essere "efficacemente fronteggiato" mediante l'imposizione di "opportune" norme comportamentali.

5.

Con preavviso negativo del 13 novembre 2006 (doc. 1, inc. GIAR 458.2006.3), il magistrato inquirente elenca gli indizi di reato sin qui raccolti, precisa di non aver ancora ricevuto i risultati dell'analisi DNA e di non essere ancora riuscito a correttamente identificare/reperire (quindi ad interrogare) la teste __________ (citata dall'accusato) e di dover procedere a ulteriore interrogatorio dell'altro teste menzionato dall'accusato (quello già sentito: punti 3 e 4).

Da quanto sopra, sempre secondo l'inquirente, un persistente pericolo di collusione con

questi testi.

Inoltre, la ripetizione del reato in tempi brevi, le modalità d'azione e lo stato di tossicodipendenza concretizzerebbero pure il pericolo di recidiva (punto 5).

Tutto ciò giustifica il mantenimento della carcerazione che, sempre secondo il magistrato, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

6.

La difesa, con osservazioni del 14 novembre 2006 (doc. 4, inc. GIAR 458.2006.3), dopo alcune considerazioni generali in diritto ribadisce che non sono più presenti necessità istruttorie (collusione/inquinamento prove) in quanto tutti i testi sono già stati sentiti e quella ancora da sentire non é (ancora) stata reperita, non per colpa dell'accusato; inoltre, segnala di non comprendere per quale motivo la nuova audizione del teste __________, se effettivamente necessaria, non abbia già potuto aver luogo (punti da 3.1 a 3.3), con implicita critica al principio di celerità.

In merito al rischio di recidiva, ribadisce quanto già detto con l'istanza, sottolineando come __________ non sia delinquente abituale e non abbia banalizzato la gravità dei reati ascrittigli (con conseguente effetto dissuasivo del procedimento); sottolinea, inoltre, che il rischio di reiterazione è, nella prassi, motivo poco frequente di arresto preventivo, ciò che impone applicazione restrittiva (punti 4.2 e 4.3).

Conclude ribadendo assenza di un pericolo di fuga.

7.

L'istanza, presentata da accusato detenuto, è ricevibile in ordine. La trasmissione del preavviso e dell'incarto da parte del Procuratore pubblico è tempestiva (artt. 108 e 20 CPP).

8.

In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda

innanzitutto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

Nel caso in esame, sono presenti gravi e concreti indizi di reato nei confronti di __________, oltre che per l'ipotesi di cui agli artt. 147 CP (e la contravvenzione di cui all'art. 19a LFStup), anche per le imputazioni di cui all'art. 140 cifra 1 CP.

Se è vero che le due commesse non hanno riconosciuto con certezza l'accusato, dalle foto e dalla visione di persona, e che neppure i filmati hanno permesso una identificazione certa, va comunque rilevato che nessuna delle due testi ha escluso che __________ possa essere l'autore delle rapine e che una di loro lo riconosce al 95% tramite foto e con maggior sicurezza di persona (Verbali 8 e 18 ottobre 2006); inoltre, la madre dell'accusato ritiene di riconoscere il figlio nei filmati (Verbale 16.10.2006).

Pur non trattandosi di certezze, se agli elementi sopra indicati si aggiungono il possesso di __________ al momento dell'arresto (cfr. verbale sequestro 12.10.2006), il riconoscimento (anch'esso non al 100%, ma non per questo privo di valenza) della presenza dell'accusato in prossimità del luogo della rapina, subito dopo quella dell'8 ottobre 2006, da parte di un altro testimone (Verbale __________ 10.10.2006), il fatto che la zona è quella dove abita la madre di __________ (che da poco lo aveva allontanato da casa: Verbale __________ 16.10.2006), nonché la mancata conferma dell'alibi (ancora per l'8.10.2006) da parte del teste __________ (ancorché tramite verbalizzazione sommaria), l'esistenza di gravi e concreti indizi in capo all'accusato deve essere riconosciuta.

10.

10.1.

In merito al concreto pericolo di recidiva (asserito dal magistrato inquirente e negato dalla difesa), se da un lato si deve sì constatare che l'accusato non ha precedenti particolari (DA per furto e furto d'uso nel 2004), dall'altro si deve considerare che egli si trova in una situazione di tossicodipendenza (con intensificazione del consumo di stupefacente a partire da inizio settembre: Verbale PP 30.10.2006, pag. 3), che non ha risorse finanziarie (FRS 600.- di soldi al mese; idem, pag. 2) con le quali far fronte a tale bisogno, come ad altri, e che i fatti che gli vengono contestati sono avvenuti in concomitanza con il menzionato aumento del consumo di stupefacente e più o meno contemporanea mancanza delle somme che la madre gli metteva a disposizione, o presso la quale egli poteva trovarle (__________parla di FRS 50.-/100.- ricevute saltuariamente, mentre la madre ha dichiarato di avergli intimato, a fine agosto 2006, di lasciare l'abitazione famigliare "…poiché non ne potevo più. Arrivava sempre a casa pieno droga e poi perché mi mancavano in continuazione soldi in casa"; si veda pure verbale __________ 12.10.2006, pag. 1). Tale situazione, nella quale è individuabile l'eventuale motivo a delinquere (cfr. giurisprudenza citata da M. Luvini in REP 1989 p. 287 ss., nota 48), non è mutata.

10.2.

Se a ciò si aggiungono la ripetizione del reato (ipotizzata ma comunque fortemente indiziata dalle deposizioni e dal raffronto tra i filmati relativi alle due rapine) in un lasso di tempo relativamente breve, le modalità dello stesso (con accorgimenti per il mascheramento apparentemente improvvisati e aiutandosi con il primo oggetto che capita per le mani - ma non per questo meno pericoloso), la scelta del luogo (lo stesso e vicino alla casa della madre), le affermazioni fatte in alcuni verbali di non ricordarsi di aver posto in atto i fatti imputatigli (cfr. Verbale 23.10.2006), tutti elementi che potrebbero far pensare ad un passaggio all'atto quasi impulsivo in situazione di bisogno, il rischio di recidiva deve essere ritenuto come concreto (ricordando che il carattere di concretezza concerne appunto il rischio e non la reiterazione in sé: G. Piquérez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n. 2360), non solo ipotetico (DTF 123 I 268; DTF 125 I 60) e non attenuato dalla procedura in corso (di cui egli, peraltro, nega la fondatezza, come suo diritto).

10.3.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare come concreto ed attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Inoltre, é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e pericolosità (per le vittime dirette, in particolare), fattore che deve essere tenuto in giusta considerazione (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26; DTF 123 I 268).

10.4.

Quanto alla possibilità di fronteggiare il pericolo di recidiva con opportune regole di comportamento o garanzie, va detto che la difesa non indica quali siano se non riferendosi all'intenzione di collocamento in una comunità di recupero. Questo giudice, per quanto emerge attualmente dall'incarto, condivide l'idea che un aggancio socio-terapeutico (non necessariamente un collocamento) possa essere valida misura per fronteggiare il pericolo di recidiva. Tuttavia, affinché tale aggancio possa validamente essere indicato (e assunto) quale regola di comportamento/misura sostitutiva dell'arresto, occorre che l'istituzione che se ne fa carico sia individuata e indicata, così come modalità e tempi (perlomeno l'inizio) della presa a carico.

Nel caso di __________, la questione è prematura (è in corso l'esplorazione delle possibilità), quindi non ancora praticabile.

11.

Il magistrato inquirente indica che una delle persone menzionate dall'accusato per la conferma del suo alibi non ha potuto essere ancora identificata (se si preferisce individuata sulla base delle informazioni da quest'ultimo fornite) e quindi interrogata.

A prescindere dal fatto che non si comprende cosa sia stato fatto per l'identificazione (e nulla in merito risulta esser stato oggetto di approfondimento con l'accusato), i rapporti tra l'accusato e la teste (da lui stesso indicati: cfr. verbale __________ 13.10.2006), il suo atteggiamento negatorio (come detto legittimo, ma non per questo esente da influsso sulla valutazione in relazione alla corretta amministrazione delle prove- CRP 11.10.2005 in re B.,60.2005.323, cons. 11- anche nel suo stesso interesse: cfr. M. Luvini, in Rep 1989, pag. 290), nonché la reazione alla conoscenza delle dichiarazioni dell'altro teste da lui indicato, che non ha confermato l'alibi (cfr. Verbale PP 30.10.2006, pag. 5), permettono (quando non impongono) di ritenere che, se posto in libertà prima di tale audizione, l'accusato potrebbe concretamente cercare di influenzare la teste, anche solo nella forma dell' "aiuto al ricordo".

Abbondanzialmente, quindi, un concreto pericolo di collusione in relazione alla teste __________ non può non essere ammesso.

12.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato, nonché un concreto pericolo di recidiva e un (ancorché più limitato) pericolo di collusione con una teste; il mantenimento della detenzione preventiva appare pertanto come giustificato.

__________ è in carcere dal 13 giugno 2006, l'inchiesta sembra prossima a conclusione (si attende il risultato dell'esame DNA e l'identificazione/audizione della teste da lui indicata) e il rischio di pena, se le accuse contenute nella promozione dell'accusa dovessero essere confermate (si tratta di crimini), è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto ed eventualmente ancora da soffrire (DTF 125 I 60); nel contempo l'inchiesta non evidenzia, attualmente, momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140 e 147 CP, 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1.     L’istanza è respinta.

2.     Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.     Intimazione:

                                                                                  giudice Edy Meli

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