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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.08.2006 INC.2006.33302

17 août 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,184 mots·~16 min·2

Résumé

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.

Texte intégral

Incarto n. INC.2006.33302

Lugano 17 agosto 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'8 agosto 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo dell'11/14 agosto 2006 dal

Procuratore pubblico Luca Maghetti, MP Lugano

viste le osservazioni della difesa (14 agosto 2006);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Nei confronti di __________ è stato emanato un ordine d'arresto, l'11 luglio 2006, per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.1). L'arresto, eseguito il 12 luglio 2006, è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti sufficienti indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie (doc. 6, inc. GIAR 333.2006.1).

2.

Sebbene né l'ordine d'arresto né la richiesta di conferma contengano riferimenti, anche sommari, ai fatti imputati, dal rapporto d'arresto del 12 luglio 2006 (e, ancor prima, dal Rapporto di segnalazione del 9 marzo 2006 - AI 27) si evince che __________ è accusato di aver avuto rapporti sessuali completi, nell'appartamento di __________ da lui occupato, con la minorenne __________ (__________). I fatti sarebbero avvenuti in una occasione e nel corso dell'__________ del __________ (doc. 2 e 5, inc. GIAR 333.2006.1).

3.

È opportuno ricordare che l'inchiesta è in corso da alcuni mesi (l'AI 1 è datato 2 febbraio 2006) e questo giudice è già stato chiamato ad esprimersi in merito a __________  ordinati per verificare le ipotesi di reato menzionate al considerando precedente (AI 44, 47, 54), nonché l'ipotesi di reato di cui all'art. 195 CP (AI 52).

In base a quanto risulta dalle osservazioni del magistrato inquirente (e relativi rinvii a singoli atti istruttori), l'istante dopo iniziali reticenze avrebbe ammesso la presenza della minore nel suo appartamento, nonché il fatto di aver compiuto nei confronti della stessa atti di carattere sessuale escluso il rapporto completo (coito). Tali ammissioni (comunque risultanti dagli atti: cfr. AI 85, 92, 102, 150) sono sostanzialmente confermate anche nell'istanza qui in discussione.

Nel contempo, il magistrato inquirente indica che le dichiarazioni dell'accusato non corrispondono (perlomeno non integralmente) con quelle della giovane vittima (in particolare AI 115) che parla di costrizioni sia per raggiungere l'appartamento, sia per ottenere il rapporto sessuale completo (con penetrazione). Anche questa circostanza (in quanto tale) non è contestata dalla difesa.

4.

Con l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.2), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

A suo dire, e per quanto lo concerne, quanto successo nell'__________ del __________ è un unicum  commesso da persona incensurata, senza alcun collegamento con altri agenti coinvolti (anche un'altra persona è stata arrestata per fatti analoghi commessi nei confronti della stessa minorenne sempre a __________ ma in altro luogo e momento: cfr. Rapporto d'arresto: doc. 2, inc. GIAR 333.2006.1); inoltre, nel lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'arresto egli non avrebbe mai avuto (né cercato di avere) ulteriori contatti con la vittima, tantomeno avrebbe cercato di comperarne il silenzio.

Secondo l'istante, il pericolo di fuga (unico elemento, tra quelli alternativi, considerato come possibile giustificazione della misura cautelare), già limitato dal domicilio e dall'attività lavorativa svolta in __________ da diversi anni, può essere ulteriormente limitato (stante la residenza all'__________ della famiglia) dalla cauzione di FRS 20'000.- proposta e messa a disposizione dal datore di lavoro, disposto a reintegrarlo il più presto possibile.

5.

Il magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo (doc. 1, inc. GIAR 333.2006.2), dopo aver riassunto gli indizi di reato e sottolineato come, per maggior credibilità della vittima, le ammissioni dell'accusato siano da considerare parziali, afferma che gli inquirenti stanno lavorando alacremente attorno al convincimento che l'atto sessuale sia stato "completo ed in qualche modo forzato", come afferma la vittima (omette però di indicare in cosa consista concretamente tale lavoro).

Visto l'atteggiamento (parzialmente) negatorio dell'accusato, il Procuratore pubblico ritiene esista il concreto pericolo che, se posto in libertà, questi possa esercitare pressioni sulla giovane vittima per farla ritrattare, vista la particolarità del reato, la gravità dei fatti e l' "assenza di altre prove".

A dire dell' inquirente, è pure presente e concreto il pericolo di fuga. Sebbene i "legami lavorativi" con il __________ siano di una certa importanza, l'assenza di legami affettivi e di amicizia (sempre in __________) e la residenza in __________ della famiglia (moglie e figli) fanno sì che i legami più forti si situino in quel paese dove l'accusato potrebbe rientrare senza problemi particolari. Questa prospettiva, a fronte del rischio di una pena da espiare (data la gravità dei reati ascritti), potrebbe sembrargli preferibile. Sempre a dire del magistrato inquirente, la cauzione proposta è di importo troppo contenuto (quindi facilmente reperibile e rimborsabile al datore di lavoro) per costituire freno sufficiente.

6.

Con osservazioni del 14 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 333.2006.2), la difesa ribadisce che solo la questione del pericolo di fuga merita approfondimento: i bisogni istruttori invocati corrisponderebbe unicamente alla speranza di una "confessione" conforme alle dichiarazioni della vittima ed il pericolo di collusione, con quest'ultima, sarebbe risibile vista l'assenza di conoscenza precedente i fatti e l'assenza di contatti dopo gli stessi.

In merito al pericolo di fuga, precisa che da diciotto anni il lavoro in __________ è l'unica fonte che permette all'accusato di provvedere al sostentamento della famiglia (in __________) e sottolinea, come inconsueto, il fatto che il datore di lavoro non solo garantisca immediata reintegrazione nell'attività lavorativa, ma si esponga pure personalmente per mettere a disposizione la cauzione che, peraltro, corrisponderebbe al 50% del salario annuo.

7.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Il preavviso, spedito per posta l'11 agosto 2006 (e ricevuto da questo ufficio il 14) è tempestivo.

8.

I principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i seguenti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa), pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato (AI 85, 92, 102, 119 e 150), cui si aggiungono le versioni (ancorché non convergenti sulla totalità, quindi anche gravità, dei fatti) della vittima (AI 155).

10.

Come detto più sopra, il magistrato inquirente fonda il suo preavviso negativo sull'esistenza sia di un pericolo di fuga che di un pericolo di collusione.

11.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

b)

Nel caso in esame si ha che l'accusato, cittadino __________, è domiciliato in __________ (cfr. AI 72 e 74) dove svolge la sua attività lavorativa (da oltre 15 anni: Verbale __________ 12 luglio 2006, pag. 2). Tuttavia, la famiglia dell'accusato (moglie e due figli) è sempre rimasta in __________. In quel paese l'accusato ha pure costruito la casa per la famiglia anche perché (come egli stesso ha precisato nel verbale citato) l'intenzione è sempre stata quella di rientrare al paese d'origine, rientro che finora non ha ancora potuto aver luogo per la persistente necessità (o volontà) di migliori guadagni (per rapporto al __________) conseguibili con l'attività svolta in __________ (verbale citato, sempre pag. 2).

Queste circostanze, confermate anche dallo stile di vita assunto in __________ (monolocale, vita riservata, ecc.), indicano chiaramente che il centro degli interessi socio-affettivi dell'accusato è, e rimane, in __________. La pur lunga presenza/permanenza in __________ appare come strettamente legata alla necessità/volontà di provvedere economicamente, nel modo migliore possibile, al mantenimento della famiglia (e dell'abitazione famigliare) nella prospettiva di un ritorno "fra qualche anno" (verbale citato, pag. 2 ultima frase).

c)

Alla luce di quanto sopra deve essere considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che qualora confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante il rientro in __________ che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585). Infatti, se tale rischio dovesse concretizzarsi, la ragione (lo scopo) della sua presenza in __________ verrebbe forzatamente a cadere ed egli si ritroverebbe, per diversi mesi, a non poter contribuire in alcun modo al sostentamento economico della famiglia.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr., per tutte, __________ 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Abbondanzialmente, lo stesso accusato ha giustificato le sue iniziali reticenze con la "paura folle" di dover rimanere in carcere (AI 92).

d)

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Questa conclusione non può (per evidenti motivi desumibili da quanto detto al punto precedente) essere modificata o attenuata, dalla disponibilità del datore di lavoro ad un reintegro immediato nell'attività lavorativa.

12.

Di regola, confermata una delle condizioni alternative a giustificazione della misura cautelare, non è necessario approfondire anche le altre eventualmente avanzate dall'inquirente. Tuttavia, nel caso in esame l'accusato avendo proposto una cauzione nell'intento di limitare il pericolo di fuga, è opportuno verificare se sia presente e concreto anche il pericolo di collusione/inquinamento menzionato dal magistrato inquirente, in quanto l'eventuale conferma di tale motivo di detenzione renderebbe inutile esprimersi sull'idoneità (e congruità) della cauzione proposta quale misura sostitutiva della carcerazione.

13.

Nel caso in esame, ritenuto preliminarmente che "Die Tatsache allein, das noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a) e che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichttes die theorethische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren konnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), va constatato che le indicazioni fornite dal magistrato inquirente a sostegno del pericolo di collusione sono insufficienti per permettere approfondimento/verifica da parte di questo giudice (il rischio ipotetico è insufficiente anche quando si tratta di reati su minori: sentenza 4 aprile 2002, GIAR 76.2002.4; sentenza 29 aprile 2002, GIAR 626.2001.3).

Infatti, il pericolo di collusione è fatto valere (se si preferisce: indicato) unicamente nei confronti della vittima, la cui deposizione risulta essere già stata raccolta (due volte e la seconda in contraddittorio con la difesa: AI 115) e il magistrato inquirente non afferma che ne siano previste altre in sede istruttoria (e per quanto concerne il dibattimento, non si esprime sull'inidoneità di eventuali misure sostitutive - GIAR 4 aprile 2002, 76.2002.4 -, vista anche l'attuale situazione della vittima: cfr. AI 120).

Inoltre, il pericolo di collusione non può essere desunto dal solo atteggiamento negatorio dell'accusato (in casu solo parziale e con ammissione di reato comunque grave) e/o dalla sola vulnerabilità della vittima. Pur considerando l'età di quest'ultima ed il particolare tipo di reato, occorre indicare (a maggior ragione se dagli atti risulta che non vi sono stati tentativi di contatto - cfr. AI 27, Rapporto informativo 2.02.2006, pag. 3, per l'altra persona accusata di fatti analoghi sulla medesima vittima.- con la vittima né immediatamente dopo i fatti, né dopo l'avvio dell'inchiesta: cfr. CRP 20 febbraio 2006 in re B., citata dal magistrato inquirente- ) quali rapporti (famigliari, personali/affettivi, educativi, professionali/economici, ecc.) siano intercorsi, o intercorrano, tra accusato e vittima, che permettano di ipotizzare influenzabilità della seconda per rapporto al primo, rispettivamente (o alternativamente) quale situazione di fatto (per esempio facilità di reperimento e contatto diretto con la vittima, vicinanza logistica, ecc.) permetta l'esercizio concreto di tale influenza (DTF 117 Ia 261; CRP 23 settembre 2005 in re B.).

Da ultimo, il Procuratore pubblico non fornisce neppure indicazioni concrete sugli altri atti che intende esperire per verificare i fatti così come esposti dalla vittima perlomeno in tale direzione (non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare, quanto sta dietro la scarna affermazione del preavviso negativo secondo cui gli inquirenti stanno lavorando alacremente "attorno" al convincimento che l'atto sessuale sia stato completo come afferma la vittima).

Si vedano, per tutte le questioni sopra riassunte, GIAR 27.11.2001 in re N.; GIAR 19.04.2002 in re D.; GIAR 4.04.2002 in re C.; GIAR  28.02.2002 e 2.05.2002 in re P.; GIAR 19.12.2002 in re C.; SJ 1981 p. 379 e citazioni; ZR 72 no. 77.

Sulla base di quanto espresso ed indicato nel preavviso negativo, non è possibile confermare l'esistenza di un concreto pericolo di collusione, pericolo che non emerge in modo manifesto dall'incarto (ritenuto anche il limitato tempo a disposizione, ex art. 108 CPP, per l'analisi).

14.

Stabilita l’esistenza di pericolo di fuga, occorre ancora determinare, vista la specifica richiesta in tal senso, se questo possa essere validamente limitato mediante versamento di una cauzione.

L’inchiesta parrebbe essere in fase conclusiva (da un lato, il PP indica quali ulteriori atti d'indagine ancora da compiere, oltre al non meglio precisato alacre lavoro "attorno a … convincimento", le verifiche ancora in corso -anche qui senza ulteriori precisazioni- di "possibili" contatti femminili a partire dalla rubrica telefonica e dal cellulare dell'accusato, verosimilmente sequestrati al momento dell'arresto - Preavviso, pag. 2; dall'altro, laddove menziona il tempo futuro di detenzione per determinazione di proporzionalità -Preavviso, pag. 3 -, si limita a menzionare la necessità di portare l'accusato a processo). L’entità dei reati imputati non si é modificata in corso d'inchiesta.

Come detto, nel caso in esame, il rischio di una pena da espiare è elevato ed il rischio di fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di merito (cfr. M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., nota 38). Se a ciò si aggiunge, quanto esposto al considerando n. 11 della presente, v'è da ritenere che il versamento di una cauzione (da parte di terzi con i quali non si hanno particolari legami di tipo familiare o affettivi, rispettivamente non residenti nel paese in cui, in caso di fuga, si riparerebbe) sia inidoneo a scongiurare tale rischio.

A maggior ragione se la somma proposta è, come nel presente caso, relativamente contenuta per rapporto alla gravità dei reati ascritti. Infatti, l'entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti: nulla è detto (o facilmente desumibile dagli atti) circa la situazione economica dell'accusato e dei suoi famigliari in __________ (per esempio in relazione ad eventuali, al valore attuale della casa di proprietà, ad altri beni posseduti, alla eventuale attività della moglie e/o della figlia che avrebbe concluso gli studi, ecc.) e v'è da presumere che la somma messa a disposizione dal datore di lavoro sia calcolata più sulla disponibilità al rischio che non sulla sua propria situazione economica (non nota).

Di conseguenza, considerato quanto sopra (la gravità del reato, concretezza del pericolo di fuga, elementi patrimoniali a disposizione), la cauzione proposta non può essere considerata adeguata.

15.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve essere respinta in quanto a fianco di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di fuga, non limitabile in modo sufficiente mediante versamento cauzionale, di certo non limitabile mediante la cifra proposta di FRS 20'000.- recidiva.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà già sofferta (poco più di un mese), e quella prevedibilmente ancora da soffrire (l'inchiesta, come detto, sembra essere alle battute conclusive), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei reati prevede la reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del principio di celerità, allo stato attuale del procedimento.

P.Q.M.

        viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.    L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è         respinta.

2.    Non si prelevano tasse e spese.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione:

                                                                                giudice Edy Meli

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