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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.07.2006 INC.2006.29803

19 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,163 mots·~11 min·3

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2006.29803

Lugano 19 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13/14 luglio 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 17 luglio 2006 dal

Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli

preso atto delle osservazioni 18 luglio 2006 della difesa;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 22 giugno 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di lesioni gravi sub. semplici, in relazione a fatti verificatisi a __________ il 23 febbraio 2006 ai danni dei coniugi __________ (doc. 1, inc. GIAR 298.2006.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 7, inc. GIAR 298.2006.1).

Successivamente, al termine del verbale SPP 6 luglio 2006, nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per titolo di lesioni semplici anche per i fatti avvenuti il 23 aprile 2006 ai danni della convivente __________ ed il 7 maggio 2006 ai danni di __________, nonché per omissione di soccorso (inc. MP, AI 26).

B.

Con l'istanza qui in discussione __________, per il tramite del proprio difensore, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, che non contesta l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, evidenziata l'assenza di qualsivoglia pericolo di fuga, con riferimento al pericolo di recidiva rileva che l'accusato si sarebbe accorto di esagerare con il consumo di bevande alcoliche e che sarebbe sua intenzione smettere e seguire una terapia, nonché che sarebbe pronto a rinunciare a frequentare esercizi pubblici per tutta la durata dell'inchiesta. In conclusione, secondo la difesa "il fatto di riprendere a lavorare, seguire una cura presso un centro specializzato e rinunciare a frequentare locali pubblici " sarebbero "misure più adatte ad impedire la reiterazione di reati che non il carcere preventivo".

C.

Con preavviso negativo 17 luglio 2006 il Sostituto Procuratore pubblico ha sottolineato l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva, rilevando nel contempo che __________ non si è attenuto alle norme di condotta (di fare attestare da un medico l'avvenuta astensione dal consumo di sostanze stupefacenti, rispettivamente dal __________ l'astensione dal consumo di bevande alcoliche) ordinategli con sentenza 14 luglio 2004 dal presidente della __________. Evidenziata l'assenza di bisogni istruttori, il magistrato inquirente afferma rispetto del principio di proporzionalità, precisando pure che l'inchiesta è in fase conclusiva e prossima al deposito degli atti.

Con fax di pari data (ore 16.29), il magistrato inquirente ha informato questo giudice che __________ viene chiamato in causa quale fornitore di sostanza stupefacente, circostanza che deve ancora essergli contestata.

In sede di osservazioni la difesa si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza.

In diritto

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu" alle ore 9.25 del 17 luglio 2006 (ex art. 20 cpv. 2 CPP).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade giovedì 20 luglio 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno condotto all'arresto del 22 giugno 2006, peraltro neppure contestati dalla difesa, basti rinviare a quanto dichiarato nei rispettivi verbali (di polizia e a confronto con l'accusato dinnanzi al SPP) dai coniugi __________, da __________ e dalla teste __________, i quali hanno concordemente riconosciuto __________ quale autore dei fatti incriminati.

L'accusato, da parte sua, dopo aver inizialmente negato ogni addebito, sostiene di non ricordare nulla in quanto sotto l'influsso bevande alcoliche - "Sono un forte bevitore. Quando bevo non ricordo più nulla (…) non escludo che possa essere io l'aggressore ….E' possibile che io abbia picchiato queste persone, ma non mi ricordo" (cfr. verb. pol. 4.07.2006 e SPP 6.07.2006).

4.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

In concreto, nel preavviso negativo (consegnato, come detto, a questo ufficio il 17 luglio 2006 ore 9.25) il magistrato inquirente sostiene "non si nega che in relazione alle fattispecie imputate non vi siano più bisogni istruttori": sembrerebbe, quindi, dedursi che non è sua intenzione dare seguito alla richiesta della difesa di procedere ad una nuova audizione dei coniugi __________ e a quella di tale __________ quale teste (pervenuta via fax al magistrato inquirente il 17.07.2006 alle ore 8.06, quindi prima della trasmissione del preavviso a questo ufficio).

Comunque sia, il pomeriggio del 17 luglio 2006, con scritto trasmesso via fax alle ore 16.29, il sostituto Procuratore pubblico ha comunicato a questo giudice che __________ viene chiamato in causa quale fornitore di sostanza stupefacente, circostanza che deve ancora essergli contestata. In proposito, il magistrato inquirente non evidenzia esistenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.

5.

Nella fattispecie è senz'altro dato concreto pericolo di recidiva.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

In concreto a sostegno dell'esistenza di tale rischio depone l'esistenza di precedenti specifici. In particolare __________ con sentenza 14 luglio 2004 è stato condannato dal presidente della __________ a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni - tra l'altro - per ripetute lesioni semplici, con decreto d'accusa 29 novembre 2004 è stato condannato a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni per lesioni semplici, quale pena aggiuntiva a quella del 14 luglio 2004, ed infine con decreto d'accusa del 26 aprile 2006 a 20 giorni di detenzione da espiare per lesioni semplici e minaccia, condanna ancora da scontare. In sostanza, nell'arco di due anni il qui istante è stato condannato tre volte per reati contro l'integrità della persona. Tali esperienze non sembrano comunque essergli servite quali monito, neppure la carcerazione sofferta dall'11 febbraio al 2 marzo 2003.

Le dichiarazioni di buoni intenti formulate da __________ nel corso del verb. SPP 12.07.2006 e ribadite dal difensore nell'istanza qui in discussione, appaiono visti i precedenti, difficilmente credibili: non va infatti trascurato che con la sentenza 14 luglio 2004 gli era stato fatto ordine, a valere quale norma di condotta, di fare attestare dal proprio medico, previa analisi, l'astensione dal consumo di sostanze stupefacenti e dal __________ l'astensione dal consumo di bevande alcoliche per la durata di tre anni, norma totalmente disattesa, come risulta dallo scritto 13 luglio 2006 dell'Ufficio di patronato (inc. MP, AI 42).

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta in fase conclusiva, è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati imputati

all’accusato, i precedenti penali e la reiterazione a delinquere. Il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino all'imminente chiusura dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

L’accusato è stato arrestato il 22 giugno 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco meno di un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta nel pieno rispetto del principio di celerità. In ogni caso, in base alla norma di cui all’art. 102 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente dovrà comunque procedere nei prossimi incombenti indilatamente.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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