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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.10.2006 INC.2006.20102

31 octobre 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,090 mots·~10 min·1

Résumé

Prove

Texte intégral

Incarto n. INC.2006.20102

Lugano 31 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 giugno/3 luglio 2006 da

  __________    

Contro  

la decisione 16 giugno 2006 del Procuratore pubblico Maria Galliani con la quale è stata respinta la richiesta del reclamante di procedere ai confronti con gli altri accusati a fine 2006-inizio 2007;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (12 luglio 2006), mentre che le altre parti non hanno presentato osservazioni;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   in data 25 gennaio 2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti del reclamante, di __________, __________, __________ e __________ per titolo di ripetuta truffa per avere, tra ottobre e dicembre 2004 in varie località del __________, in correità tra loro e al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia diversi commercianti acquistando, a nome della società __________, diversa merce, sottacendo l’assenza di volontà di ottemperare al pagamento della stessa, inducendo tali commercianti a consegnare alla società merce, rimasta impagata, per un valore di almeno CHF 242'878.-;

-   con citazione 20 marzo 2006 (AI 96) inviata al legale del reclamante, il PP ha citato __________ a comparire presso il Ministero pubblico per il 19 aprile successivo revocando nel contempo la pubblicazione dell’ordine di arresto a suo carico (AI 97) che si era reso necessario vista l’irreperibilità del reclamante, partito per il __________ a fine dicembre 2004;

-   con lettera 11 aprile 2006 il legale del reclamante, avanzando una serie di imprevisti improrogabili che gli avrebbe impedito di assistere all’interrogatorio del suo patrocinato, ha chiesto il rinvio dell’udienza (AI 98), accolto con nuova citazione del PP del 12 aprile 2006 per il 25 aprile 2006 (AI 99);

-   con lettera 11 maggio 2006 la difesa ha comunicato al PP che “dopo visione dei verbali d’interrogatorio dei coaccusati, la difesa ritiene necessario procedere al confronto con __________, __________ e __________. Tali confronti sarebbero chiaramente da organizzare separatamente e prima del rientro del mio cliente in __________ previsto per la prima settimana di giugno” (AI 102), richiesta sollecitata in data 31 maggio 2006 (AI 105) e il 6 giugno 2006 sostanzialmente accolta dal PP il quale, dopo avere affermato che i confronti richiesti avrebbero anche potuto avvenire al pubblico dibattimento, ha comunicato che “se la difesa dovesse invece ritenere necessario procedere ai menzionati atti istruttori, le comunico che non mi è possibile citare le parti prima del 3/4 luglio 2006, riservata per altro la disponibilità degli ulteriori accusati e dei rispettivi difensori” (AI 106);

-   la difesa, con lettera 14 giugno 2006, dopo avere ribadito, nonostante la carenza di motivazione dell’istanza, la necessità di eseguire i confronti con i coaccusati, le cui dichiarazioni non “sarebbero poi così chiare” come si cercherebbe “di far credere” e lascerebbero scorgere non meglio precisate ”incoerenze”, comunica al PP che il qui reclamante si troverebbe in __________ da dove non intenderebbe rientrare in __________ prima dell’autunno 2006 e chiede al magistrato inquirente di volere aggiornare i confronti richiesti per fine 2006/inizio 2007;

-   con lettera del 16 giugno 2006 (AI 108) il magistrato inquirente ha ribadito la propria disponibilità ad esperire gli atti istruttori richiesti pur non ritenendoli rilevanti per le decisioni di sua competenza e, ricordando l’interesse delle altre parti coinvolte nel procedimento penale ad un celere chiarimento della propria posizione e, in ossequio al principio di celerità, ha comunicato di intendere procedere con i confronti richiesti entro fine luglio 2006, respingendo la domanda che i confronti fossero aggiornati a fine 2006 o inizio 2007;

-   il reclamo oggetto della presente chiede l'annullamento della decisione impugnata (la cui motivazione definisce del “tutto infondata e finanche pretestuosa”, reclamo, punto 5, p. 4) e il contestuale accoglimento dell'istanza affinché i confronti abbiano luogo a fine 2006/inizio 2007, dopo essersi dilungato in un riassunto dei fatti e dopo avere invocato l’art. 60 cpv. 1 CPP e la giurisprudenza relativa la difesa asserisce che il rifiuto di aggiornare confronti richiesti a fine 2006 o inizio 2007 priva il reclamante dei diritti della difesa, non essendovi la certezza che tutti gli accusati si presenteranno al processo e impedendo de facto il rispetto del principio del contraddittorio: il PP avrebbe poi “abusato del proprio potere discrezionale nell’applicare l’art. 60 cpv. 1 CPP, violando quindi pure il principio della proporzionalità” (reclamo, punto 8, p. 6);

-   con le proprie osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 201.2006.2), il magistrato inquirente conferma legalità della decisione chiedendo integrale reiezione del gravame e precisa di essersi dichiarato disponibile ad effettuare i verbali richiesti – sebbene non li consideri necessari e ribadisca come tali atti istruttori possano essere espletati in sede dibattimentale nel pieno rispetto dei diritti della difesa – ma entro la fine di luglio e non a fine 2006 o addirittura ad inizio 2007 come prospettato dal reclamante in ossequio al principio di celerità e nel rispetto dell’interesse delle altre parti coinvolte di vedere chiarita celermente la loro posizione; vista l’asserita impossibilità, per ragioni finanziarie, del reclamante a rientrare dal __________ per procedere ai confronti da lui stesso auspicati, il magistrato inquirente osserva che il diritto al contraddittorio potrà, se del caso, essere pienamente garantito dai verbali degli atri accusati in presenza della difesa di __________;

-   la legittimazione attiva del reclamante, formalmente accusato e destinatario del provvedimento impugnato, è data e la presentazione del gravame è tempestiva;

-   nella misura in cui chiede l’annullamento della decisione impugnata, invocando l’art. 60 CPP, con trascrizione della copiosa giurisprudenza connessa, e solleva violazioni dei diritti della difesa, o del rispetto del principio del contraddittorio, il reclamo è manifestamente privo d’oggetto, avendo il PP accolto la richiesta della difesa di procedere a nuova audizione dei correi in presenza del reclamante e del suo difensore;

-   per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa non va confusa la garanzia del principio del contraddittorio con l’allestimento di verbali a confronto.

    Infatti, il diritto al contraddittorio è espressione di quello di essere sentito. Il contraddittorio deve essere garantito almeno una volta sull’arco dell’intero procedimento penale. Esso deve essere effettivo, cioè dare all’accusato e al suo difensore possibilità reali di contrapporre proprie ragioni a quelle dell’accusa. Questo significa che l’accusato deve disporre almeno di quelle informazioni necessarie a mettere in discussione la deposizione a lui sfavorevole. Può per esempio essere importante conoscere la globalità delle dichiarazioni rese da chi lo accusa: la difesa potrà così attirare l’attenzione su contraddizioni che singole affermazioni non permettono di evidenziare. Se tuttavia il contraddittorio avviene tramite confronto diretto, l’accusato non potrà, di regola, conoscere prima le affermazioni accusatorie, che verranno rese note proprio in sede di confronto (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale ticinese, ad. art. 62, n° 9 e 10).

    Per quanto riguarda invece il confronto diretto va osservato che ”fra i mezzi di prova più spesso proposti dalla difesa vi è da annoverare il confronto, ossia l’audizione contemporanea ed in contraddittorio di due persone. Si tratta di un mezzo di prova dall’esito assai imprevedibile: da esso, di regola, si riescono a derivare tutt’al più sensazioni, leggendo gli sguardi, le esitazioni, persino fra le righe di una ritrattazione – raramente ne scaturiscono chiare dichiarazioni, come tali trascrivibili altrettanto chiaramente nero su bianco. Per queste sue sfaccettature quasi imponderabili, si tratta di un mezzo di prova che per eccellenza esige l’immediatezza: può rivelarsi molto utile alla Corte che deve convincersi, ad esempio, della credibilità di una persona. Più raramente sarà di immediato ausilio al magistrato inquirente che deve determinarsi sull’abbandono del procedimento o la messa in stato d’accusa del prevenuto, poiché in caso di dubbio egli propenderà piuttosto per la messa in stato d’accusa, al fine di demandare la decisione ultima all’autorità preposta per legge al giudizio di merito.” (L. Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, rep. 2000, p. 54);

-   di conseguenza, in assenza dell’accusato qui reclamante, la garanzia del contraddittorio potrà essere salvaguardata con la partecipazione del difensore ai verbali dei coaccusati, che il magistrato inquirente ha accettato di indire al più presto e nell’ambito dei quali la difesa di __________ potrà proporre domande ai coimputati o contestare loro le contraddizioni che riterrà di avere riscontrato;

-   per quanto riguarda la tempistica dell’aggiornamento dei nuovi verbali dei coaccusati si osserva che, in concreto, il magistrato – che, con riferimento all’art. 193 CPP, comunque è e rimane il dominus del procedimento penale – non ha citato le parti ma ha, semplicemente, informato la difesa del reclamante della sua intenzione di aggiornare tali atti istruttori il più presto possibile rinunciando a rinviarli a fine 2006 o inizio 2007 (con esplicito riferimento alla possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio, in caso il reclamante non volesse essere presente, con la partecipazione della difesa a tali verbali): si tratta in sostanza di una mera comunicazione sulle intenzioni future del magistrato inquirente che, in quanto tale, non può essere considerato un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 280 CPP e ciò malgrado il PP l’abbia considerato tale facendo riferimento ai rimedi di diritto;

-   in particolare, occorre innanzitutto ricordare che la funzione di questo giudice non è quella di esprimersi preventivamente in merito ad intenzioni del magistrato inquirente di effettuare o meno determinati atti di sua competenza – in casu addirittura relativamente a quando procedere a citazione dei coaccusati per nuovo interrogatorio in presenza del reclamante e/o della difesa di quest’ultimo – ma unicamente quello di verificare la legalità di tali decisioni dopo la loro emanazione (o formale omissione) da parte del magistrato inquirente cui compete la conduzione dell’inchiesta;

-   anticipare gli intenti procedurali attraverso comunicazioni cui viene conferito (mediante le indicazioni delle vie di ricorso, o il loro semplice richiamo) una sorta di carattere di decisione formale è una forzatura procedurale che non può essere avvallata (tra le altre cose anche per motivi di economia e di competenza nelle decisioni relative alla conduzione dei procedimenti);

-   visto quanto precede la comunicazione di volere procedere al più presto possibile con gli atti istruttori richiesti dalla difesa senza attendere fine 2006/inizio 2007, non può certo rientrare tra i provvedimenti impugnabili a questo ufficio ex art. 280 CPP, non bastando in questo senso l’indicazione della via di reclamo a questo ufficio perché una comunicazione diventi una decisione ai sensi di tale norma (così come non basta omettere di indicarla per negare tale carattere): in sostanza, se il magistrato inquirente ritiene di dovere procedere con l’allestimento dei verbali richiesti dalla difesa al più presto lo faccia, a quel momento alle parti si apriranno le possibilità procedurali offerte dalla legge (cfr. anche GIAR 22.09.2005, inc. 2005.46001; 21.06.2006, inc. 2002.3913; 19.09.06, inc. GIAR 2006.21402);

-   in ogni caso si ricorda che non solo l’accusato ha avuto integrale accesso agli atti, ma ha anche ottenuto la possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio attraverso nuovi verbali dei coaccusati che, stante il magistrato inquirente, saranno allestiti al più presto; che egli abbia chiesto, e ottenuto, la possibilità di procedere con verbali a confronto non significa che possa aggiornare tali verbali a suo piacimento, essendo la conduzione del procedimento penale affidata al Procuratore pubblico (art. 193 CPP) e il principio del contraddittorio garantito dalla presenza della difesa agli atti istruttori richiesti;

-   l’atteggiamento del reclamante appare volto, più che a tutelare i propri diritti (la difesa ha chiesto l’assunzione di atti istruttori con partecipazione dell’accusato stesso il quale, peraltro domiciliato a __________, ha lasciato la __________ con l’intenzione di rientrarci molti mesi dopo, senza neppure comunicare una data fissa) a ritardare il corretto svolgimento della procedura in dispregio, oltre che della disponibilità di cui ha dato prova il magistrato inquirente, del principio della buona fede (art. 2 CC);

-   in conclusione il reclamo deve essere respinto in quanto irricevibile, con carico di congrue tasse (il cui ammontare già tiene conto dell’errata indicazione dei rimedi di diritto da parte del PP) e delle spese, in ogni caso non coperte dal gratuito patrocinio (cfr. art. 26 Lag, in relazione con 31 Lag; Messaggio CdS 5123 del 21 maggio 2001, pag. 12, ad art. 26 Lag) la cui concessione verrà decisa separatamente, mentre che non si assegnano ripetibili ai coaccusati che non hanno presentato osservazioni.

P.Q.M

visti gli artt. citati e l’art. 39 lett. f) LTG,

decide

1.      Il reclamo presentato il 30 giugno 2006 da __________ è evaso ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l’incarto è ritornato al Procuratore pubblico affinché proceda a quanto di sua competenza.

2.      La tassa di giustizia, fissata in CHF 800.--, e le spese di CHF 150.--, sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.      Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà