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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.05.2006 INC.2006.12403

17 mai 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,996 mots·~10 min·1

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2006.12403  

Lugano 17 maggio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'11/12 maggio 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 15/16 maggio 2006 dal

Procuratore pubblico Nicola Respini

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (16 maggio 2006);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato:

in fatto ed in diritto

che:

-     __________ è stato arrestato il 16 marzo 2006 e accusato di rapina aggravata ai sensi della cifra 3 dell'art. 140 CP, nonché infrazione alla LDDS (doc. 1 e 2, inc. GIAR 124.2006.1); l'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 124.2006.1);

-     per gli stessi fatti, ritenuti costitutivi dell'ipotesi di reato di rapina, sono state contestualmente arrestate altre due persone (se si preferisce, presunti correi: AI da 1 a 5 inc. MP __________, "separazioni" __________, rispettivamente __________);

-     in data 26 aprile 2006, l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio, nonché furto d'uso (AI 29 "separazione" __________); analoghe estensioni dell'accusa sono state notificate al correo __________ (AI 17 "separazione" __________);

-     con scritto non datato, e trasmesso dal difensore al Procuratore pubblico, __________ si dichiara pentito per le azioni commesse e chiede gli venga offerta "un'altra possibilità"; il difensore comunica che lo scritto deve essere interpretato quale istanza di libertà provvisoria, e si associa alla richiesta del suo assistito segnalandone l'incensuratezza, l'assenza di pericolo di recidiva, la collaborazione con gli inquirenti (con ammissione degli addebiti) ed il pentimento (doc. 2, inc. GIAR 124.2006.3); a dire del difensore, il pericolo di fuga sarebbe limitabile mediante l'imposizione del versamento di una cauzione;

-     nel preavviso del 15 maggio 2006, il Procuratore pubblico, ricorda le circostanze dell'arresto (e relative imputazioni) e le ammissioni dell'accusato sia in relazione alla rapina che in relazione ad ulteriori (precedenti) reati (una quindicina di furti), a valere quali indizi di reato; segnala, inoltre, come l'inchiesta sia "quasi terminata" (si attendono verifiche della polizia scientifica in merito alle tracce reperite sul luogo di altri furti) ed il deposito degli atti previsto in questa o "al più tardi" nella prossima settimana (doc. 1, inc. GIAR 124.2006.3);

-     il preavviso negativo all'istanza messa in libertà provvisoria si fonda sull'esistenza di un concreto pericolo di fuga, non limitabile con una cauzione che comunque dovrebbe essere fissata tenendo conto della gravità dei reati ed all'importanza del pericolo di fuga; a dire dell'inquirente, la nazionalità e la residenza all'estero dell'accusato, in uno con la gravità dei reati commessi ed il rischio di pena, verosimilmente da espiare (cfr. il minimo previsto dalla cifra 3 dell'art. 140 CP), fondano un concreto pericolo di fuga che né la residenza nella fascia di confine, né l'attuale collaborazione con gli inquirenti, tantomeno le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato, sono atte a diminuire (doc. 1, inc. GIAR 124.2006.3);

-     la difesa non ha formulato specifiche osservazioni al preavviso negativo (doc. 5, inc. GIAR 124.2006.3);

-     __________, accusato e detenuto è certamente legittimato (così come il suo patrocinatore) a presentare istanza di libertà provvisoria; la trasmissione del preavviso negativo, e degli atti, da parte del Procuratore pubblico, sono rispettosi del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP);

-     in diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

-    anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio;

-     nel caso in esame, questi sono dati (e sufficienti) sia dalle ammissioni dell'accusato

    stesso, sia dalle chiamate formulate dai correi (cfr., in particolare, Verbali PP    __________ 13 aprile 2006, __________ 13 aprile 2006 e __________ 6 aprile 2006, in             particolare pag. 4 ss.; si veda , inoltre, Verbale PG __________ 6 aprile 2006);

-   sempre in diritto, si ricorda che:

"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'

accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."

(GIAR 22 dicembre 2005, 362.2005.5)

-      i reati di cui è accusato __________ (e in gran parte ammessi) sono di sicura gravità, sia per la "quantità" che per l'intensità e la ripetitività dell'agire, così come per l'evoluzione "qualitativa" (dai furti alla rapina); nel contempo, il rischio di una pena di una certa importanza (superiore al limite per la concessione della condizionale) è dato sia per quanto appena detto, sia perché la cifra 3 dell'art. 140 (la cui applicazione non può essere esclusa dato che non è necessaria la commissione di più rapine, rispettivamente di sole rapine - la norma parla di rapine o (oder/ou) furti: art. 140 cifra 3 cpv. 2, BK n. 65 ad art. 140 e n. 115 ad art. 139 - e, allo stato attuale della giurisprudenza, anche due sole persone possono formare una banda - DTF 124 IV 88, contra: BK n. 117 ad art. 139) prevede un minimo edittale di due anni di reclusione;

-      nel contempo, l'accusato non risulta avere particolari (invero neppure generici) legami con il Canton Ticino: egli è __________, residente in __________, dove vive anche il resto della sua famiglia, e non ha lavorato (né ha serie prospettive di lavoro) in Ticino; pur considerando la collaborazione offerta agli inquirenti e l'incensuratezza, non emergono (né sono indicati) elementi di particolare peso da contrapporre a quelli descritti nel presente considerando ed in quello precedente, che permettano di ritenere che la fuga (intesa come assenza per rapporto al seguito del procedimento, al processo e alla eventuale espiazione) non appaia, per lui, come male minore per rapporto al seguito della carcerazione (M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292 e note 30 nonché 32);

-     di conseguenza, il pericolo di fuga deve essere ritenuto presente e concreto, nel        caso specifico;

-     di principio, se la detenzione preventiva (che è misura straordinaria) è giustificata solo per prevenire il pericolo di fuga ed è ragionevole presumere che un deposito cauzionale sia suscettibile di raggiungere lo stesso obiettivo, la libertà provvisoria può (deve) essere concessa previa determinazione e versamento di adeguato importo a titolo di cauzione (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357); per essere considerata adeguata la somma deve essere determinata in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga, considerando pure (entro certi limiti ed al fine di non fissare cifre proibitive) la situazione economica dell’accusato, dei suoi famigliari e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73); spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);

-      nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti; dal curriculum vitae (Verbale PP 13 aprile 2006, pag. 3) risulta che l'accusato ha dichiarato di essere senza attività lucrativa dal 2004 (ultimo stipendio EUR 1'400), che non ha debiti, che i genitori (di cui nulla è dato sapere circa reddito e sostanza), sono separati e che il padre provvede al pagamento del debito per l'acquisto della vettura del figlio; queste indicazioni sono insufficienti per permettere la determinazione di una adeguata cauzione (che già per la gravità dei reati e la concretezza del rischio di fuga non dovrebbe essere, a giudizio di questo giudice e senza pregiudizio di decisioni future, inferiore ai FRS 20/30'000.-);

-    inoltre, l'accenno all'eventualità di fissare una cauzione è contenuto solo nello scritto del difensore e non anche in quello dell'accusato; non essendo chiaro se l'accusato sia d'accordo (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4° Edizione, n. 719) e, quindi, intenzionato e in grado di raccogliere una somma, è più opportuno non determinare una cifra a caso e rinviare la difesa ad eventuale nuova istanza debitamente motivata e documentata;

-    da ultimo, si deve pure constatare che il principio di proporzionalità della misura restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 16 marzo 2006 e l'inchiesta è in fase conclusiva (il deposito atti è previsto a breve); nel contempo, il rischio di pena, se le accuse dovessero essere confermate (si tratta, per la maggior parte, di crimini), è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e, da ultimo, l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità;

-    in conclusione, in capo a __________ sono dati gravi indizi di reato e concreto pericolo di fuga (non limitabile, al momento, mediante fissazione di una somma cauzionale, sia per l'impossibilità di determinare importo adeguato, sia per la non chiarezza circa le intenzioni dell'accusato in merito); la detenzione preventiva sin qui sofferta e quella presumibilmente ancora da soffrire sono rispettose del principio di proporzionalità; l'istanza deve, quindi, essere respinta.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140, 139, 144, 186 CP, 23 LDDS, 94 LCstr., 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1.     L’istanza è respinta.

2.     Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.           Intimazione:

giudice Edy Meli

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