Incarto n. INC.2006.1201
Lugano 10 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18 gennaio 2006 da
Eredi fu __________ rappr. dalla vedova __________, __________ rappr. dall'avv. __________, Studio avv. __________, __________
contro
la decisione 4 gennaio 2006 del Sostituto Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna in materia di complementi istruttori (inc. MP __________);
preso atto delle osservazioni 30 gennaio 2006 del magistrato inquirente;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
A seguito di un infortunio sul lavoro, avvenuto il 23 novembre 2004 a __________ nell'ambito dei lavori di realizzazione di una micro-centrale elettrica e nel quale ha perso la vita __________ (muratore per la ditta __________ di __________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale.
Ritenendo conclusa l'inchiesta, nel corso della quale si è proceduto all'audizione di vari testi (i tre colleghi della vittima, nonché il tecnico e responsabile cantieri della ditta __________), con scritto 27 gennaio 2005 il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore di parte civile la possibilità di visionare l'incarto presso il Ministero pubblico.
Preso atto dello scritto 28 febbraio 2005 del patrocinatore degli Eredi fu __________, evidenziante la necessità di chiarire alcune circostanze legate in particolare alla sicurezza del cantiere, con scritto 9 maggio 2005 il magistrato inquirente ha ordinato alla polizia di procedere ad ulteriori interrogatori, segnatamente a quello di __________ (AI 10 e11). Il relativo rapporto (16 settembre 2005) è stato consegnato il 20 settembre 2005 al magistrato inquirente, che dopo aver accertato che l'ispettore della SUVA intervenuto sul luogo dell'infortunio non aveva allestito alcun rapporto tecnico, il 28 settembre 2005 ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 17 ottobre 2005.
B.
Con istanza 14 ottobre 2005 il patrocinatore di parte civile ha chiesto che venissero nuovamente sentiti __________ e __________, cioè gli altri operai presenti sul cantiere al momento dell'infortunio, in particolare "in punto a sapere come ed in quale misura si accedesse oltre la recinzione di protezione posta a valle ed oltre alla quale si trovava al momento della caduta + __________ ", ritenuto che dall'istruttoria sarebbe emerso che oltre la protezione sarebbero stati svolti lavori importanti (ad esempio posa del muro a secco per mascherare manufatto in cemento) e che non sempre gli operai lavoravano in sicurezza cioè con le necessarie imbracature, ciò che, a giudizio del patrocinatore, renderebbe opportuno verificare se non era opportuno spostare la protezione più a monte.
Con decisione 4 gennaio 2006 il magistrato inquirente ha respinto integralmente la suddetta istanza. Dopo aver rilevato che la dinamica dell'incidente è già stata spiegata esaurientemente dal teste __________, ha ritenuto che le circostanze che gli Eredi fu +__________ ritengono necessario approfondire, da un lato, non riguardano direttamente il momento dell'incidente e, dall'altro, che __________ è già stato sentito dalla polizia il 15 settembre 2005 in merito al rispetto sul cantiere delle norme di sicurezza ed ha dichiarato che le misure di sicurezza venivano imposte dalla DL e rispettate dagli operai. Il Sostituto Procuratore pubblico ha quindi concluso "in assenza di elementi a sostegno dell'ipotesi di una violazione delle regole dell'arte edilizia, non si giustifica, a mio modo di vedere, un complemento istruttorio volto ad approfondire ulteriormente, e tramite nuovi interrogatori di testi già sentiti, questa circostanza, che peraltro non é in immediata relazione col decesso di __________ ".
Ha fatto seguito il reclamo qui in esame con il quale gli Eredi fu __________ chiedono che il Sostituto Procuratore pubblico proceda personalmente all'audizione del teste __________, "dopo di che, a dipendenza delle risultanze si potrà decidere come proseguire l'istruttoria". I reclamanti censurano innanzitutto il fatto che alle audizioni dei testi, in particolare a quella di __________, abbia proceduto la polizia e non il magistrato inquirente: "si tratterebbe di mezzi di prova soltanto parziali, palesemente condizionati ed assunti in modo approssimativo, quali le audizioni di testi non liberi" e senza la presenza dei rispettivi patrocinatori. Nel merito, rileva che dalla dichiarazione di __________ allegata al reclamo emerge che gli operai non lavoravano sempre con le necessarie imbracature, contrariamente a quanto da lui dichiarato nel verbale di polizia 15 settembre 2005, ciò che, oltre a confermare che l'audizione ad opera della polizia non sarebbe confacente alle garanzie procedurali e legali, renderebbe necessaria una nuova audizione, trattandosi di circostanze che seppure riferite ad altro momento "o forse no" permetterebbero di verificare l'ipotesi di un'avvenuta violazione delle regole dell'arte edilizia.
C.
Con osservazioni 30 gennaio 2006 il Sostituto Procuratore pubblico si è confermato nella decisione impugnata, ribadendo che un nuovo interrogatorio di __________ non porterebbe elementi nuovi ed utili per l'inchiesta.
e considerato
in diritto
1.
La legittimazione degli Eredi fu __________, parti civili nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la decisione impugnata, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali per l’assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.
a)
Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto
tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
c)
Quanto sopra espresso evidenzia l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza e rilevanza presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da considerarsi "terza "per rapporto all'istruttoria come tale.
Per quanto il requisito della novità della prova proposta giova inoltre precisare che esso
"comporta, laddove l'elemento di prova era noto e poteva essere assunto in precedenza, un maggior onere di motivazione. Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole il magistrato inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio sancito dall'art. 176 cpv. 1 CPP) e con quella di decidere sulle prove richieste (dalle parti) solo in sede di deposito atti (REP 1997 n. 97), dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che laddove possibile, ed in applicazione degli artt. 58 e 60 CPP, le parti notifichino indilatamente (ed in base al principio della buona fede processuale) le prove che ritengono necessario assumere senza attendere il deposito degli atti (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, pag. 39 ss., in particolare capitolo IV paragrafo 2.2 e citazioni). Pertanto, se non basta, per negare il carattere di novità di una prova, il fatto che l'assunzione avrebbe potuto essere richiesta in precedenza, neppure basta per conferirle tale carattere il semplice fatto che non sia stata ancora assunta e sia ritenuta rilevante da una parte o necessaria per il rispetto del principio del contraddittorio".
(GIAR 22.6.2004 in re A.B.)
3.
I reclamanti chiedono che il magistrato inquirente proceda ad una nuova audizione di __________ alla presenza dei legali di parte civile.
Innanzitutto occorre rilevare che in casu, conformemente a quanto previsto dall'art. 179 CPP, il magistrato inquirente ha delegato le informazioni preliminari alla Polizia, la quale ha pure allestito il rapporto di constatazione dell'incidente, né sussistono motivi, come si vedrà anche nel seguito, per ritenere trattarsi di "testi non liberi" e condizionati. Giova inoltre ricordare che la presenza della parte civile ad interrogatori dinnanzi ad agenti della polizia non è ammessa neppure per quelli dell'accusato (art. 80 cpv. 3 CPP), né è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori di polizia dell'accusato (art. 61 cpv. 3 CPP): il procedimento in questione si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari, non essendovi stata alcuna promozione dell'accusa.
Per quanto riguarda, invece, l'invocato diritto al contraddittorio, va evidenziato che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7). Nel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico.
In concreto, __________ è stato sentito dalla Polizia due volte.
Nel corso del primo verbale, avvenuto il 25 novembre 2004, __________ ha precisato la dinamica dell'incidente, chiarendo che al momento della caduta __________ si trovava all'esterno della barriera di sicurezza senza imbracatura (AI 3). E' stato poi sentito una seconda volta, a seguito dell'accoglimento da parte del magistrato inquirente della richiesta 28 febbraio 2005 di parte civile, il 15 settembre 2005. In particolare, con scritto 9 maggio 2005 il Sostituto
Procuratore pubblico ha elaborato un questionario, nel quale ha indicato le precise circostanze in merito alla sicurezza del cantiere da chiarire, in primo luogo, con l'audizione di __________. Nel corso del suddetto __________, dopo aver ribadito con riferimento alla dinamica dell'incidente "+ __________ di sua iniziativa scavalcava la protezione metallica di sicurezza posizionandosi vicino ai tubi di plastica", ha dichiarato che non è mai accaduto che gli operai della ditta dovessero lavorare oltre il parapetto di protezione e che per il lavoro che stavano effettuando il 23 novembre 2004, essendo all'interno delle protezioni metalliche non era necessario l'utilizzo di imbracature, comunque a disposizione nella baracca.
Nella dichiarazione 13 gennaio 2006 allestita per l'avv. __________ ed allegata al reclamo, __________, dopo aver ribadito che in presenza del responsabile del cantiere __________ - "che veniva sul cantiere praticamente ogni giorno. La sua permanenza variava di volta in volta, anche perché il cantiere era collocato sulla lunghezza di un chilometro e vi lavoravano tre squadre" - venivano utilizzate le imbracature, cioè rispettate le norme di sicurezza, ha però precisato che, contrariamente a quanto da lui dichiarato nel corso del verbale di polizia 15 settembre 2005, effettivamente quando non vi era un responsabile della ditta sul cantiere capitava che gli operai lavorassero oltre le protezioni senza le necessarie imbracature. Affermazione quest'ultima che non dimostra affatto il condizionamento del teste in polizia, ritenuto che si riferisce ad un comportamento non rispettoso delle norme in materia di sicurezza da parte degli operai e non del datore di lavoro. In sostanza, __________ ha infatti confermato che il datore di lavoro esigeva il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli operai, i quali, per contro, in assenza del responsabile della ditta, non le rispettavano.
In siffatte circostanze la richiesta di una nuova audizione di __________ deve essere respinta, facendo difetto rilevanza, pertinenza e novità. Da un lato, va infatti osservato che sulla questione della sicurezza del cantiere, così come sulla dinamica dell'incidente, __________ è già stato sentito, e, dall'altro, che la circostanza indicata nella dichiarazione 13 gennaio 2006, secondo cui a volte in assenza del responsabile del cantiere gli operai "motu proprio" non rispettavano le norme di sicurezza, comportamento superficiale ed in violazione delle norme di sicurezza di cui non può essere ritenuto responsabile - contrariamente a quanto sembrano sostenere i reclamanti - il datore di lavoro e/o la DL, non può essere considerato un elemento nuovo relativo ai fatti accaduti il giorno dell'incidente e neppure tale da evidenziare violazioni delle norme di sicurezza imputabili alla DL o al datore di lavoro. Ne discende che un'ulteriore audizione del teste __________ non fornirebbe elementi nuovi ed utili per l'inchiesta e per le successive decisioni di competenza del magistrato inquirente.
4.
Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG), correlate alla soccombenza. .
Visti gli art. 61, 80, 179, 196, 280, 281 e 282 CPP,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, e le spese di fr. 80.--, sono a carico dei reclamanti.
3. La presente decisione è definitiva.
Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice Ursula Züblin