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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.07.2006 INC.2005.61817

27 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,505 mots·~13 min·2

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.61817

Lugano 27 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

            sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria 17 luglio 2006 (pervenuta a questo ufficio il 21 luglio 2006 e lo stesso giorno trasmessa per competenza al Magistrato inquirente) personalmente presentata da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 21/24 luglio 2006 dal

Sostituto Procuratore pubblico Marisa ALFIER

preso atto che la difesa non ha presentato osservazioni;

visto l'incarto del MP;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto che:

-          __________ è stato arrestato il 2 giugno dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 1. giugno 2006 del Sostituto Procuratore pubblico; con la richiesta di conferma dell’arresto 3 giugno 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di lesioni semplici, qualificate siccome commesse nei confronti del coniuge, minaccia, ingiuria per fatti accaduti il 29 maggio 2006 ad __________ ed in altre località e coazione, disubbidienza a decisioni dell'autorità in relazione alla decisione pretorile 24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto ordine di non avvicinarsi a meno di 20 metri alla moglie, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte le parti coinvolte nei fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22 maggio 2006) -, pericolo di collusione con i testi e pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di condotta impostegli dal magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito ha evidenziato tale rischio per comportamenti rivendicativi così elevato da costituire una certezza (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3);

con decisione 19 giugno 2006 questo giudice ha respinto due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da __________ e pervenute al Ministero pubblico il 12 giugno 2006, stante l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e concreto pericolo di recidiva (inc. GIAR 618.2005.11);

senza neppure attendere la decisione di questo giudice, __________ ha presentato (personalmente) ulteriori otto istanze di libertà provvisoria (di cui 7 pervenute al Ministero pubblico il 16 giugno 2006 ed una pervenuta a questo ufficio e subito trasmessa per competenza al magistrato inquirente il 19 giugno 2006): istanze respinte da questo giudice con decisione 21 giugno 2006, rinviando integralmente a quella del 19 giugno 2006, essendo la situazione rimasta immutata (inc. GIAR 618.2005.12);

con decisioni 27 giugno 2006 e 3 luglio 2006 questo giudice ha dichiarato irricevibili, in quanto costitutive di abuso di diritto, le due istanze di libertà provvisoria pervenute al Ministero pubblico il 23 giugno 2006 e le ulteriori due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da __________ pervenute a questo ufficio il 26 giugno 2006 e trasmesse per competenza al magistrato inquirente, rispettivamente altre sette istanze di libertà provvisoria (di cui due trasmesse per competenza da questo ufficio) di contenuto analogo alle precedenti (inc. GIAR 618.2005.13/14/15/16);

in data 21 luglio 2006 è pervenuta a questo giudice, che l'ha subito trasmessa per competenza al magistrato inquirente, un'ennesima istanza di libertà provvisoria (redatta in lingua tedesca) presentata personalmente da __________ e di contenuto analogo alle precedenti;

con preavviso negativo 21/24 luglio 2006 il magistrato inquirente, ribadite l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e di un concreto pericolo di recidiva, evidenzia di avere ordinato il 12 luglio 2006 il deposito degli atti, che scadrà il 27 luglio 2006, dopodiché si procederà alla chiusura dell'istruzione formale cui farà immediatamente seguito il deferimento alla competente Corte delle assise correzionali;

l'accusato detenuto è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Sostituto Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 21 luglio 2006, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio, tramite invio raccomandato, il preavviso negativo il 21 luglio 2006, nel termine quindi di 3 giorni: il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale completo, il 24 luglio 2006, scade giovedì 27 aprile 2006 ex art. 20 cpv. 2 CPP;

i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti:

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno condotto all'arresto del 2 giugno 2006, peraltro ammessi dall’istante, basti rinviare a quanto da lui dichiarato nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in sede di conferma dell'arresto davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1. giugno 2006 al __________ ("ho purtroppo nuovamente avuto problemi con mia moglie __________. A causa del suo atteggiamento ho perso per un momento il controllo su me stesso e l'ho malmenata"), rilevato inoltre che gravi indizi di colpevolezza risultano inoltre dagli atti istruttori esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________, verb. SPP 14.06.2006 di __________, verb. SPP 16.06.2006 __________, nonché rapporto 2.06.2006 dell'__________). Sebbene sia il Pretore che il magistrato inquirente gli avessero imposto di non avvicinarsi alla moglie, già la sera del 22 maggio 2006, giorno in cui è stato rilasciato, __________ ha comunicato telefonicamente alla moglie che sarebbe andato a prendere a scuola la figlia il giorno successivo (ciò che non gli è permesso dai provvedimenti assunti dal __________). Se è vero che, dopo averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio 2006 per vedere la bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la situazione è ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è recato a casa della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha seguita e minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di quest'ultima, si è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un violento litigio con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________) ed il signor __________ del __________, infine il 30 maggio 2006 __________ ha picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia e di __________;

per quanto concerne l'istruttoria, il 12 luglio 2006 il magistrato inquirente ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 27 luglio 2006, cioè oggi;

in concreto è dato concreto pericolo di recidiva; valgono in proposito le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 19 giugno 2006:

"Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente, riassunti i precedenti di __________ __________ - due decreti d’accusa nel 2005 poiché riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni semplici, vie di fatto commessi in danno della moglie, arresto il 24 novembre 2005 in quanto accusato dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e minaccia, sempre nei confronti della moglie, arresto non confermato con la fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi in futuro alla moglie ed ai di lei genitori, arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________ continuato a delinquere violando le norme di condotta impostegli dal GIAR - evidenzia che egli è nuovamente ricaduto e con estrema facilità in comportamenti delittuosi, già il giorno stesso della scarcerazione (22 maggio 2006). Neppure il periodo di carcerazione subito ha avuto un effetto benefico.

A questo proposito, per sostanziare il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________ __________ ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta impostigli dal magistrato inquirente al momento della scarcerazione e precedentemente dal Pretore. __________, infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei precedenti penali, si è invece recato a casa della moglie, l'ha contattata telefonicamente, minacciata e picchiata (cfr. sub. consid. 2).

L'esistenza di un concreto pericolo di recidiva emerge poi in modo palese dal referto peritale 24/25 aprile 2006 (AI 83 inc. MP __________).

In proposito valgono le considerazioni espresse dal CRP nella sentenza 3 maggio 2006:

         "Nelle risposte ai quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo della personalità misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il periziando è affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e quello antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del periziando, il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una pericolosità attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul rischio di recidiva, il perito conclude che “Il rischio di recidiva per comportamenti rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile con le decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza che una possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).

         (…)

         Nel presente caso, è chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del comportamento del ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in base al referto peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli atti dimostra già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso dal perito, in particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________). In presenza di simili conclusioni, che questa Camera deve inevitabilmente considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è stato ultimato e consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro genere che permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del perito. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di recidiva."

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

nella fattispecie in esame la proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più importante quella di coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei confronti della moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta allo stadio del deposito degli atti (il termine scade in data odierna), è data;

pure va ammessa nella sua accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati all’accusato, i precedenti penali e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia civili che penali: il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino all'emanazione dell'atto di accusa e al conseguente processo;

l'accusato è stato arrestato il 2 giugno 2006: se è vero che in questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa, è anche vero che desta non poche perplessità il fatto che il magistrato inquirente abbia atteso, non soltanto la decisione di questo ufficio sul reclamo presentato da __________ (peraltro dichiarato irricevibile), ma ancora diversi giorni prima di procedere con il deposito degli atti;

va tuttavia considerato che da un esame degli atti non emergono tempi morti di durata eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità della detenzione e che gli atti d'inchiesta ancora da effettuare sono previsti a breve (chiusura istruttoria ed emanazione dell'atto d'accusa con deferimento alla competente Corte delle assise);

le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di celerità, anche se ci stiamo avvicinando al limite;

comunque, alla messa in libertà di provvisoria di __________, osta un concreto pericolo di recidiva, così come attestato nella perizia del __________, rispettivamente sostanziato dal comportamento di __________ che ha crassamente e reiteratamente violato le norme di condotta impostegli dal magistrato inquirente e dal Pretore;

appare comunque evidente che in base alla norma di cui all’art. 102 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente dovrà procedere nei prossimi incombenti indilatamente (chiusura istruzione formale ed emanazione atto d'accusa) - come peraltro garantito nel preavviso: "è in corso il deposito atti che scadrà il 27 luglio 2006. Alla chiusura dell'istruzione formale farà immediatamente seguito il deferimento alla competente Corte delle assise correzionali" -, ritenuto inoltre che ad oggi non sono stati chiesti complementi istruttori;

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà;

di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ é respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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