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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.07.2006 INC.2005.61815

3 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,048 mots·~5 min·3

Résumé

Istanza di libertà provvisoria.

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.61815 INC.2006.61816

Lugano 3 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

            sedente per statuire sulle cinque istanze di libertà provvisorie pervenute al Ministero pubblico il 28 giugno 2006 ed il 30 giugno 2006 rispettivamente sulle due pervenute a questo ufficio il 28 giugno 2006 ed il 30 giugno 2006 (e trasmesse per competenza al magistrato inquirente) presentate da

__________ attualmente detenuto c/o PCT patr. d'ufficio dall'avv. __________

e qui trasmesse con preavviso negativo 29/30 giugno 2006 rispettivamente 30 giugno 2006 dal

Sostituto Procuratore pubblico Marisa Alfier, Lugano

preso atto che la difesa, con scritto 30 giugno 2006, ha comunicato a questo giudice che "secondo me le istanze di libertà provvisoria presentate dal mio patrocinato non stanno né in cielo né in terra, data la situazione odierna, non posso tuttavia ritirare delle iniziative giudiziarie non concepite dal sottoscritto, per evidenti questioni di deontologia professionale", evidenziando nel contempo che a tutt'oggi il patrocinato si rifiuta di incontrarlo;

visto l'inc. MP __________

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto che:

-          __________ è stato arrestato il 2 giugno dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 1 giugno 2006 del Sostituto Procuratore pubblico; con la richiesta di conferma dell’arresto 3 giugno 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di lesioni semplici, qualificate siccome commesse nei confronti del coniuge, minaccia, ingiuria per fatti accaduti il 29 maggio 2006 ad __________ ed in altre località e coazione, disubbidienza a decisioni dell'autorità in relazione alla decisione pretorile 24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto ordine di non avvicinarsi a meno di 20 metri alla moglie, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte le parti coinvolte nei fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22 maggio 2006) -, pericolo di collusione con i testi e pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di condotta impostegli dal magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito ha evidenziato tale rischio per comportamenti rivendicativi così elevato da costituire una certezza (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3);

con decisione 19 giugno 2006 questo giudice ha respinto due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da __________ e pervenute al Ministero pubblico il 12 giugno 2006, stante l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e concreto pericolo di recidiva (inc. GIAR 618.2005.11);

senza neppure attendere la decisione di questo giudice, __________ ha presentato (personalmente) ulteriori otto istanze di libertà provvisoria (di cui 7 pervenute al Ministero pubblico il 16 giugno 2006 ed una pervenuta a questo ufficio e subito trasmessa per competenza al magistrato inquirente il 19 giugno 2006): istanze respinte da questo giudice con decisione 21 giugno 2006, rinviando integralmente a quella del 19 giugno 2006, essendo la situazione rimasta immutata (inc. GIAR 618.2005.12);

con decisione 27 giugno 2006 questo giudice ha dichiarato irricevibili, in quanto costitutive di abuso di diritto, le due istanze di libertà provvisoria pervenute al Ministero pubblico il 23 giugno 2006, rispettivamente le ulteriori due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da __________ pervenute a questo ufficio il 26 giugno 2006 e trasmesse per competenza al magistrato inquirente;

il 28 giugno 2006, rispettivamente il 30 giugno 2006 sono pervenute al magistrato inquirente altre sette istanze di libertà provvisoria (di cui due trasmesse per competenza da questo ufficio) di contenuto analogo alle precedenti; il magistrato inquirente ha formulato preavviso negativo il 29 giugno 2006 (trasmesso per raccomandata, unitamente alle istanze, a questo ufficio il 29 giugno 2006 e pervenuti a questo ufficio il giorno seguente - incarto già in possesso di questo ufficio -, quindi tempestivamente ex art. 108 cpv. 1 CPP), rispettivamente il 30 giugno 2006 (trasmesso "brevi manu", unitamente alle istanze, a questo ufficio lo stesso giorno, quindi tempestivamente ex art. 108 cpv. 1 CPP);

nei preavvisi negativi il magistrato inquirente, ribadite l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e di un concreto pericolo di recidiva, evidenzia che la fase istruttoria è ormai conclusa e che si procederà al deposito degli atti nei tempi più brevi possibili e che alla chiusura dell'istruzione formale farà immediatamente seguito il deferimento alla competente Corte delle assise correzionali;

in concreto, essendo evidentemente la situazione rimasta immutata dall'emanazione della decisione 27 giugno 2006 e riconfermandosi __________ nelle argomentazioni già fatte valere nelle precedenti istanze, valgono le considerazioni già espresse in detta decisione;

-          "se è vero che ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 CPP, l'accusato può in ogni tempo chiedere di essere messo in libertà provvisoria, è altrettanto vero che vi è abuso di diritto quando vengono avviate di continuo procedure temerarie e che l'abuso manifesto di un diritto riconosciuto dalla legge può tra l'altro portare all'irricevibilità dell'atto ricorsuale (cfr. G. Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, ad 841 e ss.)";

in concreto, ci si trova, quindi, confrontati con un abuso di diritto, ritenuto che __________ - che peraltro non si è avvalso del diritto di ricorrere nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali (espressamente indicato nelle precedenti decisioni) - in poco più di 2 settimane, quindi in un breve lasso di tempo e senza che la sua situazione processuale sia mutata, ha presentato ben 21 (ventuno) istanze di libertà provvisoria, quindi ripetitive e temerarie (e del resto affatto motivate, oltre che redatte in lingua tedesca seppure l'istante parli anche la lingua italiana);

visto quanto precede, si prescinde da un esame nel merito delle istanze in questione, peraltro già effettuato nelle due precedenti decisioni del 19 e 21 giugno u.s. alle quali si rinvia esplicitamente (e senza necessità di ritrascrizione, cfr. DTF 123 I 130);

pertanto le (sette) istanze devono essere dichiarate irricevibili con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie ed impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello;

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                Le sette istanze di libertà provvisoria presentate da __________ sono irricevibili.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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