Incarto n. INC.2005.61807
Lugano 7 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12 maggio 2006 da
__________, (patrocinata dall’avv. __________)
contro
la decisione 4 maggio 2006 del Sostituto Procuratore pubblico Marisa Alfier che respinge la richiesta della reclamante di delucidazione della perizia psichiatrica effettuata su __________;
e, più specificatamente, sulla ricevibilità dell’atto presentato;
viste le osservazioni 18 maggio 2006 del Sostituto Procuratore pubblico, mentre che l’accusato non ha presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________, e gli inc. MP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ che sono stati recapitati a questo giudice – che ha segnalato al magistrato inquirente un apparente lacunosità dell’incarto MP __________ – in data 5 luglio 2006;
ritenuto
in fatto
A.
I fatti che preludono alla presente decisione sono già stati analizzati in una precedente decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP 60.2006.137), cui si può far riferimento:
"
a. A seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.
b. Egli è già stato oggetto di un primo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, del __________ (DA __________) per titolo di minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).
c. Egli è stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del __________ (DA __________) cresciuto in giudicato, per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto, ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità ripetuta (AI 88 inc. MP __________).
d. In data 20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e furto di poca entità (AI 3 inc. __________).
e. Nell’ambito del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale imposizione di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).
f. Sentito dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________), è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).
g. Il sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data 10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data 27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).
B.
In data 25 aprile 2006 il magistrato inquirente ha inviato copia della perizia psichiatrica a __________ (AI 84), __________ (AI 85), __________ (AI 86), (tutti “parti lese” e “querelanti”) e alla difesa dell’accusato, impartendo un termine di 5 giorni per presentare un’eventuale richiesta di delucidazione.
Il difensore di __________ con “domanda di delucidazione di perizia” del 2 maggio 2006 (AI 95) chiede di sottoporre al perito tre domande volte ad “avere maggiori ragguagli sugli istrumenti proposti per evitare un peggioramento del denunciato, rispettivamente permetterne un eventuale miglioramento” nonché di “avere maggiori elementi sulla pericolosità del signor __________ e non solo quanto ai reati commessi, bensì anche per quanto concerne la possibilità di altri reati di quelli descritti” con riferimento a questo proposito al “rischio di rapimento della figlia”.
Con decisione 4 maggio 2006 (AI 99) il magistrato inquirente ha respinto la richiesta di delucidazione di __________ argomentando che non spetta al perito indicare la persona che dovrà occuparsi dell’eventuale misura che potrebbe essere inflitta all’accusato, che il perito non può indicare misure di protezione di vittime potenziali o meno e che per quanto riguarda l’ipotesi di rapimento della figlia la stessa non è oggetto del procedimento penale in corso e non spetta al perito penale pronunciarsi nel merito di scelte operate dal giudice civile o suggerirne di nuove.
C.
In data 8 maggio 2006 il magistrato inquirente ha proceduto con il deposito degli atti (AI 104) sino al 26 maggio 2006 intimato, tra gli altri, anche alla “parte lesa” __________ ed al suo difensore.
Con reclamo 12/16 maggio 2006 (inviato con lettera raccomandata il 15 maggio 2006) la difesa della parte lesa __________ ha inoltrato reclamo contro la decisione 4 maggio 2006 del Sost. PP.
Ella sostiene che l’accusato avrebbe più volte minacciato di rapire la figlia e che perciò la richiesta di delucidazione su tale pericolo sarebbe del tutto legittima.
Per di più l’accusato avrebbe più volte rivolto delle minacce (quali?, n.d.r.) anche alla figlia, minacce sulle quali la madre e la di lei difesa avrebbero soprasseduto per “evitare una escalation di violenza” da parte del padre e un “conflitto di lealtà” della piccola nei confronti dei genitori.
Non sarebbe poi compito del dr. __________ (incaricato dal Pretore nell’ambito della causa di divorzio) verificare la pericolosità dell’accusato quanto ad un possibile rapimento.
D.
Con osservazioni 18 maggio 2006 il Sost. PP, dopo avere preso atto che la reclamante ha rinunciato alla formulazione della prima richiesta di delucidazione al perito e dopo avere stigmatizzato il fatto che solo in sede di reclamo fa riferimento per la prima volta a non meglio precisati comportamenti penalmente rilevanti adottati dall’accusato anche nei confronti della figlia, si riconferma sostanzialmente nella propria decisione.
E.
Per maggior comprensione di quanto segue val la pena osservare che:
- in data 22 maggio 2006, accogliendo un’istanza di libertà provvisoria inoltrata direttamente dall’accusato il 18 maggio 2006 (AI 121), il magistrato inquirente ha provveduto alla scarcerazione di __________ impartendogli delle misure di condotta sostitutive dell’arresto (AI 129);
- __________ è poi stato nuovamente riarrestato il 2 giugno 2006 per titolo di lesioni semplici, minaccia e ingiuria nei confronti di __________;
- nell’evasione del reclamo di cui in oggetto questo giudice ha comunicato con lettera 26 giugno 2006 al Sost. PP (inc. GIAR 618.2005.7, doc. 6) di avere constatato che la signora __________ figura negli atti del procedimento penale nei confronti del marito unicamente quale parte lesa (così viene menzionata persino nella comunicazione di deposito degli atti), chiedendo nel contempo al magistrato inquirente di voler comunicare se fosse sfuggita la costituzione di parte civile di __________ o se quest’ultima (che ha sì avuto accesso agli atti ma che per contro non è mai stata citata – né lei né il suo patrocinatore – ad un verbale d’interrogatorio dell’accusato) non si è mai costituita parte civile (né personalmente né tramite il suo legale);
- con lettera 27 giugno 2006 (inc. GIAR 618.2005.7, doc. 7) il magistrato inquirente ha comunicato a questo giudice che “in effetti, __________ non si è mai costituita parte civile nel procedimento contro il marito __________. Unica costituzione di parte civile è quella del 21.12.2005 (data del verbale reso in sede di Polizia) relativa ad una querela contro ignoti per titolo di danneggiamento (foratura di 4 pneumatici della sua vettura) senza spiegare per quale motivo le abbia concesso integrale accesso agli atti e le abbia inviato, come d’altronde a __________ e __________ (querelanti), copia integrale della perizia psichiatrica agli atti ;
- nell’evasione del reclamo questo giudice, ritenendo di dover citare un documento, ha dovuto constatare l’assenza, nell’incarto trasmesso a questo ufficio per l’evasione del reclamo, del certificato medico 16.11.2005 cui il magistrato inquirente ha più volte fatto riferimento in decisioni di promozione dell’accusa e persino nella comunicazione di deposito atti;
- in data 2 luglio 2007 questo giudice ha richiesto telefonicamente al magistrato inquirente come mai non si riuscisse a trovare negli atti tale documento;
- il 3 luglio 2006 il magistrato inquirente ha provveduto ad inviare a questo ufficio, via fax, copia del certificato medico 16.11.2005 (inc. GIAR 618.2005.7, doc. 8);
- il 4 luglio 2006 questo giudice ha contattato telefonicamente il Sost. PP che chiedergli la numerazione nell’elenco atti di questo documento, nonché spiegazioni sul perché l’inc. MP __________ avesse quale AI 1 un rapporto di Polizia denominato “rapporto di complemento” (del 14 luglio 2005) scoprendo solo in quel momento che al Ministero pubblico vi era ulteriore documentazione (un classificatore contenente il certificato medico 16.11.2005 e ulteriori rapporti di segnalazione di Polizia) riguardante il procedimento penale contro __________ di cui agli incarti MP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, connessi con l’inc. MP __________, documentazione che non era stata inviata a questo ufficio con “l’incarto principale”;
- tale classificatore contenente la documentazione degli incarti MP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ è stato trasmesso in data 5 luglio 2006 a questo ufficio su esplicita richiesta di questo giudice;
- da un esame della documentazione ricevuta il 5 luglio 2006 si è potuto constatare che, malgrado quanto comunicato dal Sost. PP con lettera 27 giugno 2006, la reclamante si è costituita parte civile il 16.11.2005 (querela per furto contro __________ e querela per danneggiamento contro ignoti), il 18.11.2005 (querela per danneggiamento contro ignoti), il 21.12.2005 (querela per danneggiamento contro ignoti sia nel formulario di Polizia che a verbale di Polizia 21.12.2005), il 2 gennaio 2006 (querela per danneggiamento contro ignoti), il 19 febbraio 2006 (querela per danneggiamento contro __________), il 31 gennaio 2006 (querela per danneggiamento contro __________), per contro mai __________ si è costituita parte civile né con comunicazione scritta e neppure in occasione di querele o segnalazioni per reati contro la sua integrità fisica o contro la libertà personale o durante interrogatori di Polizia o del magistrato inquirente;
in diritto:
1.
a)
L’art. 280 CPP prevede che contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di legge.
Sono legittimati al reclamo le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.
Né il denunciante, in caso di reati di azione pubblica, né il querelante, in caso di reati a querela di parte e salvo costituzione di parte civile, hanno veste di parte (art. 67 e 68 CPP).
Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo e la capacità processuale che ne consegue ed il suo esercizio sono regolati dagli art. 38 e 39 del CPC, mentre che il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa l’avvenuta promozione dell’accusa, avvertendola del diritto di costituirsi parte civile (art. 69 CPP).
Per l’art. 70 CPP la costituzione di parte civile, che deve essere formulata per iscritto (ma è sufficiente l’annotazione a verbale) può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.
Se nella manifestazione della volontà di diventare parte civile non si devono pretendere requisiti troppo severi, non basta una qualsiasi dichiarazione della vittima rivolta per iscritto all’autorità o da quest’ultima verbalizzata per l’efficace costituzione di parte civile. Apprezzamenti generici sul reo o sulla giustizia, lamentele sulla propria condizione di vittima, descrizione dei fatti costitutivi del reato ecc. non sono sufficienti alla costituzione. Occorre, invece, che emerga o la richiesta di risarcimento o la volontà di ottenere la condanna del colpevole. Sono queste d’altronde, le due facoltà conferite alla parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP), (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, ad art. 70. n° 4).
Non si può non constatare come __________, moglie separata dell’accusato, non si è mai costituita parte civile nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti del marito da cui è separata, se non per quanto riguarda i reiterati danneggiamenti (foratura di pneumatici, rottura degli specchietti dell’automobile, ecc.) quando ha sporto querela per danneggimento nei confronti del marito o di ignoti come meglio specificato più sopra al punto E.
La stessa, pur essendo validamente patrocinata da un legale (che la segue anche nella tribolata pratica di divorzio e che nell’istanza di concessione del gratuito patrocinio del 22 maggio 2006 ne chiede retroattività a far tempo dall’arresto dell’accusato del 22 febbraio 2006, come a lasciar intendere che già da quella data avrebbe prestato la sua opera nel procedimento penale a favore di __________) non ha mai comunicato, neppure per atti concludenti, la sua volontà di costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale in corso contro il marito per coazione (Stalking) e che ha portato a ben tre arresti dell’accusato.
È ben vero che la reclamante (e non solo lei) ha inspiegabilmente avuto integrale accesso agli atti, le è stato intimato il decreto di nomina del perito ed i quesiti peritali come pure le è stato notificato il deposito degli atti, ma mai è stata citata per partecipare ad un interrogatorio dell’accusato né di testi (cfr. le citazioni di __________ e __________, AI 151 e 152, inviate in copia al solo difensore dell’accusato) condotto dal magistrato inquirente di cui all’inc. MP __________ – quello aperto per coazione nell’ambito del quale si è proceduto a più d’un arresto dell’accusato –, neppure ciò è avvenuto nei confronti del suo legale (invero questo giudice ha dovuto constatare che neppure la difesa dell’accusato è stata citata agli interrogatori della qui reclamante, impedendogli de facto l’esercizio del contraddittorio).
In effetti la reclamante, che è considerata “parte lesa” dal Sost. PP, come si evince persino dal deposito degli atti 08.05.2006 (AI 104), non si è mai costituita parte civile nel procedimento penale in corso contro __________ per titolo di coazione, lesioni semplici e vie di fatto, neppure per il tramite del suo legale e di conseguenza, stante la lettera della legge, non può essere considerata parte.
b)
Da ultimo ci si deve anche chiedere se la reclamante, oltre che querelante e parte lesa, debba essere considerata vittima ai sensi della LAV e se in tal caso benefici dei diritti di parte.
Per stabilire chi possa giovarsi dei diritti della LAV è importante definire il concetto di vittima ai sensi di questa legge: è tale la persona direttamente lesa da un reato nella sua integrità fisica, sessuale o psichica. La vittima deve avere subito un danno diretto, sono quindi escluse di regola le lesioni che una persona può subire indirettamente. Rientrano nel novero dei reati che conducono a lesioni rilevanti ai sensi della LAV, quelli contro la vita e l’integrità personale, salvo le vie di fatto. Il TF giudica con pieno potere cognitivo il concetto di vittima (DTF 120 Ia 157 consid 2aa e 2bb). Pur non escludendo, per esempio, l’applicazione della LAV nei casi di particolare gravità, il TF ha ritenuto che si debba valutare caso per caso se, nei reati contro la libertà personale, la gravità del fatto giustifichi un effettivo danno diretto all’integrità psichica della vittima, non ritenendo sufficiente ogni lieve pregiudizio del benessere psichico (DTF 120 Ia 163). Determinanti non sono comunque le sole considerazioni soggettive della vittima (DTF 120 Ia 157); (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, ad capitolo III, n° 3, 4 e 5).
La qualità di parte della vittima deriva dal diritto federale: l’art. 8 LAV è applicabile direttamente (DTF 120 Ia 104; Mess LAV, p. 733). La forma con cui questa partecipazione si realizza concretamente compete però ai Cantoni (DTF 119 IV 173) che, come il Ticino ha fatto, devono pertanto predisporre le norme necessarie (DTF 120 Ia 104). Secondo la giurisprudenza, l’ampiezza del diritto di essere sentiti della vittima non si commisura sulla base della LAV ma delle norme cantonali o, in loro assenza, dell’art. 4 CF (DTF 120 Ia 109 consid. 3°). Dottrina e giurisprudenza hanno precisato che non basta che la vittima manifesti la volontà di intervenire nel procedimento penale perché abbia tutti i diritti processuali; se non si costituisce parte civile, le sue facoltà saranno solo quelle specificamente previste dalla LAV: far valere le proprie pretese (art. 8 cpv. 1 lett. c. LAV), impugnare un non luogo a procedere o un abbandono (art. 8 cpv. 1 lett. b LAV), avere facoltà ricorsuale identica all’accusato in riferimento alle pretese civili (art. 8 cpv. 1 lett. c LAV; Corboz I, p. 72 in riferimento a STF 119 IV 173 consid. 6c). In Ticino, la vittima acquista pienezza dei propri diritti se si costituisce parte civile ai sensi dell’art. 69 CPP. Si ricorda che la costituzione di parte civile, secondo la nostra procedura, deve avere forma scritta, bastando però anche l’annotazione a verbale. In definitiva, vista anche la facilità con cui ci si può costituire parte civile, la vittima LAV, in caso di contestazione sull’ampiezza dei suoi diritti, avrà interesse a procedere alla – assai agevole – costituzione formale di parte civile; (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, Carpitolo III, n° 6).
Non solo la reclamante non si è costituita parte civile, ma neppure si è dichiarata “vittima” ai sensi della LAV e non risulta dagli atti – almeno quelli trasmessi sino ad oggi a questo ufficio –, che il magistrato inquirente l’abbia ritenuta tale: a ragione dal momento che i fatti relativi agli attacchi dell’accusato all’integrità della persona della reclamante rientrano perlopiù nella sfera del reato di “vie di fatto” (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, ad art. 126 n° da 3 a 15, Berne 2002) che non fa parte nel novero dei reati che conducono a lesioni rilevanti ai sensi della LAV, lo stesso dicasi per il reato di coazione dal momento che la reclamante non palesa di avere conseguito dai fatti denunciati un danno psichico di rilievo (“Es genüge dagegen nicht jede geringfügige Beeiträchtigung des psychischen Wohlbefindens. Ausserdem müsse das Opfer “nachweislich körperliche oder psychiche Schäden erlitten” haben”, DTF 120 Ia 163). Inoltre il reclamo in oggetto non rientra nelle facoltà riconosciute alla vittima dall’art. 8 cpv. 1 LAV.
Visto quanto sopra non si può che concludere che la reclamante non ha veste di parte nel procedimento penale aperto nei confronti di __________ per titolo di coazione ed altri reati nell’ambito del quale è stata esperita la perizia psichiatrica (AI 83) e che di conseguenza la stessa non è legittimata a presentare il reclamo in oggetto ai sensi dell’art. 280 cpv. 2 CPP, reclamo che deve quindi essere dichiarato irricevibile.
2.
A titolo puramente abbondanziale si osserva che iI reclamo, che è comunque giunto a questo ufficio nel termine legale di dieci giorni dall’intimazione della decisione impugnata, sarebbe comunque da respingere anche nel merito, non solo perché la reclamante chiede che il perito risponda a domande che non rientrano nelle sue competenze (come potrebbe il perito, al di là di una valutazione del pericolo di recidiva, prevedere la commissione per mano di __________ di nuovi reati penali? Come potrebbe pronunciarsi su quali interventi effettuare per difendere, da non si sa quali reati, potenziali e non precisate future vittime?), ma perché la richiesta di complemento istruttorio negata dal magistrato inquirente non è in nessuna connessione con i reati per cui si procede nei confronti di __________ oltre a non adempiere agli ulteriori requisiti che reggono l’assunzione delle prove.
a)
I principi che reggono l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti, possono essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
Tra le prove a disposizione delle Autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all’esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle accennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).
b)
La reclamante chiede di sottoporre al perito tre quesiti di cui il primo è volto a sapere “cosa si può intraprendere per difendere le potenziali vittime o meglio le vittime certe” dell’accusato e gli altri due (che sono sostanzialmente identici tra loro in quanto al loro contenuto) sono riferiti alla possibilità che __________ metta in atto il rapimento della figlia con richiesta al perito di proporre misure atte ad evitarlo come pure ad evitare “l’influsso negativo su di lei (sulla figlia da parte dell’accusato, n.d.r.) in linea generale”.
Nel caso di specie, la necessità di sottoporre __________ a perizia psichiatrica non è mai stata in dubbio, tanto che è stato il magistrato inquirente ad ordinare tale prova. Le conclusioni del perito, esplicitate in perizia, sono state inviate anche alla reclamante (benché fosse “soltanto” parte lesa) in data 25 aprile 2006 addirittura con un termine di 5 giorni per presentare richieste di delucidazioni (AI 86) – pure le era stato inviato a suo tempo il decreto di nomina del perito con i quesiti peritali – e sembravano non porre problema alcuno di comprensione. Problema che a questo giudice non sembra sussistere neppure oggi, tant’è che i quesiti che la parte lesa reclamante vorrebbe semmai proporre al perito non sono tesi alla delucidazione della perizia nell’interesse del procedimento penale in corso e a vantaggio di un’analisi completa delle fattispecie penali contestate all’accusato, del suo grado di responsabilità e del pericolo di recidiva, bensì a soddisfare esigenze verosimilmente sorte nell’ambito della procedura di divorzio in corso tra i coniugi __________ e ad uso e consumo di tale procedura.
Non vi è infatti connessione alcuna tra i quesiti posti ed i reati contestati all’accusato – non solo perché non si procede nei confronti di __________ per il reato di sottrazione di minorenne, ma anche perché non si capisce a quale reato intenda far riferimento la difesa della reclamante quando richiede un'indagine peritale sul possibile “influsso negativo” del padre sulla figlia (influsso negativo che, questo giudice tiene per inciso a precisare, non traspare da nessun elemento agli atti) – ed in ogni caso il mezzo di prova richiesto non avrebbe i requisiti della novità – avendo già il perito esaurientemente risposto quo al pericolo di recidiva ed alle possibili misure da adottare in futuro (dal perito stesso comunque definite “di difficile realizzazione e di esito incerto”) – della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico.
3.
Alla luce di quanto precede il reclamo deve comunque essere dichiarato irricevibile con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese alla reclamante (art. 39 lett. f TG), patrocinata da un legale, soccombente, senza assegnazione di ripetibili all’accusato che non ha presentato osservazioni.
Visti gli art. 142 e ss, 280 ss e 284a) e contrario CPP e la TG,
decide
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 100.-- sono a carico della reclamante; non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice Claudia Solcà