Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.2005 INC.2005.54702

27 octobre 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,130 mots·~16 min·2

Résumé

Istanza di libertà provvisoria. Respinta per pericolo di collusione.

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.54702

Lugano 27 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 20 ottobre 2005 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 24/25 ottobre 2005 dal

Procuratore generale Bruno BALESTRA, MP di Lugano

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (25 ottobre 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 14 ottobre 2005 al termine del verbale di interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico con contestuale promozione dell'accusa per titolo di ripetuto abuso di autorità e ripetuto furto e, meglio, "per avere nel periodo agosto 2005/14 ottobre 2005, e comunque il 9 ottobre 2005, in più occasioni, agendo in correità con il collega __________, nella sua veste di agente della polizia cantonale, abusato dei poteri della sua carica, al fine di recare danno a terze persone, in specie per avere congiuntamente eseguito dei simulati fermi e controlli di identità, segnatamente a richiedenti l'asilo, non per motivi d'ordine pubblico o di polizia, ma solo al fine di sottrarre loro importi di denaro; per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, agendo in correità con il collega __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, somme di denaro alle persone fermate durante i simulati controlli di cui al punto precedente, dividendo equamente la refurtiva con il suo collega" (inc. GIAR 547.2005.1 doc. 1). L'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione (inc. GIAR cit., doc. 4).

Successivamente, al termine del verb. PP 20 ottobre 2005, nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa anche per titolo di discriminazione razziale.

Lo sviluppo dell'inchiesta ha permesso di evidenziare altri episodi oltre a quelli inizialmente ammessi da __________ (per esempio denuncia di __________ in relazione a fatti avvenuti il 10 agosto 2005), rispettivamente la concomitanza temporale di furti e pestaggi denunciati (ad esempio quelli di cui alla denuncia di __________) quando gli accusati erano di pattuglia nello stesso turno ma separatamente.

B.

Con istanza 20 ottobre 2005, __________ postula la sua messa in libertà provvisoria, evidenziando nel contempo la propria disponibilità a rimanere sempre a disposizione degli inquirenti per tutti gli atti istruttori del caso (inc. GIAR 547.2005.2 doc. 1).

La difesa non contesta l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente l'esistenza di bisogni istruttori, ma ritiene che non sia dato concreto pericolo di collusione e che pertanto nulla osterebbe a che gli atti istruttori ancora da esperire siano effettuati con l'accusato a piede libero.

Rileva inoltre che, anche ammettendo il coinvolgimento di altri agenti della polizia, con gli stessi non sarebbe più ipotizzabile un pericolo concreto di collusione, ritenuto che la circolare e-mail 14 ottobre 2005 della Polizia cantonale ha fornito a tutti gli agenti della Polizia cantonale, quindi anche a quelli potenzialmente interessati agli accertamenti, nomi, cognomi, fatti, modalità e tempi, "tra l'altro in dispregio del più elementare segreto istruttorio". Da ultimo, la pressione esercitata dagli organi di stampa sui fatti in oggetto "non può e non deve avere effetti in merito alle effettive esigenze dell'inchiesta".

C.

Il magistrato inquirente preavvisa negativamente l'istanza (Inc. GIAR 547.2005.2 doc. 3).

Preliminarmente sottolinea che non è possibile concedere un accesso agli atti, considerata la delicatezza dell'inchiesta, l'atteggiamento di __________ e l'esigenza di preservare l'immediatezza delle contestazioni e delle risposte, stante i colloqui liberi concessi ai difensori.

Dopo aver ricordato le circostanze che hanno portato all'arresto di __________ (e di __________), rileva che in concreto, ritenuti dati gravi indizi di colpevolezza, permangono chiari ed inequivocabili bisogni istruttori che devono essere preservati da potenziali collusioni. In particolare, l'inchiesta ha permesso di accertare l'esistenza di altri episodi analoghi per i quali occorre meglio ricostruire i fatti, le versioni di __________ e del correo permangono contrastanti, è quindi senz'altro dato pericolo di collusione ed inquinamento delle prove fra i due e pure con le vittime rispettivamente con eventuali correi ancora da identificare. Il magistrato inquirente evidenzia pure l'atteggiamento reticente e alquanto vago dell'istante che non consente di eliminare allo stadio attuale il palese pericolo di collusione. In conclusione, la gravità dei fatti incriminati, la complessità dell'inchiesta e l'atteggiamento processuale dell'istante legittimerebbero la proporzionalità del carcere preventivo, rilevato inoltre che per contenere i tempi dello stesso sono coinvolti su diversi fronti più magistrati.

D.

Con osservazioni del 25 ottobre 2005 la difesa ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza di libertà provvisoria.

Delle ulteriori considerazioni e/o argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E.

In data odierna è pervenuto a questo giudice reclamo contro la decisione 24 ottobre 2005, con la quale il Procuratore generale ha rifiutato l'accesso agli atti.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 24 ottobre 2005 (cfr,. timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina seguente, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re. C.B.)

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade quindi venerdì 28 ottobre 2005.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re 

S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nei confronti di __________ gravi e sufficienti indizi di reato sono certamente dati (ed esistevano evidentemente già al momento della richiesta di conferma dell'arresto; tale esistenza è stata ribadita da questo giudice nel corso del verbale di conferma, cfr. p. 5).

Concorrono a tale conclusione, sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. verb. PP 14 e 20 ottobre 2005, verb. GIAR 15 ottobre 2005, tutti avvenuti alla presenza del difensore), sia quelle del correo __________ (cfr. verb. PP 14 e 20 ottobre 2005), sia il riconoscimento effettuato da parte di alcune parti lese.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

A mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori di __________ e del correo (le cui versioni permangono contrastanti), nonché, ritenuto che vi sono episodi la cui dinamica deve ancora essere chiarita/approfondita, in particolare quelli relativi a __________, quelli ulteriori in relazione alla notte del 9 ottobre 2005 ed altri episodi che sarebbero avvenuti durante i turni di pattuglia diurni, in nuove audizioni delle vittime, anche al fine di meglio definire il ruolo degli autori, e nell'identificazione di altre vittime, testimoni e correi (visto che alcuni episodi si sono verificati quando __________ e __________ non prestavano servizio congiuntamente in pattuglia).

Si tratta, a giudizio di questo giudice, di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli stessi accusati. In particolare, il pericolo di inquinamento e collusione delle prove è senz'altro dato con riferimento alla necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora consolidate; tale pericolo è inoltre dato non soltanto tra i due correi, viste le discordanti versioni fornite - non certo su aspetti di carattere secondario secondaria (numero episodi, modalità in cui sono avvenuti ecc.; cfr. verb. PP 20 ottobre 2005) -, ma anche con le vittime, tenuto conto del tipo di reato e del timore manifesto delle vittime stesse e che anche in tale ambito vi sono discrepanze con le versioni dei fatti dei due coaccusati, e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, con eventuali terzi correi ancora da identificare. A tale ultimo proposito, la circostanza che dal comunicato interno della polizia cantonale (e-mail 14 ottobre 2005) tutti gli agenti abbiano presso conoscenza dell'arresto di __________ e di __________ e dei fatti addebitati loro, peraltro in maniera generale e senza riferimenti ad episodi concreti e specifici, non permette di sovvertire siffatte conclusioni: se è vero che simile informazione potrebbe avere un influsso sull'inquinamento delle eventuali prove, è altrettanto vero che diversa è la situazione per la collusione, ritenuto che essa presuppone un qualche contatto tra persone coinvolte, rispettivamente la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni di chi è già stato sentito.

Non va inoltre trascurato l'atteggiamento di __________ che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non può essere definito totalmente collaborativo e trasparente: se è ben vero che egli sin dall'inizio ha ammesso le proprie responsabilità con riferimento ai fatti del 9 ottobre 2005, è altrettanto vero che egli non ha saputo dare una spiegazione convincente sul periodo in cui ha avuto inizio detta attività illecita, dichiarando di non ricordare con precisione, preso atto delle precise contestazioni formulategli dal Procuratore pubblico nel corso del verbale 20 ottobre 2005 ha sostanzialmente mantenuto un comportamento sostanzialmente reticente ("io sinceramente non ricordo (…) sinceramente in questo momento non ricordo"). Appare perlomeno strano, per non dire poco credibile, per esempio, che l'accusato non ricordi se nel corso dell'episodio del 10 agosto 2005, quello che ha interessato __________, vi sia o meno stato un "pestaggio", e nemmeno ricordi se via siano stati altri episodi oltre a quelli da lui ammessi. In proposito va ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può e non deve essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'inchiesta (SJ 1998 p. 247) ed inoltre siffatto atteggiamento evidenzia un rischio di inquinamento/alterazione. Giova inoltre rilevare che, a seguito della richiesta formulata il 21 ottobre 2005 dall'accusato per il tramite del patrocinatore di essere nuovamente sentito, in data 25 ottobre 2005 la polizia, su delega del Magistrato inquirente, ha proceduto alla postulata audizione, nel corso della quale __________, ha ribadito di avere delle precisazioni da fare in merito alle dichiarazioni precedentemente rese al Procuratore pubblico, dichiarando però nel contempo "io non ho nulla contro i verbalizzanti ma preferisco rilasciare le mie dichiarazioni in presenza del mio difensore e quindi dinanzi al Magistrato. In presenza del mio avvocato sono disposto a rilasciare le mie dichiarazioni in qualsiasi momento, purchè la situazione si "smuovi"".

Tutto ciò premesso, la scarcerazione di __________ appare allo stadio attuale prematura, sussistendo un concreto pericolo di collusione con le altre persone coinvolte (coaccusato, denuncianti, presunte vittime, eventuali correi ancora da identificare), e ciò perlomeno fino a quando la situazione sarà meglio chiarita.

Sono quindi date le condizioni di cui all'art. 95 cpv. 2 CPP.

Il fatto che gli atti istruttori indicati dal magistrato inquirente non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, sin qui condotta in modo celere e preciso, concerne più persone (l'altro accusato, le parti lese, i testimoni) e che pertanto gli atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è comunque invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi - agli accertamenti ancora da effettuare, in particolare ad un nuovo interrogatorio di __________, al confronto con il coaccusato, nonché a quelli con le presunte vittime (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Quanto sostenuto a pag. 5 dell'istanza, e meglio che la pressione esercitata dagli organi di stampa "non può e non deve avere effetti in merito alle effettive esigenze dell'inchiesta" e che (per i motivi esposti nell'istanza stessa) l'accusato dovrebbe essere posto in libertà provvisoria "a prescindere dall'opinione pubblica, la cui importanza non è certo superiore ai legittimi interessi del signor __________ ", non merita osservazioni di sorta.

5.

Alla luce della gravità dei fatti ascritti, segnatamente del reato di abuso di autorità, qualificato quale crimine e della complessità del caso il carcere preventivo sin qui sofferto (circa due settimane), e quello presumibilmente ancora da soffrire, in un procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante la complessità e la presenza di più persone coinvolte non viola il principio di proporzionalità. Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

In conclusione, vista la presenza di gravi indizi di reato, bisogni istruttori e pericolo di collusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ viene respinta con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 139, 261bis e 312 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1.    L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.    Non si prelevano tasse e spese.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.         Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

INC.2005.54702 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.10.2005 INC.2005.54702 — Swissrulings