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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.11.2005 INC.2005.45601

21 novembre 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,409 mots·~17 min·5

Résumé

Prove

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.45601

Lugano 21 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 26 agosto 2005 da

__________, __________ rappr. di fiducia dall'avv. __________, __________    

contro  

la decisione 16 agosto 2005 del Procuratore pubblico Nicola Respini con la quale ha respinto l'istanza di complemento d'inchiesta 29 luglio 2005 nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________;

preso atto delle osservazioni delle parti civili __________ (7 settembre 2005) e __________ (12 settembre 2005), del Procuratore pubblico (9 settembre 2005), nonchè dei coaccusati __________ (21 ottobre 2005) e __________ (24 ottobre 2005);

visto l'inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A.

A seguito di un infortunio sul lavoro, avvenuto il 26 maggio 2000 presso il cantiere della casa di abitazione di proprietà di __________ e che ha portato al ferimento di __________, carpentiere presso la ditta __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale.

Al termine dei rispettivi verbali 1 ottobre 2002 il Procuratore pubblico allora titolare dell'inchiesta ha promosso l'accusa nei confronti di __________, quale "direttore de facto" dei lavori di ampliamento della costruzione di proprietà di __________, rispettivamente nei confronti di __________, responsabile tecnico della __________, per titolo di violazione delle regole dell'arte edilizia ex art. 229 CP (AI 19 e 20).

In data 4 ottobre 2002 l'accusa per il reato di cui all'art. 229 CP è stata promossa anche nei confronti di __________, capo carpentiere della __________ (AI 23).

Con decreto 21 ottobre 2002 l'allora PP ha nominato l'ing. __________ quale perito tecnico, ponendogli i seguenti quesiti peritali: "accerti il perito la dinamica dell'infortunio rispettivamente se norme di sicurezza eventualmente disattese ne sono state la causa e a chi competeva l'onere di metterle in atto" (AI 27).

In data 21 gennaio 2003 l'ing. __________ ha rassegnato il proprio referto peritale, nel quale ha concluso che "le norme di sicurezza per i ponteggi dalle prescrizioni SUVA non sono state rispettate. (…) La ditta __________ ha costruito un ponteggio non conforme alle prescrizioni SUVA in quanto mancavano i parapetti messi nella giusta posizione e le tavole fermapiede. L'intercapedine di 85 cm, esistente fra il muro della casa e il ponteggio, nella zona grondaia, era troppo grande. Le prescrizioni SUVA permettono al massimo un intercapedine di 30 cm.. (…) I responsabili della ditta __________ non avrebbero dovuto accettare di lavorare con il ponteggio così come messo loro a disposizione. L'architetto, come persona competente, che frequentava il cantiere e che pure conosce bene le prescrizioni SUVA perché da lui prescritte nel Capitolato d'Appalto [A1], sarebbe dovuto intervenire presso la ditta __________, responsabile dei ponteggi, imponendole il rispetto delle regole dell'arte edilizia prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa che necessitava l'uso del ponteggio" (AI 33).

Il 30 gennaio 2003 l'allora PP ha promosso l'accusa anche nei confronti di __________, responsabile della __________, per il reato di cui all'art. 229 CP (AI 34).

Il 23 aprile 2003 l'allora PP ha esteso l'accusa nei confronti di __________, __________, __________ e __________ anche al reato di lesioni colpose ex art. 125 cpv. 2 CP e, nel contempo, ha ordinato il deposito degli atti (AI 41) con scadenza al 12 maggio 2003, poi prorogata, su richiesta di alcune delle parti, al 28 maggio 2003 (AI 47).

In accoglimento di corrispondenti richieste di complemento di inchiesta, l'allora PP ha proceduto all'audizione di __________, del perito ing. __________, di __________ e di __________ (AI 70, 72 e 76).

Nel corso del mese di luglio 2005 il Procuratore pubblico ha ordinato un secondo deposito atti con scadenza al 29 luglio 2005

B.

Con istanza 29 luglio 2005 __________ ha chiesto ulteriori complementi istruttori, e meglio, una nuova audizione dell'arch. __________ in contraddittorio con __________ stesso, la produzione di tutti i piani di costruzione dell'immobile __________ (essendo quelli sino a quel momento agli atti incompleti), l'edizione dal Municipio di __________ dell'intero incarto concernente la domanda di costruzione, l'audizione del tecnico comunale del Comune di __________, nonché quella dell'ing. __________ (AI 85).

Con decisione 16 agosto 2005 il Procuratore pubblico subentrato nella conduzione dell'inchiesta ha respinto integralmente la suddetta istanza, trattandosi di atti istruttori non rilevanti ai fini del giudizio (AI 86).

Ha fatto seguito il reclamo qui in esame, con il quale __________ si è riconfermato integralmente nell'istanza 29 luglio 2005, postulando l'annullamento della decisione 16 agosto 2005. Delle relative argomentazioni si dirà nei considerandi in diritto.

C.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è pronunciato per la reiezione del gravame; Laube SA si è pronunciata per l'accoglimento del reclamo unicamente in merito alla richiesta dell'audizione dell'arch. __________ in contraddittorio con __________; __________ si è pronunciato per l'accoglimento del gravame; __________ e __________ si sono rimessi al giudizio di questo giudice; __________ non ha invece presentato osservazioni.

E considerato,

in diritto

1.

La legittimazione di __________, accusato nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la decisione impugnata, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In termini generali per l’assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

c)

Quanto sopra espresso evidenzia l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza e rilevanza presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da considerarsi "terza "per rapporto all'istruttoria come tale.

Per quanto il requisito della novità della prova proposta giova inoltre precisare che esso

         "comporta, laddove l'elemento di prova era noto e poteva essere assunto in precedenza, un maggior onere di motivazione. Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole il magistrato inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio sancito dall'art. 176 cpv. 1 CPP) e con quella di decidere sulle prove richieste (dalle parti) solo in sede di deposito atti (REP 1997 n. 97), dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che laddove possibile, ed in applicazione degli artt. 58 e 60 CPP, le parti notifichino indilatamente (ed in base al principio della buona fede processuale) le prove che ritengono necessario assumere senza attendere il deposito degli atti (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, pag. 39 ss., in particolare capitolo IV paragrafo 2.2 e citazioni). Pertanto, se non basta, per negare il carattere di novità di una prova, il fatto che l'assunzione avrebbe potuto essere richiesta in precedenza, neppure basta per conferirle tale carattere il semplice fatto che non sia stata ancora assunta e sia ritenuta rilevante da una parte o necessaria per il rispetto del principio del contraddittorio".

(GIAR 22.6.2004 in re A.B.)

3.

Seguendo l'ordine proposto nel reclamo e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito.

a)

Considerato che al termine del verbale 17 dicembre 2003 di delucidazione del perito ing. __________, l'avv. __________, patrocinatore di parte civile, ha prodotto la "perizia 5.5.2003 dell'ing. __________ ", __________ ne chiede l'audizione "per i chiarimenti del caso, in relazione alle affermazioni dello stesso, fatte nel documento citato".

In questa sede __________ ribadisce la necessità di procedere a detto atto istruttorio: a suo dire, lo scritto 5 maggio 2003 costituirebbe, senza ombra di dubbio, "una valutazione e una constatazione specifica di un importante documento di causa", per cui esso deve essere paragonato ad una perizia. Ciò premesso il Procuratore pubblico non avrebbe motivato il proprio diniego: l'audizione sarebbe non soltanto utile, ma si imporrebbe data la lacunosità della perizia giudiziaria.

Nella decisione impugnata il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che l'ing. __________ non è stato designato perito di parte, né tantomeno perito giudiziario, e che comunque il suo scritto 5 maggio 2003 non può essere paragonato ad una perizia, ha ritenuto la sua audizione ininfluente ai fini del giudizio.

L'ing. __________ nel proprio referto peritale ha concluso che "le norme di sicurezza previste per i ponteggi dalle prescrizioni SUVA non sono state rispettate. La Ditta __________ ha costruito un ponteggio non conforme alle prescrizioni SUVA in quanto mancavano i parapetti messi nella giusta posizione e le tavole fermapiede. L'intercapedine di 85 cm., esistente tra il muro della casa e il ponteggio, nella zona grondaia, era troppo grande. Le prescrizioni SUVA permettono al massimo un intercapedine di 30 cm.".

Nello scritto 5 maggio 2003 l'ing. __________ dopo aver rilevato che la perizia fa riferimento alla documentazione fotografica della Polizia scientifica "perciò non si tratta di rilievi veri e propri" e che essa non indica la larghezza del balcone e la distanza dal montante, ha ritenuto difficile ricostruire l'esatta dinamica della caduta di __________ ed in proposito "mi sembra di poter confermare che egli non sia potuto cadere direttamente dal tetto al suolo (…) per quanto concerne il movimento fatto dal __________ sul tetto che lo ha portato alla caduta ritengo non sia trattato di una "scivolata", bensì di una "messa nel vuoto"". In tale scritto l'ing. __________ non ha per contro affrontato la questione a sapere se l'infortunio sia stato causato da una violazione delle norme di sicurezza e, soprattutto, a chi competeva l'onere di porle in atto.

Da una lettura del verbale 17 dicembre 2003, del perito ing. __________ - avvenuto alla presenza dei patrocinatori di tutte le parti - emerge che detto scritto è stato utilizzato dall'avv. __________, che lo ha prodotto al termine del verbale ("L'avv. __________ produce l'originale dello scritto 5.5.2003 dell'ing. __________ relativamente alla dinamica della caduta"), per porre le domande al teste. In particolare, l'ing. __________ ha precisato di aver basato la propria perizia sulla documentazione fotografica della Polizia scientifica (spiegandone pure i motivi) e di non aver effettuato un sopralluogo in quanto, essendo l'infortunio avvenuto oltre 1 anno prima della sua nomina quale perito, i luoghi non si presentavano come a quel momento, nonché ha precisato i motivi per i quali nel referto peritale determinate distanze non erano indicate.

Come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico, lo scritto 5 maggio 2003 non può essere considerato una perizia di parte ex art. 142 cpv. 4 CPP; a ciò si aggiunge che la richiesta di audizione dell'ing. __________ non è sufficientemente motivata, limitandosi il reclamante, come detto sopra, genericamente a sostenere che lo stesso si imporrebbe data la lacunosità (su quali punti?) della perizia giudiziaria, ma senza spiegare lo scopo di tale atto istruttorio e nemmeno la sua pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico. Non va del resto trascurato che dagli atti emerge che, presa visione della documentazione fotografica della Polizia scientifica (AI 6), sia l'arch. __________ che __________ stesso, hanno riconosciuto che ai ponteggi mancavano i "fermapiedi" (cfr. verb. PP 1.10.2002, AI 19 e 20).

b)

Il reclamante chiede che si proceda ad un nuovo interrogatorio dell'arch. __________ in contraddittorio con il reclamante stesso: si tratterebbe di una verifica fondamentale per la ripartizione delle rispettive responsabilità, che permetterebbe anche di meglio approfondire "quali siano state le discussioni avute tra di loro su temi centrali dell'inchiesta", e meglio di chiarire le divergenze relativamente alle discussioni avute da entrambi con __________ in merito ai piani e al controllo del cantiere.

Il magistrato inquirente ha ritenuto trattarsi di complemento istruttorio ininfluente per il giudizio e che, comunque, le divergenze non verrebbero certo chiarite con una nuova audizione, ritenuto che sia __________ che l'arch. __________ sono stati entrambi già approfonditamente interrogati il 1. ottobre 2002, rilevato inoltre che la richiesta di detto atto istruttorio è tardiva, in quanto andava fatta in occasione del primo deposito atti.

Effettivamente il reclamante non spiega per quale motivo tale contraddittorio non sia stato chiesto al primo deposito atti, quando già l'arch. __________ ed __________ erano stati sentiti dal magistrato inquirente, né tantomeno perché la necessità di tale atto istruttorio sarebbe emersa successivamente e da quali specifiche circostanze.

Se è vero che il confronto richiesto è senz'altro in connessione con la fattispecie inquisita, è anche vero che per avere valenza di prova meritevole di essere assunta dovrebbe presentarsi con presunzione di rilevanza e di pertinenza ed anche di novità rispetto a quanto già acquisito. __________ non dà sufficiente ragione dell'importanza di tale confronto per il chiarimento della fattispecie, neppure indica le singole circostanze su cui dovrebbe vertere il confronto, né si tratterebbe di novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già descritto da entrambi nei rispettivi e dettagliati verbali. In particolare, l'arch. __________ ha dichiarato "per quanto concerne la direzione dei lavori, non era stato stabilito niente se non un accordo bonale tra me e il proprietario della casa che qualora ne avesse avuto bisogno io sarei andato sul posto per risolvere il problema. Pertanto non ero assolutamente incaricato di dirigere i lavori nel senso previsto dalle norme SIA"; il qui reclamante, alla domanda "sul cantiere chi faceva la direzione lavori?" ha invece risposto "per me era __________. Era lui che ci chiedeva, che chiamava, che sollecitava e che faceva insomma tutte quelle cose che fa il direttore dei lavori".

c)

Le richieste di edizione dal Municipio di __________ dell'intero incarto concernente la domanda di costruzione e quella di audizione del tecnico comunale, anche prescindendo dal fatto che esse avrebbero potuto essere formulate già in occasione del primo deposito atti, non appaiono affatto motivate in relazione alla loro rilevanza per le conclusioni del magistrato inquirente. Inoltre, come evidenziato dal Procuratore pubblico, tali atti istruttori non appaiono utili per l'inchiesta, ritenuto che il tecnico comunale non potrebbe fornire elementi utili in merito alla posa dei ponteggi e che nei piani prodotti per l'ottenimento della licenza di costruzione non sono indicati i ponteggi. Per quanto concerne invece l'edizione dei piani di costruzione da __________ dagli atti emerge che gli stessi sono già stati prodotti dalla patrocinatrice di __________ con scritto del 29 ottobre 2002 (AI 31), né vi sono motivi per ritenere che gli stessi siano incompleti.

La decisione del Procuratore pubblico, deve quindi essere confermata, né dagli atti emergono elementi tali da far dubitare della sua imparzialità.

4.

Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG), correlate alla soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Visti gli art. 125 e 229 CP, 60, 196, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia, di fr. 400.--, e le spese ,di fr. 240.--, sono a carico del reclamante in ragione di fr. 510.--, ed in ragione di fr. 130.-- a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione a (con copia di tutte le osservazioni):

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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