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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.11.2005 INC.2005.42905

23 novembre 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,174 mots·~6 min·5

Résumé

Proroga della carcerazione preventiva in vista di allontanamento

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.42905

Lugano 23 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

            sedente per statuire sull'istanza/decisione del 7 novembre 2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona    

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto   __________  

visti gli inc. GIAR 429.2005.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato incarcerato il 24 agosto 2005, a seguito di decisione del 24 agosto 2005 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 429.2005.3). __________ è stato sentito il giorno stesso dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero e che addirittura si era reso latitante tant’è che la __________, con ordinanza del 9 novembre 2004, ha stralciato il ricorso del summenzionato dai ruoli considerato come fosse venuto meno l’interesse degno di protezione del ricorrente. Malgrado la irreperibilità lo straniero ha interessato le autorità penali ed è stato condannato per il reato di infrazione alla LStup anche all’espulsione dal territorio svizzero (doc. 3 inc. GIAR 429.2005.3).

2.

Con decisione/istanza del 7 novembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 429.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la mancanza di passi da parte dello straniero per procacciarsi i documenti di viaggio anche se lo stesso, sentito dalla Polizia il 3 novembre 2005, ha manifestato per la prima volta l’intenzione di collaborare con le autorità preposte al fine di rientrare nel suo paese.

3.

Con lettera 15 novembre 2005 (doc. 8 inc. GIAR 429.2005.5) la SPI ha comunicato alla Polizia cantonale, con copia a quest’ufficio, che lo straniero è stato riconosciuto dalla delegazione della __________ che ha rilasciato un documento di viaggio a suo favore e che di conseguenza è stato possibile organizzare il suo rimpatrio per il 30 novembre prossimo.

4.

Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 16 novembre 2005, in presenza dell’interprete e del suo difensore, ha preso atto dell’imminente partenza per il suo paese e ha dichiarato, unitamente al suo difensore, di non opporsi ad una proroga della carcerazione per permettere il rimpatrio stabilito (doc. 7, inc. GIAR 429.2005.5).

5.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione, si fosse reso latitante per più di un anno e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 3, inc. GIAR 429.2005.3).

6.

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

7.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione (sino ad ora) della persona interessata. L'UFM, in data 19 settembre 2005, ha invitato la SPI a sottoporre l’interessato ad un test lingua avvenuto in data 4 ottobre 2005 con il risultato che lo straniero è stato riconosciuto come cittadino della __________. In data 2 novembre 2005, su richiesta della SPI, l’UFM ha organizzato un’audizione dello straniero da parte di una delegazione __________. Su richiesta della SPI la Polizia cantonale ha provveduto ad interrogare nuovamente l’interessato che, sebbene non abbia intrapreso nulla per procacciarsi i documenti di viaggio, ha manifestato la propria intenzione di collaborare con le Autorità al fine di rientrare nel proprio paese. Con lettera 15 novembre 2005 la SPI ha informato che il rimpatrio dell’interessato è stato organizzato per il 30 novembre prossimo. Al contrario è manifesto come sia stato il comportamento del resistente a ritardare il corretto rientro in termini più brevi: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei documenti per il suo rimpatrio. Sebbene sia ora intenzionato a collaborare, tenuto conto dei suoi procedenti penali e della lunga latitanza, il rischio che se messo in libertà si sottrarrà al rimpatrio è forte, come pure forte è il pericolo che in caso di latitanza commetta altri reati come quello per cui già è stato condannato, pertanto a tutela dell’ordine e della salute pubblica deve essere mantenuta/prorogata la sua carcerazione in vista d’allontanamento per permetterne il rimpatrio che appare ormai prossimo.

Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

8.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati commessi, la mancanza di collaborazione attiva da parte di __________, la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è quindi da considerare parzialmente giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, ciò per permettere il rimpatrio dello straniero che appare ormai imminente, e ciò anche in considerazione dei passi intrapresi e dai risultati ottenuti dalle Autorità impegnate nella procedura di rimpatrio.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1. La decisione/istanza 7 novembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è parzialmente accolta.

§     Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di quindici (15) giorni e verrà a scadere il giorno 9 dicembre 2005 compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione (anticipata via fax) a:

                                                                             giudice Claudia Solcà

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