Incarto n. INC.2005.38403
Lugano 22 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 19 dicembre 2005 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 21 dicembre 2005 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano
preso atto delle osservazioni della difesa (22 dicembre 2005) che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
visto l'inc. MP __________;
considerato
in fatto
A.
__________ è stato arrestato a __________ il 18 luglio 2005, nell'ambito dell'inchiesta __________, con contestuale promozione dell'accusa per i reati di rapina, rapina aggravata e atti preparatori punibili (alla rapina) "per avere, fra il 30 giugno 2003 e l'8 settembre 2003, in almeno tre occasioni, e inoltre il 22 ottobre 2004 in correità, sub. intenzionalmente aiutato, __________ a commettere rapine ai danni della __________ di __________ (30 giugno 2003), della stazione di servizio __________ di __________ (31 luglio 2003), della Banca Raiffeisen di __________ (8 settembre 2003), dello Snack Bar __________ di __________ (22 ottobre 2004), e inoltre, per avere, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo maggio e inizio luglio 2005, conformemente ad un piano prestabilito, preso concrete disposizioni tecniche e organizzative per attuare, in correità con __________ (detto __________), __________, __________ e __________ e altri non ancora identificati, una rapina ai danni della gioielleria __________ di __________ " (cfr. doc. 1 inc. GIAR 2005.38401).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, per necessità istruttorie, pericolo di collusione e pericolo di fuga (cfr. doc. 6, inc. GIAR citato sopra).
Giova precisare che l'inchiesta __________ era stata aperta nel giugno 2005, quando la Squadra mobile di __________ aveva segnalato alla Polizia cantonale che una banda composta da cittadini albanesi - __________ e __________ - già sospettati di essere gli autori di rapine nel __________, era intenzionata a commettere una rapina in Ticino, a __________. Le verifiche ed i controlli messi in atto a seguito della segnalazione hanno permesso di accertare che __________ era in contatto con __________, il quale lo aveva accompagnato con la sua autovettura da __________ a __________ per effettuare un primo sopralluogo e nei giorni successivi aveva mantenuto contatti regolari, incontrandolo poi il 23 giugno u.s. a __________ per la consegna di una pistola __________, verosimilmente da utilizzarsi per commettere la progettata rapina. Le informazioni pervenute dall'Italia hanno inoltre permesso di identificare __________ (arrestato a __________ con la sua banda il 9 luglio 2005) e stabilire che quest'ultimo era verosimilmente l'autore delle rapine ai danni della __________, della stazione di servizio __________ di __________, della Banca __________ di __________ e dello Snack Bar __________ di __________.
B.
Il 19 dicembre 2005, __________ ha presentato istanza di libertà provvisoria. In via principale chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver rilevato l'assenza di necessità istruttorie, pericolo di collusione/inquinamento delle prove e di recidiva, evidenzia l'ampia collaborazione fornita da __________ sin dall'inizio dell'inchiesta, precisa che il suo ruolo nei fatti incriminati sarebbe stato unicamente quello di complice e non di correo e che, comunque, la sua partecipazione "potrebbe entrare in considerazione tutt'al più" per le rapine ai danni della __________ e dello Snack bar __________ e per gli atti preparatori a quella progettata ai danni della __________. In siffatte circostanze sarebbe lecito ritenere che l'accusato possa beneficiare di una pena sospesa condizionalmente e che, vista la collaborazione fornita e la volontà di espiare per quanto ha commesso, egli non sceglierebbe la fuga quale male minore rispetto al processo penale: sarebbero quindi dati i presupposti per una sua messa in libertà provvisoria senza condizioni.
In via subordinata, la difesa chiede che __________ venga messo in libertà provvisoria dietro versamento di una cauzione "possibilmente non superiore a fr. 5'000.--", che verrebbe versata dalla fidanzata, e/o previo deposito dei documenti e obbligo di non varcare il confine, ritenuto che in attesa del pubblico dibattimento egli potrebbe risiedere presso la sorella della fidanzata a __________.
C.
Con il preavviso negativo (21 dicembre 2005) il Procuratore pubblico, riassunti i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ ed evidenziato che l'inchiesta è ormai conclusa (deposito atti il 16 dicembre u.s.), precisa che il carcere preventivo si rende necessario per l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, vista la prevedibile sanzione penale; irrilevanti a tale proposito la residenza dell'istante nella fascia di confine, così come le semplici dichiarazioni di intenti di voler dar seguito alle citazioni e di voler restare in Ticino presso la sorella della fidanzata in attesa del pubblico dibattimento. L'importo di fr. 5'000.-- proposto quale cauzione sarebbe insufficiente e del tutto irrisorio. Da ultimo, tenuto conto della prevedibile pena, il carcere preventivo sarebbe ancora proporzionale.
D.
Con osservazioni 22 dicembre 2005, la difesa, si riconferma integralmente nell'istanza 19 dicembre 2005.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
E ritenuto
in diritto
1.
L'istanza presentata da __________, accusato e detenuto, è ricevibile in ordine.
Pure ricevibile e tempestivo il preavviso del magistrato inquirente consegnato a questo ufficio il 21 dicembre 2005, secondo giorno utile dopo la ricezione dell'istanza, contestualmente all'incarto MP __________.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro, - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
I gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono dati.
Dagli atti, come peraltro ammesso dalla difesa, emerge il coinvolgimento di __________ (perlomeno) nelle rapine ai danni della __________ di __________ e dello Snack Bar __________ di __________, come pure nella preparazione di quella progettata ai danni della __________ di __________.
In particolare, per quanto riguarda la rapina alla __________ dell’8 settembre 2003 presso il __________ di __________ risulta che __________ ha spiegato a __________, pur sapendo che quest'ultimo aveva già commesso rapine in Svizzera, il funzionamento della cassa continua e le modalità di deposito dell'incasso dei vari negozi, fornendogli pure indicazioni sull'apertura/chiusura delle porte del centro commerciale e sul luogo (presso il piazzale della dogana di __________) dove transitare per riparare più velocemente in Italia. Inoltre, il giorno della rapina il qui istante ha aspettato __________ al valico di __________ e lo ha accompagnato nei pressi dello stadio di __________, dove sapeva quest'ultimo avrebbe rubato un'autovettura per commettere la rapina, appostandosi poi nei pressi della stazione FFS di __________ per attenderlo ed assisterlo qualora fossero insorte delle difficoltà e, dopo averlo visto transitare e aver ricevuto il segnale che tutto era andato come pianificato, lo ha raggiunto a Ponte Chiasso e con la sua auto lo ha riaccompagnato al suo domicilio di __________, dove hanno spartito la refurtiva (verb. PP 18.7.2005 p. 2 e 11.8.2005 p. 4; verb. Pol. 18.7.2005, 25.7.2005 e 21.9.2005).
Relativamente alla rapina dl 22 ottobre 2004 ai danni dello Snack Bar __________ a __________ emerge invece che __________ ha preso informazioni sull'esistenza di contanti presso il locale, sull'ubicazione della cassaforte, le abitudini del gerente, i sistemi di sorveglianza ecc. da __________, che lavorava nel locale quale cameriere, ha organizzato un incontro fra __________ e __________; qualche settimana prima della rapina ha accompagnato __________ a __________ per sottrarre un'autovettura che sarebbe poi servita per commettere la rapina; il giorno della rapina è stato informato dallo stesso __________ che la stessa era avvenuta e successivamente lo ha accompagnato a __________ per vendere un orologio provento della rapina, ricevendo per sé un compenso di almeno 1'000.-- Euro e facendo in modo che anche __________ venisse ricompensato con 800.-- Euro (cfr. verb. PP 18.7.2005 p. 3, 11.8.2005 p. 5e6e 25.8.2005; verb. Pol. 18.7.2005, 23.7.2005 e 10.8.2005).
Da ultimo, per quanto concerne gli atti preparatori alla rapina ai danni della __________ di __________, dagli atti risulta che __________, non soltanto si è messo a disposizione per effettuare un sopralluogo, ma ha pure fatto in modo di procurare a __________ una base sicura dove nascondersi dopo la rapina (disegnandogli pure una mappa per raggiungerla); inoltre, dalle conversazioni telefoniche intercettate è risultato che, l'accusato oltre a fornire ulteriori informazioni, si è detto disposto ad un ulteriore sopralluogo, nonché a mettere a disposizione di __________ e correi un ulteriore ufficio (a Chiasso) dove rifugiarsi dopo la rapina (cfr. verb. PP 18.7.2005 p. 3 e 15.12.2005; verb. Pol. 18.7.2005, 31.8.2005, 29.9.2005 e 4.11.2005).
Quelli sopra indicati costituiscono certamente gravi indizi della partecipazione di __________ ai fatti addebitatigli ed indicano che egli ha attivamente e fattivamente collaborato con __________ e a __________ per la preparazione e per "il buon esito" delle rapine: spetterà poi alla Corte del merito pronunciarsi sulla corretta qualificazione giuridica dell'agire dell'istante (correità-complicità), così come valutare la collaborazione da lui fornita agli inquirenti.
4.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3).
In capo a __________ è senz'altro dato concreto pericolo di fuga.
__________ è cittadino __________ e risiede a __________ con la fidanzata; non ha particolari legami (personali e lavorativi) con la Svizzera. Se è vero che ha lavorato in Svizzera sino al 2002/2003, per sua stessa ammissione, successivamente, egli non ha più svolto alcuna attività lavorativa in Svizzera - tale non può essere quella svolta presso gli uffici della società __________ a __________, peraltro senza alcun permesso -. La sua situazione economica è "disastrata", l'accusato stesso si dichiara "indigente" (cfr. anche verb. PP 11.8.2005) - e senza alcuna concreta prospettiva lavorativa per il futuro.
Non va poi trascurato che la pena prevista per il reato principale, rapina, va da un minimo di 6 mesi di detenzione ad un massimo di 2 anni di reclusione e che le imputazioni in gioco, se confermate in sede di giudizio, potrebbero avere quale conseguenza una pena detentiva non di lieve entità e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale. In queste circostanze, l'istante non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità nella prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli ed appare quindi piuttosto verosimile che possa decidere di darsi alla latitanza all'estero. In altre parole, la tentazione di rendersi irreperibile per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza appare sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto e non può essere evitato con misure meno incisive come quelle da lui proposte. Ricordato che l'importo cauzionale deve essere adeguato all'effettivo pericolo di fuga ed alla gravità del reato e non al limite teorico delle possibilità dell'accusato (CRP 17.11.2005, 60.2005.357, consid. 12), in concreto, una cauzione di soli fr. 5'000.--, che peraltro verrebbe versata dalla fidanzata di __________, appare importo manifestamente insufficiente a garantire la presenza dell'accusato al pubblico dibattimento e quindi a scongiurare il pericolo di fuga, ciò, si ribadisce, in considerazione della gravità dei reati addebitatigli e del conseguente rischio di pena. Questo giudice non ritiene di entrare nel merito di una valutazione di una cauzione superiore a quella proposta, ritenuto che dagli atti emerge l'assenza di qualsivoglia disponibilità finanziaria da parte di __________, che, come detto, si trova in una situazione di indigenza, e che la fidanzata potrebbe versare una cauzione contenuta nell'importo massimo fr. 5'000.--. Per quanto riguarda invece l'asserita disponibilità a depositare i documenti di legittimazione e a rimanere in Ticino presso la sorella della fidanzata, basti rilevare, da un lato, che, trattandosi di cittadino straniero senza particolari legami con la Svizzera, il deposito dei documenti appare misura di dubbia utilità ed efficacia "preventiva" e comunque causa di inevitabili disagi, tanto più che l'accusato ha il fulcro dei propri interessi in Italia e che in Svizzera non ha alcuna concreta prospettiva lavorativa (Rep. 1989 p. 293) e, dall'altro, che la mera e generica dichiarazione d'intenti di rimanere in Svizzera, non permette in quanto tale di ovviare al pericolo di fuga.
5.
L'opposizione del Procuratore pubblico alla messa in libertà provvisoria di __________ è fondata, oltre che sull'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, su quella di un concreto pericolo di fuga. Per quanto concerne gli altri presupposti per il mantenimento della carcerazione preventiva - considerato che nel preavviso il magistrato inquirente evidenzia che allo stadio attuale dell'inchiesta - atti depositati il 16 dicembre 2005 con scadenza al 3 gennaio 2006 - non sussistono più bisogni istruttori, eccezion fatta per eventuali richieste di complementi istruttori che le parti potrebbero richiedere entro il 3 gennaio 2006, né pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e neppure accenna all'esistenza di un pericolo di recidiva - appare superflua una loro analisi in questa sede.
6.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga (in sè non limitabile con la misure sostitutive proposte).
Il perdurare del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità, sia per rapporto al rischio di pena presumibile per reati di sicura gravità (non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), sia con riferimento al rispetto del principio di celerità, essendo il procedimento, che peraltro risulta essere stato condotto con sollecitudine, alla fase conclusiva (deposito atti ordinato il 16 dicembre 2005 con scadenza al 3 gennaio 2006).
Visto quanto precede l’istanza presentata da __________ deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140 cifra 1 e 3, 260 bis cpv. 1 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin