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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.11.2005 INC.2005.33903

18 novembre 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,185 mots·~11 min·3

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.33903

Lugano 18 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15 novembre 2005 da

__________    

presentata dopo l'emanazione dell'atto d'accusa n. __________ nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________ e TPC __________, quindi ex art. 108 cpv. 3 CPP;  

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16 novembre 2005) e le controsservazioni della difesa (17 novembre 2005), nonché la comunicazione della Presidente delle assise correzionali (16/17 novembre 2005);

visto l'inc. MP 4875/2005;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   __________ è stato arrestato, contemporaneamente a __________, il 20 giugno 2005, con promozione dell'accusa per infrazione alla LFStup in relazione all'importazione in Svizzera di ca. 70 grammi di cocaina (doc. 1, inc. GIAR 339.2005.1);

-   l'arresto è stato confermato da questo giudice, lo stesso 20 giugno 2005, constatata la presenza di gravi indizi di reato e concreti bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga (doc. 3, inc. GIAR 339.2005.1); analoga sorte è toccata al correo (cfr. inc. GIAR 338.2005);

-   il 19 ottobre 2005, il Ministero pubblico ha comunicato il deposito degli atti (AI 49) ed il 9 novembre 2005 la chiusura dell'istruttoria (AI 50);

-   il 14 novembre 2005 è stato emanato il rinvio a giudizio dei due correi (__________), sostanzialmente per concorso nella stessa fattispecie (cfr. ACC. punto 1), rispettivamente contravvenzione LFStup per il qui istante (ACC punto 2) e contravvenzione LFStup nonché guida in stato di inettitudine il correo (ACC. punti 3 e 4);

-   con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 339.2005.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria; dopo una breve premessa sui fatti oggetto dell'inchiesta nonché sui criteri di cui all'art. 95 CPP, l'istante sostiene inesistenza (attuale) di un pericolo di fuga, vista la sua residenza (con permesso in fase di rinnovo, procedura che richiederebbe presenza personale) in Italia, dove sono stabiliti anche i famigliari, che gli permetterà senz'altro presenza al dibattimento; contestata l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (l'inchiesta è conclusa) l'istante ritiene che proporzionalità e sussidiarietà si oppongono al perdurare della carcerazione essendo possibile l'adozione di misure sostitutive (cauzione  e deposito del passaporto);

-   il magistrato inquirente si oppone alla concessione della libertà provvisoria (doc. 4, inc. GIAR 339.2005.3); a suo dire i fatti imputati sono gravi (ca. 30 gr. di cocaina pura ritenuto un grado di purezza del 45% circa) e sebbene l'accusato sia reo confesso (non sussistono più bisogni istruttori) il pericolo di fuga è concreto, vista l'assenza di legami con il nostro paese e la prevedibile grave sanzione penale; irrilevante, sempre a dire dell'inquirente, la residenza nella fascia di confine nonché il fatto che il correo sia stato rilasciato già il 13 luglio 2005, in quanto il ruolo di quest'ultimo è minore; da ultimo, il Procuratore pubblico afferma che, tenuto conto della pena prevedibile, il carcere preventivo è ancora proporzionale;

-   con scritto del 17 novembre 2005 (doc. 7, inc. GIAR 339.2005.3) la difesa ripropone le considerazioni legali e giurisprudenziali relative al pericolo di fuga, sottolineando che la gravità della pena da sola non basta a renderlo concreto, che la volontà di continuare a risiedere in Italia è elemento oggettivo a sostegno della volontà di non sottrarsi al giudizio, tenuto conto anche della disponibilità a depositare una cauzione; inoltre, e quale ulteriore indizio della non intenzione di sottrarsi al giudizio, vi sarebbero le ammissioni e la collaborazione fornita in corso d'inchiesta;

-   la Presidente delle assise correzionali ha comunicato di aver fissato il dibattimento per il mercoledì 21 dicembre 2005 (doc. 6, inc. GIAR 339.2005.3);

-   giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP, dopo l’emanazione dell’atto d’accusa l’istanza deve essere diretta al GIAR; correttamente il Procuratore pubblico ha immediatamente trasmesso l’istanza del 15 novembre 2005 a questo ufficio;

-   il CPP non fissa termini per la decisione del GIAR (contrariamente al cpv. 1 dell’art. 108); non v’è dubbio, comunque, che la presente decisione (prolata nei tre giorni successivi alla ricezione – nonché presentazione – dell’istanza) è rispettosa di ogni e qualsiasi principio in materia di termini;

-     i principi applicabili in materia di arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

e, per quanto attiene più specificamente al pericolo di fuga:

"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

-   nel caso in esame, oltre che non contestati, i gravi indizi di reato sono dati, come emerge dall'atto d'accusa e dalle dichiarazioni/ammissioni dell'istante (Verbali PP __________, 11 luglio 2005, pag. 11 e 6 settembre 2005, pag. 3/4), nonché dalle circostanze dell'arresto (flagranza per il trasporto: cfr. Rapporto d'arresto 20 giugno 2005);

-   pericolo di recidiva ed ulteriori necessità istruttorie non sono avanzate/segnalate neppure dal magistrato inquirente, quindi è superflua un'analisi in sede di presente giudizio;

-   sono invece dati concreti elementi a favore della presenza di un pericolo di fuga; l'accusato è cittadino di uno stato estero, risiede all'estero e non ha legami personali o economico-professionali con la Svizzera; la circostanza che l'accusato intenda continuare a risiedere in Italia (ammesso che il permesso gli venga rinnovato), dove vivono anche i famigliari, rispettivamente nella fascia di confine (ma senza particolari legami con il territorio svizzero di corrispondente fascia), non basta ad eliminare concretezza di tale pericolo; inoltre, contrariamente alle affermazioni della difesa, le ammissioni iniziali (effettuate comunque nell'ambito di un arresto in flagranza e con sequestro dello stupefacente) risultano limitate e successivamente corrette (cfr. AI 18 e 36);

-   nel contempo, tuttavia, non si può dimenticare che il rischio di pena, menzionato dal magistrato inquirente, è indicato unicamente con la dicitura "prevedibile grave sanzione" e senza alcun riferimento temporale (anche approssimativo); una breve ricerca (empirica), da parte di questo giudice, ha permesso di determinare che mediante sentenze recenti per quantitativi analoghi (80/115 grammi di cocaina, sebbene con grado di purezza non determinabile, ma con l'aggiunta di altri reati), sono state erogate pene di 7/10 mesi di detenzione (Assise correzionali: Lugano 24 gennaio 2005, Locarno 8 giugno 2005, Lugano 7 settembre 2005); pur con tutta la cautela nel raffronto tra varie sentenze di merito, occorre considerare che i cinque (sei fino alla data del dibattimento) mesi di detenzione preventiva non sono un'entità lontanissima dall'effettivo rischio di pena nel caso concreto, con conseguente necessità di valutazione non superficiale del principio di proporzionalità e tenuto conto del fatto che (vista anche l'assenza di precedenti accertati: cfr, casellario CH, unico agli atti) non si può escludere a priori la concessione della condizionale;

-   anche il fatto che il correo, anch'egli cittadino dominicano residente in Italia, sia già stato posto in libertà provvisoria (per inciso, il 13 luglio 2005) non può essere totalmente trascurato, se non fondato su situazioni processuali e personali marcatamente diverse;

-   su quest'ultima questione, il magistrato inquirente afferma che sin dalle prime indagini è emerso che il correo aveva avuto ruolo minore; questa affermazione, non ulteriormente precisata, non trova riscontro nell'atto d'accusa (la fattispecie corrispondente all'infrazione aggravata alla LFStup è imputata congiuntamente ai due e il correo subisce anche un'imputazione minore supplementare: cfr. ACC. __________); vistose differenze non sembrano emergere neppure da una sommaria visione dell'incarto (in assenza d'indicazioni) che, se da un lato indica nel qui istante la persona che ha proposto e concordato la fornitura con il destinatario, dall'altro indica nel correo il proprietario e conducente della vettura necessaria per il trasporto (avvenuto, tra l'altro, mediante più movimenti transfrontalieri: cfr. Rapporto PG 14 ottobre 2005);

-   approfondimenti in capo al qui istante, per sospetto coinvolgimento in traffici maggiori e sospetta disponibilità di altri e maggiori quantitativi, possono giustificare maggior durata del carcere preventivo durante l’istruttoria, molto meno differenze di trattamento al momento della chiusura dell'inchiesta senza concreti riscontri (in relazione ai menzionati sospetti) ai fini del rinvio a giudizio;

-   quindi, ed in conclusione, in capo a José Rafael __________ sono presenti gravi indizi di reato ed un pericolo di fuga, ancora concreto (tenuto conto delle ammissioni, della durata del carcere preventivo sofferto per rapporto al rischio di pena - comunque ancora nei limiti della proporzionalità per quanto concerne la durata, visto che il dibattimento è già stato fissato per il 21 dicembre 2005 -, ed anche della valutazione fatta circa la valenza degli elementi oggettivi di concretezza del pericolo nei confronti del correo) ma non al punto da non poter (dover: art. 96 CPP) essere ulteriormente limitato dalla subordinazione dell'effettiva messa in libertà ad un deposito cauzionale (GIAR 3 agosto 2000 in re V., 231.2000.2; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 12 e 13);

-       l’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga (CRP 17 novembre 2005, citata). Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);

-       l'istante non ha fornito elementi specifici (concreti e certi) in merito alla situazione economica (sua e delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione), solo è dato sapere che egli svolge attività quale operaio per un salario mensile di ca EUR 1'1000.- al mese (cfr. AI 18) e che può essere assistito da numerosi famigliari (cfr. permessi di visita e telefonate);

-       tenuto conto di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono (ma in particolare della concretezza del pericolo di fuga e della gravità del reato) appare adeguato fissare un importo cauzionale di FRS 12'000.-; di poca utilità, nel caso specifico, l'obbligo di (futura) consegna del passaporto dopo il rinnovo del permesso di soggiorno e ovvio l'obbligo di dar seguito alla citazione per il dibattimento, pena la decadenza della cauzione, rispettivamente il ripristino della misura cautelare, se del caso per l'espiazione della pena.

P.Q.M

richiamati gli artt. 19 LFStup, 107, 108 e 284 e segg. CPP,

decide:

L’istanza di libertà provvisoria 15 novembre 2005 formulata da __________ è accolta, ma subordinata alle seguenti condizioni:

1.1.                      __________ depositerà, prima della sua liberazione, una cauzione di CHF 12'000.-.

1.2.                      __________ darà immediato seguito a tutte le citazioni che l'autorità giudiziaria emanerà nei suoi confronti in relazione al procedimento penale di cui all'ACC. __________.

 2.   Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del          Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.   Intimazione (anticipata via fax, visto l'esito e l'approssimarsi del fine settimana):

                                                                              giudice Edy Meli

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