Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.10.2005 INC.2005.15506

13 octobre 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,867 mots·~24 min·1

Résumé

Istanza di libertà provvisoria

Texte intégral

Incarto n. INC.2005.15506

Lugano 18 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 28 settembre 2005 da

__________

  trasmessa direttamente a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP,

visto lo scritto 30 settembre 2005 con il quale la cancelleria del Tribunale penale cantonale trasmette l’incarto n° __________ e le osservazioni 3 ottobre 2005 del Procuratore pubblico;

visto l’incarto TPC n° __________ di cui all’atto d’accusa __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20 marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).

Già a verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________, al __________ ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________.

B.

Il 31 maggio 2005 __________, che non ha mai negato la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria condizionatamente al suo immediato e spontaneo ricovero presso la __________ di __________ al fine di sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici potendo lasciare la clinica soltanto al momento e secondo le modalità indicate dal personale di cura e ciò sotto comminatoria dell’art. 109 cpv. 1 in caso avesse contravvenuto a tali disposizioni. A mente dell’istante non sarebbero più stati presenti i motivi di interesse pubblico per giustificare un suo mantenimento in carcere preventivo.

Per quanto riguarda in particolare il pericolo di recidiva non sarebbe più stato presente con riferimento alle conclusioni del perito psichiatrico.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 2 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 2), ribadendo l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, ha sollevato la presenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori ed il pericolo di recidiva, visto che lo stesso perito psichiatrico aveva subordinato l’esclusione di un pericolo di recidiva non solo alla condizione di adeguate misure terapeutiche ma soprattutto al miglioramento dell’attuale (all’epoca del verbale di delucidazione del 30 maggio 2005) florida patologia dell’accusato.

Con decisione 6 giugno 2005 (inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4) questo giudice – dopo avere constatato la pur non contestata presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e avere negato la presenza di pericolo di collusione in relazione agli avanzati bisogni istruttori – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria constatata l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che peraltro emergeva inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica del dottor __________ e dal verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno 2005. La decisione non è stata impugnata alla CRP.

Il 10 giugno 2005 __________ è stato trasferito dalla __________, dove era stato ricoverato in stato di detenzione per alcuni giorni, al __________ dopo che ne aveva fatto richiesta, trasferimento avvallato dal personale medico della __________ (AI 69) e avvenuto senza obiezioni da parte del perito psichiatrico (AI 73).

C.

Il 14 giugno 2005 la difesa di __________ ha formulato istanza di chiarimento, completazione e attualizzazione della perizia psichiatrica (AI 75) che si è visto respingere dalla PP con decisione 17 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), decisione che è stata impugnata davanti a questo giudice con reclamo 27/28 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 1).

Il reclamo è stato parzialmente accolto con decisione 25 agosto 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 7) che ha sostanzialmente concluso che:

“È chiaro che il semplice trasferimento dell’accusato dalla __________ al __________ non solleva il magistrato inquirente dall’obbligo di costante verifica medica del suo stato, ciò proprio ai fini di una continua valutazione del pericolo di recidiva che gli è stata riconosciuta e che, a mente del perito psichiatrico, discende direttamente dal grado di gravità della sua psicopatologia.

Appare quindi necessario procedere con l’allestimento di un complemento/attualizzazione della perizia psichiatrica agli atti che consideri, tra le altre cose, i rapporti dei medici che hanno in cura __________ almeno dal 30 maggio scorso che il magistrato inquirente è nuovamente invitato ad acquisire agli atti senza ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale sia attualmente il grado di psicopatologia di __________ con riferimento alla sua pericolosità (e di conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure prestate nell’ambito di un eventuale ricovero presso la __________, in regime di libertà provvisoria, possano tenere sotto controllo la patologia di __________ (anche in caso in cui fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado ragionevolmente prevedibile.”

D.

In data 26 agosto 2005 il magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al dottor __________ (del __________) – che verosimilmente dovrebbe seguire l’accusato presso il __________ – (AI 104), e al dottor __________ (capo servizio presso la __________) (AI 105) un “rapporto medico sulle cure somministrate al detenuto __________ e sulla terapia seguita fino ad oggi”, ciò “prima di procedere alla richiesta al perito giudiziario del complemento peritale”.

In data 29 agosto 2005, approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente, considerata la gravità dei reati ascritti a __________ e la sussistenza del pericolo di recidiva, ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi, allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali il complemento/attualizzazione di perizia ordinato da questo giudice (Istanza, pag. 2).

La difesa, con osservazioni 30/31 agosto 2005, ribadendo l’assenza di un pericolo di recidiva e di bisogni istruttori, si è opposta alla richiesta di proroga.

Il 2 settembre 2005 questo giudice ha concesso una proroga di 10 giorni del carcere preventivo cui è astretto __________ che di conseguenza sarebbe scaduto il 30 settembre 2005 (inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4).

Il 2 settembre 2005 il PP, ricevuti i rapporti del dottor __________ (AI 115) e __________ (AI 116), ha provveduto a richiedere al perito, dottor __________, un complemento di perizia (da consegnarsi entro il 16 settembre 2005) sullo stato attuale della psicopatologia dell’accusato e sulla sussistenza o meno di un pericolo di recidiva in caso di messa in libertà condizionata dell’accusato con ricovero presso la __________ (AI 117).

Il 7 settembre 2005 il PP ha inviato alle parti la chiusura dell’istruzione formale (AI 120) ed il 15 settembre 2005, con atto d’accusa n° __________, ha rinviato a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano __________ per titolo di ripetuto incendio intenzionale e lesioni colpose (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 6).

Con lettera 19/21 settembre 2005 il PP ha inviato al Presidente del __________ ed alle parti copia del rapporto 16/19 settembre 2005 del perito dottor __________, di cui si dirà in seguito per quanto di interesse per la presente decisione.

E.

con istanza di libertà provvisoria 28/29 settembre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 1), indirizzata direttamente a questo ufficio ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP, __________, invocando le conclusioni del perito psichiatrico, desumibili dal rapporto peritale di complemento del 16 settembre 2005, chiede di essere posto in libertà provvisoria. A mente dell’istante “l’unico motivo che finora ha giustificato il mantenimento del carcere preventivo di __________ è costituito dal pericolo di recidiva. ...Alla domanda a sapere quale sia lo stato psicopatologico di __________ con riferimento alla sua pericolosità, il dottor __________ ha risposto che il peritando non è da ritenere pericoloso per la sicurezza pubblica e non presenta un rischio di recidiva (pag. 3. in fine). Parallelamente il perito mette chiaramente in dubbio l’utilità di un ricovero al __________. ...Questa seconda conclusione si comprende perfettamente alla luce delle constatazioni fatte dal perito stesso circa il miglioramento del __________, la cui patologia non deve più essere considerata florida. Ne consegue che non si giustifica più una libertà provvisoria condizionata al collocamento presso il __________... .”

F.

Con osservazioni 3 ottobre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 6) il magistrato inquirente si oppone a tale istanza asserendo che “benché il perito abbia concluso nella risposta sul primo quesito (ad a) che in queste condizioni (mantenendo regolari controlli psichiatrici e osservando le prescrizioni farmacologiche), il peritando non è da ritenere pericoloso per la sicurezza pubblica e non presenta un rischio di recidiva, nella risposta al secondo quesito (ad b) il perito stesso precisa che il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica è attualmente minimo. Ne discende che il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica anche se attualmente minimo, è ancora esistente nella situazione personale e psicologica di __________ ciò che milita per il mantenimento del suo stato detentivo a garanzia della tutela della sicurezza pubblica”.

G.

Con lettera 4 ottobre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 7) il patrocinatore dell’istante ha comunicato il formale impegno del suo assistito, “qualora venisse posto in libertà provvisoria, di rimanere in cura regolarmente presso lo psichiatra dott. __________ che già lo seguiva prima dell’arresto, e di continuare sotto il suo controllo la terapia farmacologica attuale, che ha portato a così buoni risultati”.

H.

Con lettera 7/10 ottobre 2005 la Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, Giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha comunicato di avere fissato il pubblico dibattimento contro __________ per il giorno di lunedì 28 novembre 2005 con continuazione il 29 ed eventualmente il 30 novembre e di avere spiccato la relativa citazione (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 8) presentando, la stessa data, istanza di proroga del carcere preventivo alla Camera dei ricorsi penali ai sensi dell’art. 103 CPP (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 10).

E considerato

in diritto:

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

4.

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza basti ricordare quanto già esaminato con la decisione 6 giugno 2005 con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria 31 maggio 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4) e con la decisione 2 settembre 2005 con la quale è stata parzialmente accolta l’istanza di proroga del carcere preventivo presentata dal magistrato inquirente (Inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4).

Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

Non solo __________ ha ammesso di avere commesso gli incendi alla __________, al __________ ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________, ma indizi oggettivi – quali le tracce del suo DNA che sono state rinvenute sul luogo del reato e il ritrovamento nella sua automobile delle bottiglie con le quali ha trasportato il liquindi infiammabile che ha utilizzato per appiccare gli incendi summenzionati – concorrono a sostenere la tesi che si sia reso colpevole di simili gesta.

5.

Per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico già si è detto nelle precedenti decisioni di questo giudice, una a proposito dell’istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4) e l’altra a proposito della proroga del carcere preventivo (Inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4), che l’unico motivo tuttora presente è il pericolo di recidiva così come desunto dalla perizia psichiatrica del dottor __________ (AI 55).

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva già si è detto che lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Giova qui ricordare le conclusioni a cui era giunto questo giudice nella decisione di proroga del carcere preventivo del 2 settembre 2005 (Inc. GIAR 155.2005.5, doc. 4) che facevano riferimento a quanto espresso nella sentenza 6 giugno 2005 con la quale aveva respinto la prima istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4).

“Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il ricovero volontario dell’accusato presso la __________, ciò non appare il caso ad una attenta e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.

Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio 2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in ambitente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta. ...Con adeguate cure farmacologiche e di sostengo pscio- e socioterapeutico, ritengo che la sua pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP __________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la valutazione sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal perito proprio all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di delucidazione orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare il contenuto della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella perizia, il dottor __________ ha risposto che “migliorata la sua attuale e florita patologia è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti pericolosi come applicare incendi come fatto il 13 marzo 2005.

Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito, dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia, ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del 13/14 marzo 2005 (Inc. MP__________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur nella florida psicolatologia che presentava al momento dei fatti, egli è stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno le sue intenzioi prima dei fatti e quanto comesso dopo averli commessi).

È ben vero che a mente del perito il  trasferimento di __________ alla __________ “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico” e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura psichiatrica, attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla terapia (verbale 30 maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla domanda n° 3 e p, 3 risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito intravvede una diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non escludendolo espressamente per quanto riguarda il presente. `V’è poi da dire che nulla si sà della terapia seguita da __________ presso il __________ prima del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall’accusato dal momento del suo arresto al trasferimento presso la __________. Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica.

In queste circostanze è impossibile per questo giudice discostarsi dalle conclusioni del perito psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza pubblica che permetterebbe di concedere a __________ la libertà provvisoria”

A verbale di delucidazione 30 maggio 2005 il perito psichiatrico ha dichiarato che “A parer mio il prolungato soggiorno al __________ è destinato a confermare il peritando nella sua già radicata convinzione di essere un perseguitato. In teoria, ciò potrebbe determinare un aumento della sua pericolosità, che ovviamente in __________ verrebbe adeguatamente contenuta. Il trasferimento alla __________ è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico. Esso costituisce di per se stesso una misura terapeutica. Inoltre la patologia del peritando richiede una presa a carico di lunga durata, È importante che vengano stabilite relazioni valide con il personale curante di riferimento. Per questo motivo ritengo che il trasferimento alla __________ non debba tardare troppo”. Sempre nello stesso verbale il perito ha anche risposto affermativamente alla domanda del PP volta a sapere se un prolungato soggiorno al __________ avrebbe potuto comportare nel peritando un accrescimento ed un aggravamento dello stato depressivo tale da comportare potenzialmente anche una pericolosità per se medesimo e/o una incarcerabilità.

Sennonché, con complemento 16 settembre 2005, il perito, rispondendo alle domande della PP, ha affermato che “il peritando presenta attualmente un disturbo di personalità paranoide i cui tratti, grazie alla terapia ora in atto (antidepressivi, stabilizzatori dell’umore e neurolettici), sono sensibilmente smorzati, in particolare per ciò che riguarda la tensione endopsichica e l’aggressività che ne deriva. Sono ancora percettibili una certa diffidenza e sospettosità, che non potranno, nemmeno in futuro, essere eliminate completamente. Praticamente in remissione completa è invece l’episodio depressivo grave senza sintomi psicotici. In queste condizioni (mantenendo regolari controlli psichiatrici e osservando le prescrizioni farmacologiche), il peritando non è da ritenere pericoloso per la sicurezza pubblica e non presenta un rischio di recidiva. .... La patologia del peritando è già ampiamente contenuta dalla terapia posta in atto al __________ e non può, attualmente, essere considerata florida. Il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica è attualmente minimo. Ci si deve chiedere, allo stadio attuale delle cose, se un ricovero alla __________ sia necessario e opportuno” (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 3, p. 3 in basso e 4). (sottolineature della redattrice).

Ora, non si può non osservare come l’istante non comunichi e non proponga a questo giudice, malgrado il chiaro impegno a sottoporsi a visite presso il dottor __________ ed a continuare con la terapia farmacologia in corso, un piano terapeutico proposto dal medico da lui scelto in collaborazione con lo psichiatra del __________ dottor __________.

V’è da dire che la scarcerazione dell’accusato, che presenta una chiara patologia psichiatrica, andrebbe, se del caso, preparata con cura soprattutto per quanto riguarda l’assistenza psicologica e farmacologica. È impensabile che, dopo avere letto il contenuto della perizia psichiatrica (AI 55) e del verbale di delucidazione del 30 maggio 2005 (Inc. GIAR 155.2005.6, doc. 3) – dove il perito si è espresso per la necessità di un collocamento e del ricovero dell’accusato in una struttura psichiatrica per potere seguire una cura a lungo termine, sottolineando la concreta possibilità di peggioramento della sua psicopatologia e delle sue condizioni in caso di permanenza presso il __________ – , questo giudice possa ritenere sufficiente per accogliere la presente istanza la laconica conclusione espressa nel complemento di perizia del 16.09.2005 (“ci si deve chiedere, allo stato attuale delle cose, se un ricovero alla __________ sia necessario e opportuno”) soprattutto dopo che il perito stesso ha comunque subordinato l’assenza di pericolosità del periziato a regolari controlli psichiatrici e al mantenimento delle prescrizioni farmacologiche attuali, all’esistenza quindi di un ambiente protetto di cui però non sono attualmente presenti le condizioni e non sono dati gli estremi.

In questa situazione, con un complemento di perizia che muta sostanzialmente e apparentemente affrettatamente – e comunque in modo troppo vago per potere essere qui di aiuto –, le valutazioni espresse in perizia sulle misure terapeutiche da adottare, e nell’imminenza del processo, questo giudice non può di certo sostituirsi alla Corte di merito che dopo avere sentito tutte le parti dovrà valutare e decidere, in caso di condanna, essendo l’accusato reo confesso, non solo la pena da infliggere all’accusato ma anche e soprattutto l’eventuale misura accompagnatoria o l’eventuale sospensione della pena per permettere un collocamento, che il perito aveva dato come ineluttabile nella perizia psichiatrica (AI 55), o altro.

Decidere ora e in siffatte circostanze – con il processo ormai fissato ed una proroga del carcere preventivo già inoltrata dal Presidente della Corte alla competente Camera dei ricorsi penali – per una messa in libertà provvisoria significherebbe sostituirsi alla Corte di merito senza le necessarie basi fattuali, scientifiche e legali per poterlo fare.

A chi verrebbe lasciata la facoltà di decidere un piano terapeutico ed il suo rispetto in mancanza di chiare indicazioni che questo giudice non è in grado di dare dal momento che non solo non gli sono stati forniti gli elementi ma che neppure tale decisione rientra nei suoi compiti? Chi mai avviserebbe le Autorità di un peggioramento di __________ o di un suo mancato ossequio della terapia psichiatrica o farmacologica? Allo stadio attuale non è infatti né detto né sicuro che l’appoggio farmacologico e psichiatrico richiesto possa essere garantito in libertà con la necessaria continuità e tempestività prevista dal perito ed esercitata al __________; il miglioramento della psicopatologia di __________ essendo soltanto una delle condizioni cumulative (l’altra appunto è costituita da controlli psichiatrici e dalla continuazione della terapia farmacologica) indicate dal perito per potere concludere a favore di una riduzione della sua pericolosità e di conseguenza del rischio di recidiva. Va poi aggiunto che un’eventuale scarcerazione, già foriera in sé di importanti cambiamenti nella situazione personale e psicologica di ogni detenuto, nel caso di specie in mancanza di cure adeguate (ritenute necessarie dal perito ma non definite) e di un ambiente protetto, potrebbe compromettere la cura attualmente in atto presso il __________, ciò a maggior ragione se si considera anche che la recente richiesta di separazione a tempo indeterminato formulata dalla moglie di __________ (cfr. a questo proposito sia l’istanza di libertà provvisoria 28 settembre 2005 che il complemento di perizia 16 settembre 2005), sulla cui legittimità e opportunità questo giudice non intende naturalmente esprimersi in alcun modo, avrebbe in ogni caso la conseguenza pratica di lasciare a se stesso l’accusato e la sua patologia nell’imminenza del processo. Nulla si sa sul luogo di residenza scelto da __________ in caso di scarcerazione, ovvero se occuperebbe l’appartamento coniugale o un altro domicilio e se sì con quali mezzi, come passerebbe le sue giornate e soprattutto come dovrebbero venire organizzati i regolari controlli psichiatrici e chi si occuperebbe di controllare il rispetto dei termini della terapia farmacologica; a tal proposito non solo l’istanza di libertà provvisoria è totalmente silente, ma tali elementi non si evincono neppure dalla lettura del complemento di perizia.

Queste sono domande a cui solo la Corte di merito potrà ormai dare risposta dopo l’audizione del perito psichiatrico che sarà sicuramente chiamato a meglio spiegare, tra l’altro, le motivazioni a monte del suo cambiamento di rotta in merito al tipo di cure ed alle misure da applicare all’accusato.

Visto quanto detto sopra questo giudice non può che propendere per la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva non limitabile, in assenza di un progetto e di un aggancio terapeutico concreto (che non è nelle competenze di questo ufficio organizzare, rispettivamente imporre ed effettuare) ed immediatamente attuabile al momento dell’eventuale scarcerazione, con le sole misure sostitutive di cui all’art. 96 CPP. (cfr. anche sentenza GIAR 15 settembre 2005 in re A.R., Inc. 2005.35504).

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della messa in pericolo della sicurezza pubblica e con la data del processo già fissata è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati

a __________.

L’accusato è stato arrestato il 20 marzo 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi 7 mesi ed il processo è stato fissato per il 28 novembre. Sarà compito della CRP vagliare tale rispetto, nonché quello del principio di celerità, per la proroga richiesta sino alla data del processo.

Per quanto riguarda l’esame di competenza di questo giudice va osservato che i reati imputati a __________ sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di crimini) e in caso di condanna, anche considerando la scemata responsabilità riconosciuta dal perito psichiatrico, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire, senza dimenticare che è e deve rimanere compito specifico del momento processuale valutare quale condanna infliggere all’accusato e, nel caso in esame, stabilire le eventuali misure accompagnatorie o sostitutive ai sensi dell’art. 43 CP in base alle risultanze che scaturiranno al processo, e ciò in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

INC.2005.15506 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.10.2005 INC.2005.15506 — Swissrulings