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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.10.2004 INC.2004.51701

13 octobre 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,093 mots·~15 min·2

Résumé

Estrazione fotocopie dagli atti

Texte intégral

Incarto n. INC.2004.51701

Lugano 13 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 13/14 settembre 2004 da

__________, __________ (rappr. dall'avv. __________, __________)

  contro

la decisione 1. settembre 2004 del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che le vieta l'estrazione di fotocopie dagli atti dell'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (27 settembre 2004) e dell'indagato __________ (28/29 settembre 2004);

ritenuto che l'accusato __________ non ha presentato osservazioni e che quelle presentate da chi non ha veste di parte nel procedimento non sono state considerate (doc. 8 inc. GIAR 517.2004.1);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Con scritto del 3 aprile 2002, __________ ha sporto denuncia contro ignoti per le ipotesi di reato di appropriazione indebita (138 CP), truffa (146 CP), falsità in documenti (251 CP), costituendosi parte civile (AI 1). Il fascicolo relativo a tale denuncia risulta esser stato aperto dal Ministero pubblico il 22 agosto 2002 (cfr. mappetta rosa incarto).

Agli atti vi è pure una querela/denuncia del 22 maggio 2001, sempre presentata da __________ (parte civile) e sempre contro ignoti, per i reati di cui agli artt.137/138, 141 e 141bis, 151 e 152 CP (AI 1bis). Quest'ultima (benché precedente)

denuncia, sembrerebbe essersi conclusa con un non luogo a procedere (Decisione 1. settembre 2004, pag. 2).

La denuncia del 3 aprile 2002 concerne, sostanzialmente, beni della successione __________ e si fonda sull'ipotesi che "i beni di compendio della successione presenti in __________ per oltre 50 milioni di franchi (conti bancari, azioni di società, documenti, ecc.) siano spariti ad insaputa degli eredi legittimi" (AI 1, pag. 3).

2.

Le indagini hanno comportato l'emanazione di ordini di perquisizione e sequestro (cfr. Elenco atti, in particolare n. 5, 6, 18, 19, 36), nonché l'audizione di alcune persone in qualità di testi, indagati o accusati (cfr. Elenco verbali, da 1 a 15).

L'accusa è stata promossa, contro __________, per i reati di cui agli artt. 251 CP, in relazione a determinati formulari A (cfr. Verbali PP 3.10.2003, pag. 8, e 8 giugno 2004, pag. 6), per il reato di cui all'art. 306 CP, in relazione alla connessione tra i formulari menzionati e (per quanto dato comprendere) un verbale reso presso la Pretura (Verbale PP 3.10.2003, pag. 8), e 305ter CP, sempre in relazione ai menzionati formulari (Verbale PP 8 giugno 2004, pag. 8).

Non risultano promozioni d'accusa nei confronti di altre persone, o per altri titoli di reato.

Ne consegue che, per gli altri fatti e altre ipotesi di reato esposte in denuncia, così come nei confronti di altre persone, l'inchiesta si situa ancora nella fase delle indagini preliminari (si veda, in particolare, la posizione di __________, indagato per 138, 146, 251 e 305ter CP - verbali PP 24 giugno 2004, pag. 1, e 30 luglio 2004, pag. 2).

3.

Dagli atti emerge, inoltre (ed è opportuno evidenziarlo in quanto concerne la motivazione della decisione), che la fattispecie oggetto di denuncia è, per altri versi, oggetto di procedure civili (successorie o in rendiconto) e penali presso altre giurisdizioni in __________ ed in __________ (cfr. AI 4, AI 57).

4.

In data 16 agosto 2004 (doc. 2, inc. GIAR 517.2004.1), il magistrato inquirente ha concesso alla denunciante, all'indagato ed all'accusato l'accesso agli atti (cfr. classatore atti "da AI 5 a …", documento non ancora numerato). Invero, l'accesso sembra essere stato concesso già in precedenza, fin dal gennaio 2004 (AI 41 e 45). Il primo settembre, e con la decisione qui impugnata, il Procuratore pubblico si è opposto a che la denunciante estraesse copie dagli atti visionati, motivando il suo rifiuto con la volontà di "parare l'indebito uso del procedimento penale per avere accesso a notizie da usare in altra sede civile o privata", dato che "nel caso concreto il procedimento penale si inserisce in una serie di procedure particolarmente litigiose pendenti sia in __________ che in Italia, a loro volta inserite in una vertenza ereditaria" promossa dalla denunciante, e qui reclamante; e ciò "considerato altresì che nessuna decisione di merito é già stata presa" (doc. 2, inc. GIAR 517.2004.1).

5.

Con il presente reclamo (doc.1, inc. GIAR 517.2004.1), __________ chiede l'annullamanto della decisione del magistrato inquirente.

La reclamante riassume gli elementi (a suo giudizio) salienti dell'inchiesta e richiama il testo dell'art. 79 cpv. 2 CPP e relativa giurisprudenza. Rileva, poi, che la sentenza citata dal magistrato inquirente, a sostegno della sua decisione, si riferisce alla fase delle indagini preliminari, mentre che, nel caso in esame, nei confronti di __________ è già stata promossa l'accusa; col che le motivazioni per negare accesso agli atti e fotocopie dovrebbero avere tutt'altra pregnanza (Reclamo, punto 4).

Sostiene, inoltre, che vi è disparità di trattamento tra lei, l'indiziato e l'accusato, in quanto a questi ultimi la possibilità di estrarre fotocopie non è stata negata: le altre parti al procedimento godrebbero, pertanto, di facilitazioni a lei non concesse.

Inoltre ancora, la decisione sarebbe iniqua e insostenibile perché intervenuta a richiesta della difesa __________ e dopo la decisione di deposito degli atti che non menziona alcuna restrizione.

Da ultimo, il rischio addotto a motivazione della decisione, sarebbe infondato, puramente ipotetico e discriminatorio perché invocato solo nei confronti di una delle parti al procedimento, mentre che (anche) le altre avrebbero dimostrato di far ampio uso (a suo dire altrettanto strumentale) dei giudizi civili __________ (Reclamo, punto 7).

6.

Con le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 517.2004.1), il magistrato inquirente precisa che la facoltà di limitare l'accesso agli atti alla parte civile (giusta l'art. 79 cpv. 2 CPP) non è riservata alla fase delle informazioni preliminari. Contesta disparità di trattamento in quanto la posizione della parte civile non può essere paragonata a quella dell'indiziato e/o dell'accusato. Indifferente, sempre secondo il Procuratore pubblico, chi abbia formulato richiesta di decisione in merito alla limitazione; ciò che conta è che il rischio di strumentalizzazione ci sia, senza che la stessa debba essere (preventivamente) provata.

Quanto alla proporzionalità, il magistrato inquirente precisa di aver adottato la misura meno incisiva tra quelle possibili.

7.

Il patrocinatore di __________ (doc. 9, inc. GIAR 517.2004.1), dopo essersi diffusamente espresso sul merito dell'inchiesta, contesta che la reclamante sia parte civile (e possa esserlo) nel procedimento che lo vede quale indagato, visti i reati prospettati (artt. 251 e 305ter CP) e l'assenza di un danno che ne deriverebbe (nella denegata ipotesi di un loro -dei reati- fondamento). Sottolinea, inoltre, in merito a proporzionalità, come non sia stato negato accesso agli atti, bensì solo la possibilità di estrarre fotocopie.

8.

Il reclamo, presentato tempestivamente dalla destinataria della decisione, è ricevibile in ordine (perlomeno, come si vedrà in seguito, in relazione a fatti e reati per i quali vi è stata valida costituzione di parte civile).

9.

In diritto, e per quanto concerne accesso agli atti e  modalità d'esercizio di tale diritto, si ha che:

"L’art. 60 cpv. 2 CPP conferisce all’accusato di sempre prendere conoscenza degli atti ed anche di riceverne copia, in quanto ciò risulti necessario al patrocinio epperò non vi ostino contrarie esigenze di inchiesta. Per il privilegio del diritto alla difesa non è stata ripresa nei lavori legislativi la formulazione proposta con il Messaggio concernente la revisione totale del CPP dell’11 marzo 1987, più generica e limitativa dell’eccezione (“se non vi si oppongano seri motivi”: art. 72, valevole per tutte le parti, pure nel commento con maggior rigore per la parte civile): ora solo per la parte civile l’eccezione al completo accesso agli atti è estesa a contrari preminenti interessi dell’accusato o di terzi, secondo l’art. 79 cpv. 2, essendo stato sottolineato che “questa riserva vuole parare all’indebito uso del procedimento penale per ottenere accesso a notizie da usare in altra sede, civile o privata” (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 ad art. 63 ter nota 4), ciò che appunto non vale per l’accusato, i cui diritti “possono essere limitati solo per concrete esigenze di inchiesta” (Rapporto della Commissione granconsigliare del 22 luglio 1992, ad art. 61 quater)."

(sentenza 16 ottobre 1996 in re V., GIAR 569.1996.1)

Né il testo di legge, né la giurisprudenza, né la dottrina, permettono di affermare che limitazioni dell'accesso agli atti possono intervenire solo nella fase delle indagini preliminari (cfr. art. 79 cpv. 2 CPP, L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 43 e citazioni). Certo, più l'istruttoria avanza e più diventa difficile porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità d'accesso, pur distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti) senza violare diritti sostanziali delle parti al procedimento. Nel contempo, e quasi per contrasto, laddove ancora non sono stati individuati sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro una determinata persona (art. 178 CPP) molto più peso va dato agli interessi di terzi, prima di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti civili. Ciò, anche (se non in particolare), per prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per fini, civili o privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L. Marazzi, op. cit., ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.; 6P.29/1999).

Pacifico, poi, che l'accesso agli atti della parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che permettono di sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i fatti che la vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP).

10.

Nel caso in esame il rischio di un utilizzo di atti dell'incarto penale in altre sedi non è solo ipotetico. A prescindere dalle caratteristiche "successorie" della vertenza, procedure formali sono pendenti, come si è detto, presso altre giurisdizioni (una di queste, tra l'altro, è un'azione in rendiconto e, quindi, sede adeguata per accedere ad informazioni e documentazione a fini civili) e in una decisione del 12.05.2004 del Tribunale di __________ (cfr. allegato ad AI 58) si può leggere, in relazione ad un'eccezione presentata al Tribunale, che "tale eccezione è argomentata sull'avvenuta costituzione di parte civile della __________ nel procedimento penale, instaurato per il delitto di sottrazione di cose comuni a carico del __________".Ora, pur non essendo chiaro se il riferimento concerna la denuncia presentata in __________ (contro ignoti, già oggetto di un NLP, ripresa nel procedimento qui in esame ma senza che risultino -allo stadio- informazioni preliminari contro __________), è dimostrato l'interesse (e la sua concretizzazione) di far uso in altre sedi delle risultanze (meglio, di elementi), anche non sostanziali, dei procedimenti penali. Di principio, quindi, la limitazione non appare come priva di fondamento e ingiustificata.

In quest'ottica, non può essere considerato come privo di significato il fatto che la reclamante intitoli la sua corrispondenza, al magistrato inquirente, "__________procedimento penale" (AI 68, 61, 57, solo per citarne alcuni), allorquando la denuncia è stata presentata contro ignoti e la persona menzionata non risulti, al momento attuale, neppure indagata.

11.

Occorre ora valutare se la decisione impugnata non violi in modo inammissibile, considerato stadio e oggetto della procedura penale di cui qui si tratta, i diritti della parte reclamante, ovvero se sia rispettosa del principio di proporzionalità e della parità di trattamento.

Questa valutazione non può essere effettuata in termini generali (e astratti) ma deve tener conto, come riconosciuto dalla stessa reclamante (Reclamo, pag. 5, punto 4), dello stadio del procedimento e del riconoscimento del ruolo di parte civile, in relazione a fatti e imputazioni specifiche, nonché della relazione (e dell'utilità) degli atti del procedimento per l'esercizio dei propri diritti nelle specifiche situazioni "processuali".

In proposito, si constata quanto segue:

a)

Per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138 e 146 CP, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, sia nei confronti di __________ che nei confronti di __________ (cfr. Verbali PP 3.10.2003, pag. 1, 24.06.2004, pag. 1).

Analoga constatazione per quanto concerne le ipotesi di reato di cui agli artt. 251 e 305ter CP nei confronti di __________ (cfr. Verbale 30.06.2004, pag. 2).

b)

L'accusa è stata, invece, promossa nei confronti del solo __________, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 251 e 306 CP (Verbale 3.10.2003, pag. 8) con successiva estensione anche al reato di cui all'art. 305ter CP e ad ulteriori fatti/documenti per le due prime promozioni (Verbale 8.06.2004, pag. 6).

c)

L'osservante __________, contesta la qualità di parte lesa della reclamante (Osservazioni 28.09.2004, pag.8). Tale contestazione concerne, di fatto, la facoltà di costituirsi parte civile, condizione preliminare per accedere agli atti del procedimento (e, perlomeno per quanto concerne la valida costituzione di parte - art. 70 cpv. 2 CPP, rilevabile d'ufficio).

Nel caso in esame, la costituzione di parte civile è avvenuta con l'atto di denuncia (AI 1, pag. 18), per fatti e ipotesi di reato (artt. 138, 146 e 251) menzionati nella denuncia stessa.

Di contro non risulta esservi stata analoga (e valida) costituzione di parte civile, per il reato di cui all'art. 305ter CP, oggetto della promozione d'accusa nei confronti di __________ (verbale PP 24 giugno 2004), reato per il quale sono anche in corso informazioni preliminari nei confronti di __________. Non vi è, agli atti (cfr. Elenco atti istruttori da 1 a 68), una dichiarazione di costituzione di parte civile per questa ipotesi di reato. La dichiarazione non è un formalismo (eccessivo o non), bensì una formalità importante dato che la costituzione di parte civile presuppone anche requisiti sostanziali (art. 69 CPP) la cui esistenza, in ogni singolo caso, deve essere verificata dal magistrato inquirente e può essere contestata dalle altre parti al procedimento (REP 1998, n. 101, cons. 1 primo paragrafo; si veda anche, per un caso di decisione negativa da parte del magistrato inquirente, GIAR 25.07.2003 in re C., 400.2003.1).

Invero, nel caso in esame, neppure risulta che la reclamante sia stata indicata, quale parte lesa, nelle promozioni d'accusa in questione (art. 188 lett. d. CPP), rispettivamente che tali promozioni le siano state notificate (art. 69 cpv. 3 CPP; cfr. Elenco atti, n. 56 e ss.). Da quest'ultima circostanza si potrebbe, tra l'altro, dedurre che il Procuratore pubblico non considera (per atti concludenti) la qui reclamante quale possibile parte lesa dalle ipotesi di reato in questione.

d)

Meno chiara la situazione in relazione alla promozione dell'accusa per il reato di cui all'art. 306 CP, nei confronti di __________.

La promozione è avvenuta in presenza del rappresentante della denunciante (cfr. Verbale PP 3 ottobre 2003) il quale, in scritti successivi al magistrato inquirente, ha fatto esplicito riferimento al reato in questione, chiedendone anche l'estensione ad altri fatti (AI 13, 42, 46), senza che vi siano state reazioni (negative) sulla sua facoltà di proporre prove o altro in relazione a tale reato. Anche in assenza di una chiara costituzione di parte civile, va ritenuto che per il magistrato inquirente la costituzione è avvenuta e, allo stadio attuale, non risulta formalmente contestata da alcuno.

e)

Per le ipotesi di reato di cui all'art. 251 CP, invece, la situazione è chiara: la costituzione è avvenuta ed in relazione a problematiche connesse con i formulari A (cfr. AI1, pag. 15).Non risulta che tale costituzione sia stata rifiutata o contestata a qualsiasi stadio della procedura. Quindi, per quanto è di competenza di questo giudice, la reclamante è parte civile nell'istruttoria formale contro __________ in relazione alle ipotesi di reato di falsità in documenti, così come menzionate nei verbali 3 ottobre 2003 e 8 giugno 2004.

f)

Abbondanzialmente, si precisa come non possa essere considerata, in materia di (valida) costituzione (di parte civile), la semplice frase contenuta nel cappello della denuncia "ogni altro titolo di reato alla fattispecie applicabile", sia perché non vi è chiaro riferimento, nella denuncia, all'audizione di __________ del 24.10.2000 in sede civile, sia perché non è evidente come e quando il reato di cui all'art. 305ter CP possa (eventualmente) ledere interessi privati.

g)

Da ultimo, è meglio chiarire subito che, contrariamente a quanto sostiene la reclamante (Reclamo, pag. 7, punto 6), non vi è ancora stato deposito degli atti (ex art. 196 CPP) in relazione all'istruttoria formale in corso contro __________. Infatti, la comunicazione del 16 agosto 2004 (a prescindere dalla stessa definizione impostale dal magistrato inquirente: "visione atti" invece dell'usuale "deposito atti" che, solitamente, menziona esplicitamente l'art. 196 CPP), si riferisce sia ai reati ancora oggetto di informazioni preliminari sia a quelli già oggetto d'istruttoria formale, menziona sia il nome della persona formalmente accusata (di alcuni reati) che di quella contro cui non è stata promossa alcuna accusa. Pertanto si tratta di una semplice comunicazione della possibilità di visionare gli atti e non del formale deposito degli stessi, mediante il quale il Procuratore pubblico segnala (anche) di ritenere raggiunto lo scopo dell'istruzione formale.

12.

Ricordato che non è qui questione di una limitazione totale dell'accesso agli atti, bensì unicamente della facoltà di estrarre fotocopie, alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi precedenti (e cogliendo l'occasione per sottolineare come le -spesso vituperate- formalità abbiano una loro specifica funzione e utilità -nel caso specifico la definizione dei rapporti delle parti con l'autorità e tra di loro, per l'esercizio dei rispettivi diritti e la determinazione degli atti per rapporto ai quali possono essere esercitati, il tutto anche a beneficio delle autorità di reclamo, ricorso e/o giudizio), si deve concludere che il divieto di estrarre fotocopie non appare privo di fondamento e, non viola il principio di parità di trattamento (diverse sono, infatti, le posizioni di parte civile, indiziato e accusato) né quello di proporzionalità.

Ciò vale, in particolare, per tutti gli atti relativi a quelle parti dell'inchiesta che si trovano nella fase delle informazioni preliminari (in particolare i reati patrimoniali), rispettivamente in quella dell'istruttoria formale in relazione a fatti e ipotesi di reato per i quali non vi è stata costituzione di parte civile (305ter CP).

Per quanto concerne, invece, gli atti relativi all'istruttoria formale per falsità in documenti e falsa dichiarazione di una parte in giudizio contro __________, va detto che si tratta di un numero limitato di documenti (cfr. Verbale 3.10.2003, pag. 8-1 documento; verbale 8.06.2004, pag. 1-5 documenti), dal contenuto semplice e comunque importante limitatamente ad una precisa indicazione; la limitazione consistente nel rifiuto di rilasciare di fotocopie (prima del deposito atti ex art. 196 CPP) non può essere considerata aggravio tale da costituire impedimento significativo dell'esercizio dei diritti della parte civile. Quindi, non appare lesivo del principio di proporzionalità evitare, come fa la decisione impugnata, l'uso strumentale in altre procedure dei documenti in questione, considerando prevalente l'interesse dei terzi.

13.

In conclusione, il reclamo (parzialmente irricevibile per carenza di legittimazione) è respinto.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (laddove protestate) seguono la soccombenza.

La presente decisione è definitiva a livello cantonale e per quanto concerne i rimedi ordinari (art. 284 e contrario CPP).

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 251, 305ter, 306 CP, 1ss. 67ss., 69, 70, 78, 79, 173, 178, 196, 280ss, 284 e contrario CPP,

decide

1.     Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.     La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.--, e le spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non protestate.

3.     Intimazione a (con copia delle osservazioni):

                                                                                                                                                                                                             giudice Edy Meli

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