Incarto n. INC.2004.26803
Lugano 9 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 luglio 2004 da
____________, attualmente detenuto c/o PCT, Cadro (Avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 7/8 luglio 2004 dal
Procuratore pubblico __________, 6500 Bellinzona
viste le osservazioni, al preavviso negativo, della difesa (9 luglio 2004);
visto l'incarto MP 3024/2004;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- ____________ è stato arrestato il 12 maggio, con l'accusa di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla Legge federale sugli stupefacenti (artt. 19 cifra 2, sub. cifra 1 LFStup) e con richiesta di conferma dell'arresto per necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. 1, inc. GIAR 268.2004.1);
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il 13 maggio 2004, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. 3, inc. GIAR 268.2004.1);
- in sostanza, ____________ era accusato di avere, nel corso dei mesi di aprile e maggio 2004, acquistato almeno 250 grammi di eroina destinati alla vendita (130 gr. effettivamente venduti e 70 gr. sequestrati dalla polizia - cfr. Rapporto d'arresto 12 maggio 2004, doc. 2 inc. GIAR 268.2004.1); in corso d'inchiesta i fatti oggetto d'accusa si sono dilatati (sia per i quantitativi, sia per il tipo di stupefacente trattato sia per i tempi di commissione di reato) come risulta dal verbale PP 25 giugno 2004: già le sole ammissioni dell'accusato concernono acquisti di quasi mezzo chilogrammo di eroina (di cui almeno 355 grammi effettivamente venduti) e 30 grammi di cocaina (di cui almeno 3 grammi venduti) a partire dal 2002 (cfr. AI 3.3);
- l'istruttoria è chiusa e l'atto d'accusa imminente (cfr. AI 3.3, se del caso in relazione con art. 198 cpv. 1 CPP);
- con l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 268.2004.3), ____________ chiede di essere posto in libertà provvisoria; dopo aver indicato lo stadio dell'inchiesta e le norme applicabili in materia di privazione cautelare della libertà, sottolinea che necessità istruttorie e pericolo di fuga, invocati al momento dell'arresto, non sono più attuali; le prime perché ormai l'istruttoria è conclusa, il secondo perché si sarebbe normalizzata la situazione relativa al diritto di visita dei figli, non possiede un passaporto e non gode di buona salute (con conseguente inverosimiglianza del volersi recare in Iraq dove non potrebbe essere curato);
- il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 1, inc. GIAR 268.2004.3); considera (ancora) presente il pericolo di fuga già per il solo fatto che la domanda d'asilo dell'accusato è stata respinta definitivamente ed egli dovrà comunque lasciare il paese; in simile situazione, al magistrato inquirente non appaiono sufficienti ad eliminare il pericolo di fuga né il legame con i figli né la situazione al paese d'origine, in particolare alla luce anche della gravità del reato e delle relative comminatorie di pena;
- con osservazioni dell'8 giugno 2004 (doc. 4, inc. GIAR 268.2004.3), la difesa ribadisce la non sussistenza di un pericolo di fuga ed afferma che il beneficio di un permesso F di ammissione provvisoria sancisce l'interesse dell'accusato a poter rimanere in Svizzera, interesse che sarebbe stato stabilito dagli "specialisti dell'Ufficio dei rifugiati", che il magistrato inquirente non può controvertire; sostiene che non si può affermare che chi è al beneficio dell'ammissione provvisoria dovrà un giorno lasciare la Svizzera e aggiunge che solo al momento della eventuale revoca il pericolo di fuga potrà essere rimesso in discussione; conclude segnalando il fatto che vi sono "persone indagate in Ticino e poste in libertà provvisoria che risiedono pacificamente all'estero";
- l'istanza, emanante da persona in stato di detenzione preventiva è ricevibile;
- in diritto si ha che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- l'esistenza a carico dell'accusato di gravi indizi di reato non è contestata neppure dalla difesa; trattasi di questione che deve essere verificata d'ufficio e per la quale qui basta far riferimento alle ammissioni dell'accusato nel verbale PP 25 giugno 2004, ed alle deposizioni di terzi che lo chiamano in causa (cfr. AI 5.1): i gravi indizi di reato sono presenti in capo all'accusato istante;
- l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (che, va detto, non decadono necessariamente ed automaticamente con la chiusura dell'istruttoria predibattimentale ma possono sussistere anche in relazione a quella dibattimentale) e/o di un pericolo di recidiva non sono affermate neppure dal magistrato inquirente; ci si può pertanto esimere dall'analisi della loro eventuale esistenza (sentenza 23.09.2002 in re Y., GIAR 477.2002.2);
- per quanto concerne il pericolo di fuga si ricorda, preliminarmente, che per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701), ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
- come detto più sopra, la gravità della pena presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga; nondimeno, si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale e può diventare vera e propria presunzione nei casi in cui il crimine ipotizzato è passibile della reclusione a vita (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701);
- nel caso in esame la gravità del reato ipotizzato é indubbia; l'attività di acquisto/detenzione a fini di vendita di circa mezzo chilo di eroina, e anche di cocaina, con vendita effettiva di almeno 350 grammi, ed interruzione delle vendite solo a seguito dell'arresto (con sequestro di quantitativi non indifferenti), svolta in un lasso di tempo superiore ad un anno da persona matura, non consumatrice, è reato di sicura gravità che può condurre, in caso di condanna, ad una pena di una certa importanza (l'art. 19 cifra 2 prevede la reclusione o detenzione non inferiore all'anno), non necessariamente al beneficio della sospensione (a maggior ragione quando, come in casu, l'accusato delinque nel periodo di prova concesso con altra condanna: sentenza Pretura penale 7.10.2003);
- l'accusato, già asilante, è stato oggetto di una decisone di allontanamento (indipendentemente dal rapporto con i figli - cfr. AI 3.2 pag. 5) ed è ora al beneficio di una ammissione provvisoria, con conseguente statuto precario e concreta possibilità di dover abbandonare comunque la Svizzera in tempi brevi (vista l'evoluzione della situazione in Iraq a seguito del notorio recente passaggio di poteri al governo provvisorio); all'inizio dell'inchiesta (verbale PS 12 maggio 2004) aveva esplicitamente dichiarato l'intenzione di lasciare la Svizzera, intenzione (opportunamente?) "ritirata" nell'ultimo verbale; il suo atteggiamento processuale (legittimo) non è improntato alla collaborazione spontanea (cfr. l'evoluzione dei quantitativi nei vari verbali - GIAR, Polizia, PP - a seguito delle contestazioni); considerando anche queste circostanze, ben si può ritenere che in caso di rilascio prima del processo, peraltro imminente, l'abbandono della Svizzera (non necessariamente in direzione dell'Iraq) possa apparirgli come il male minore (indipendentemente dal possesso o meno del passaporto, non trattandosi di cittadino svizzero - DTF 12 agosto 1981 in re C., citata in REP 1989, p.293);
- in merito al pericolo di fuga, va anche detto che ogni caso deve essere valutato in riferimento ai suoi specifici elementi con conseguente irrilevanza del generico rinvio al fatto che vi siano persone residenti all'estero in libertà provvisoria (vi sono anche cittadini Svizzeri residenti in Svizzera per i quali è ritenuto pericolo di fuga);
- alla luce di quanto sopra, il pericolo di fuga è presente e concreto nel caso in esame;
- ____________, in via subordinata ha chiesto la messa in libertà con attivazione di misura sostitutiva quale il deposito del passaporto o di una cauzione; la richiesta di misura sostitutiva non è oggetto di alcuna argomentazione/indicazione nel corpo dell'istanza; ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità della richiesta vista la carenza di motivazione (in particolare per quanto concerne la cauzione, visti gli obblighi imposti dalla giurisprudenza all'accusato: "l’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);" - sentenza 15.12.2003 in re E., GIAR 237.2003.10); trattandosi di misure sostitutive della privazione della libertà personale è comunque opportuno esprimersi, ancorché brevemente, nel merito;
- nel caso in esame, la gravità dei reati imputati, la concretezza e gravità degli indizi, il rischio di pena in caso di condanna, in uno con gli altri elementi indicanti pericolo concreto di fuga impongono di concludere che, a questo stadio del procedimento (imminenza della chiusura dell'istruttoria, con prospettiva di celere rinvio a giudizio), neppure la prestazione di cauzione sia sufficiente a scongiurare pericolo di fuga; ciò vale, ovviamente, anche per il deposito del passaporto, anche per quanto detto sopra in relazione alla nazionalità;
- inoltre, le misure sostitutive proposte appaiono di dubbia applicabilità nel caso concreto: l'accusato chiede che gli venga imposto il deposito del passaporto che poco prima ha affermato di non possedere (cfr. Istanza 6 luglio 2004, punto 5., ultima frase sesto capoverso), rispettivamente una cauzione che non sarebbe in grado di versare personalmente (in sede di verbale di conferma dell'arresto ha affermato di non avere soldi: cfr. AI 1.4 pag. 1) e senza indicare chi potrebbe provvedervi;
- vista la gravità del reato ascritto ed il conseguente rischio di pena ipotizzabile in caso di condanna, la detenzione preventiva subita e quella ancora prevedibilmente da subire sono rispettose del principio di proporzionalità; manifesto il rispetto dell'obbligo di celerità nella conduzione dell'inchiesta;
- il presente giudizio, relativo a libertà personale, è esente da tasse e spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9, 10, 31 CF, 19 cifra 2, sub. cifra 1 LFStup,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da ____________ è respinta, sia nella domanda principale che in quella subordinata.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
avv. __________ per sé e per l'accusato;
- Procuratore pubblico __________, 6500 Bellinzona (con copia delle osservazioni e con l'incarto MP 1474/2003 di ritorno);
- Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro.
giudice __________