Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.06.2004 INC.2004.19603

14 juin 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,191 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2004.19603

Lugano 14 giugno 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 maggio 2004 da

__________ patr. d'ufficio dal __________  

contro

la decisione 6 maggio 2004 del Procuratore pubblico Antonio Perugini in materia di accesso agli atti nel procedimento aperto contro il reclamante per titolo di furto, danneggiamento e violazione di domicilio, di cui all'inc. MP __________;

preso atto delle osservazioni 21 maggio 2004, con le quali il Procuratore pubblico postula la reiezione del gravame;

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Nei confronti di __________ e del di lui padre __________ - entrambi in detenzione preventiva dal 17 aprile 2004 - è in atto un procedimento penale per titolo di furto aggravato siccome commesso per mestiere ed in banda, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. In particolare, i due accusati sono stati arrestati in flagranza di reato il 17 aprile 2004 a Losone; l'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, essendo dati, seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni istruttori (inc. GIAR 196.2004.1 doc. 3).

B.

Con decisione 6 maggio 2004 il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta del difensore dell'accusato di poter avere accesso agli atti, in quanto "allo stadio attuale dell'inchiesta questo non è possibile per motivi istruttori (correi con versioni non collimanti e in fase di verifica sulla base di riscontri oggettivi in corso di allestimento)".

Di qui il presente reclamo con la quale la difesa di __________ chiede le venga concesso l'accesso agli atti del procedimento o quanto meno di concederne parziale visione e l'estrazione di fotocopie. Evidenziata la dottrina in materia, la difesa rileva che nella fattispecie in questione non risulterebbe una preminenza di interessi pubblici rispetto a quelli privati e che pertanto sarebbe violato il principio di proporzionalità, a maggior ragione tenuto conto del fatto che __________ è incensurato e che, se dovesse essere condannato, beneficerebbe della sospensione condizionale della pena.

C.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è riconfermato nella decisione impugnata. In particolare, dopo aver rilevato che sia __________ che __________ fanno parte unitamente a numerosi correi di una banda, fra cui una nipote di __________, dedita alla commissione di furti in abitazioni private del Ticino e di altri Cantoni sin dal 2002, e che dall'inchiesta in corso continuano ad emergere ulteriori indizi di furti, ha evidenziato che, allo stadio attuale del procedimento, la complessità dell'inchiesta e dei fatti da accertare, le incongruenze delle versioni sino ad ora rese dai due correi ed i tentativi di inquinamento delle prove messi in atto - come risulta dalla nota confidenziale della polizia del 19 maggio 2004 - fanno si che per motivi istruttori l'accesso agli atti debba essere negato. Il magistrato inquirente ha pure osservato che quanto vale per l'accusato vale anche per il difensore, qualora, come nel presente caso, quest'ultimo abbia un permesso di visita libero con il suo patrocinato.

D.

Con scritto 9 giugno 2004 il Procuratore pubblico ha comunicato a questo giudice di aver fissato l'interrogatorio di __________ e di __________ per il prossimo 23 giugno 2004.

E ritenuto

In diritto

1.

La legittimazione di __________, accusato nel procedimento e destinatario della decisione impugnata, è pacifica. Il reclamo tempestivo è quindi ricevibile in ordine.

2.

Per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che il problema si pone in termini analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore, in particolare nei casi come quello in esame, il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato arrestato (cfr. Rep. 1994, n. 114, p. 114-115).

Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.

Dagli atti risulta che l'accusato ha mantenuto un atteggiamento non collaborativo per tutto il corso dell'inchiesta, che le versioni rese da lui e dal padre non collimano e che vi sono già stati tentativi di collusione (cfr. osservazioni PP). In siffatte circostanze risposte preconfezionate sulla base di atti già visionati non solo non sarebbero utili alla ricerca della verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità dell'accusato reclamante (che, non lo si dimentichi, ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere). Se è vero che l'accusato sa di entrare in considerazione per altri furti commessi in Ticino, è altrettanto vero che egli non può sapere che cosa abbia dichiarato il padre e tutto quanto hanno raccolto le autorità inquirenti. Le suddette considerazioni rafforzano la necessità di vietare all'accusato ed al suo difensore (che, come detto, beneficia sin dall'inizio dell'inchiesta di colloqui liberi con l'accusato) l'accesso agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato di deposizioni verbalizzate in un primo tempo dalla sola polizia.

Se è vero che __________ si trova in carcere dal 17 aprile 2004, giova evidenziare che il Procuratore pubblico in data 9 giugno 2004 ha spiccato una citazione per l'accusato ed il coaccusato per il 23 giugno prossimo. Vista l'imminenza degli interrogatori in questione, ancora si giustifica la non concessione dell'accesso fino ad espletazione degli stessi per salvaguardare il principio dell'immediatezza (anche a favore dell'accusato), ritenuto che il periodo intercorrente fra la presente decisione e l'effettivo accesso non è tale da ledere il principio di proporzionalità. Va da sé che al termine dei menzionati interrogatori l'accesso agli atti sarà dato e completo e che, in ogni caso, il problema dell'accesso agli atti sarà superato dalle prospettazioni che avverranno nei verbali di prossimo espletamento.

3.

In conclusione, il reclamo è evaso con la presente decisione definiva, nel senso che l'accesso agli atti integrale è procrastinato a dopo le audizioni previste per il 23 giugno 2004. Visto l'esito si prescinde dal carico di tasse e spese e dall'assegnazione di ripetibili.

P.Q.M.

visti gli art. 139, 144 e 186 CP, 60 ss, 280 ss CPP,

decide

1.                Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

2.                Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.                La presente decisione è definitiva.

4.                Intimazione:

giudice Ursula Züblin

INC.2004.19603 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.06.2004 INC.2004.19603 — Swissrulings