Incarto n. INC.2004.12904
Lugano 23 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
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sedente per statuire sull'istanza di proroga della carcerazione di
__________ alias __________ alias __________ alias __________
presentata in data 22 giugno 2004 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, Bellinzona e ricevuta il 23 giugno 2004;
ritenuto e considerato:
con decisione 17 marzo 2004, notificata il 22 marzo 2004, il Dipartimento delle istituzioni provvedeva alla carcerazione in vista di allontanamento del sedicente __________, cittadino palestinese, alias __________, cittadino algerino, ciò ai sensi dell'art. 13b LDDS;
la suddetta decisione dipartimentale veniva confermata da questo giudice in data 23 marzo 2004, previa audizione dell'incarcerato;
con istanza 22 giugno 2004, ricevuta da questo giudice il 23 giugno 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni postula la proroga di tre mesi della carcerazione in vista di allontanamento di __________, alias __________, __________ e __________;
la carcerazione in vista di allontanamento di __________, alias __________, __________ e __________, giungeva a scadenza in data 22 giugno 2004, ciò in considerazione del termine di tre mesi al massimo fissato dall'art. 13b cpv. 2 LDDS; l'istanza di proroga giunta a questo giudice in data 23 giugno 2004 appare pertanto irricevibile essendo la carcerazione già scaduta;
l'art. 29 della legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri dispone del resto che la richiesta di proroga della carcerazione deve essere motivata ed inoltrata al Giudice al più tardi sette giorni prima della scadenza della carcerazione; questa norma è stata prevista dal legislatore ticinese per mettere l'autorità giudiziaria in condizione di vagliare con la massima cognizione la legalità e l'adeguatezza dell'istanza (cfr. Messaggio 22.11.1996 relativo alla legge d'applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, ad art. 29). Anche per questo motivo l'istanza di proroga della carcerazione appare palesemente intempestiva;
a titolo abbondanziale va anche rilevato che l'autorità istante neppure si è premurata di predisporre per tempo il trasferimento in Ticino dell'incarcerato, attualmente detenuto presso il carcere Ausschaffungsgefängnis di Basilea, rendendo impossibile la tempestiva audizione personale dell'incarcerato prevista dall'art. 27 della già citata legge cantonale d'applicazione;
alla luce di quanto sopra la proroga della carcerazione non può dunque essere concessa;
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli art. 13b e 13c LDDS, come pure la legge cantonale d'applicazione,
decide 1. La proroga della carcerazione di __________, alias __________,
__________ e __________, non è concessa.
2. Di conseguenza è ordinata l'immediata scarcerazione di __________, alias __________, __________ e __________,
3. Intimazione (per fax e raccomandata):
- allo straniero attualmente c/o Carcere Ausschaffungsgefängnis di Basilea;
- avv. __________;
- Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
- Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona (Ris. N. 1/PROR-BE).
giudice __________