Incarto n. INC.2003.68902
Lugano 8 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza presentata con lettera 7/8 marzo 2005 al Procuratore pubblico, da quest'ultimo trasmessa per competenza a questo giudice con scritto 30 marzo 2005, dall'
__________
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________ di cui all'ACC. __________ - lo sblocco (dissequestro) della part. n. __________, località __________, __________, quota di comproprietà D di 1/5.
Viste le osservazioni 30 marzo 2005 del Procuratore pubblico, 1. aprile 2005 delle parti civili e 5 aprile 2005 di __________;
letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di appropriazione indebita ripetuta qualificata (fatti avvenuti nel periodo maggio 1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ località __________, quota di comproprietà D di 1/5 di spettanza di __________;
il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ (ACC __________);
con lettera 7/8 marzo 2005 l'__________ ha chiesto al Procuratore pubblico la cancellazione dell'iscrizione di blocco, essendo il fondo in questione già da tempo in possesso dello Stato a seguito di procedura espropriativa, senza che la proprietà dello Stato fosse tuttavia iscritta a RF;
il 30 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta richiesta a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo di non opporsi allo sblocco del fondo, trattandosi di richiesta "legittima; invero qualora avessi avuto conoscenza della situazione, non avrei disposto a suo tempo il blocco";
in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono opposti all'accoglimento della richiesta di dissequestro;
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 7/8 marzo 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;
in concreto, essendo il blocco del fondo di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), la richiesta appare legittima trattandosi di fondo di proprietà statale e non dell'accusato: infatti, come detto sopra, a seguito della procedura espropriativa, il fondo in questione è già da tempo in possesso dello Stato (1992 e 1995), che ha già versato integralmente l'indennità di espropriazione, ma la proprietà statale non è stata formalmente iscritta a RF (per i motivi indicati nello scritto 25 febbraio 2005 dell'istante all'__________ di __________, noto alle parti, cui si rinvia);
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Ursula Züblin